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Norma UNI 11894-1:2023. Cosa c’è di nuovo (davvero)?

La norma UNI 11894-1:2023 definisce ruoli e responsabilità per Installatori e Manutentori, di Porte, Cancelli industriali, Commerciali e da Garage. Antonio Abbiati, titolare di RGA Project entra nel dettaglio di questa rivoluzione apparente.

A seguito della pubblicazione della norma 11894-1:2023 e della nostra notizia di ieri, l’ing. Antonio Abbiati di RGA Project scrive un utile commento al riguardo.

“La nuova Norma definisce Ruoli e Responsabilità degli operatori che eseguono attività di Installazione, Manutenzione e Riqualificazione, di Porte, Cancelli industriali, Commerciali e da Garage e si applica a tutti i prodotti, manuali e motorizzati, ricadenti sotto la UNI EN 13241.

Il 16 Dicembre 2022 la Commissione Centrale Tecnica dell’UNI ha approvato la pubblicazione della Norma UNI 11894-1 e il 12 gennaio 2023 è stata ratificata dal Presidente dell’UNI entrando così a far parte del corpo normativo nazionale.

La condizione di maggior impatto che questa norma ha messo in campo per tutto il settore, è relativa alla trasformazione di una “Porta” esistente tramite “Modifiche sostanziali”, che conferisce al soggetto che ha eseguito la trasformazione, il “Ruolo” e la “Responsabilità” di Fabbricante ovvero, di nuovo Fabbricante a tutti gli effetti.

Inoltre, la norma mette in risalto l’unicità delle attività che portano alla “Trasformazione” di una Porta, e questo consente di trattarla come singolo prodotto non fabbricato in serie, aprendo quindi alla possibilità di applicare le semplificazioni previste dal Reg. 305/2011 e dal D.Lgs. 106/17 senza però trascurare, se applicabile, la regolamentazione prevista dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE.

Con il termine “Porta”, si intendono tutte le tipologie e varianti di porte, cancelli e barriere definite dalla UNI EN 12433-1 e con il termine “Modifiche sostanziali”, si intende tutto ciò che è stato trasformato sulla porta originale e che possa influire sui requisiti e sulle misure di sicurezza adottate dal fabbricante originario, tali da richiedere una nuova valutazione dei rischi.

Necessariamente, il soggetto che avrà eseguito una trasformazione della Porta tale da essere classificata come “Modifica sostanziale”, dovrà anche redigere il Fascicolo tecnico e seguire le indicazioni già previste nell’Appendice C della Norma UNI EN 12635:2009.

Inoltre, dovrà eseguire le verifiche dei requisiti di sicurezza e/o delle misure di protezione previste dal Capitolo 5 della Norma UNI EN 12604:2021 e, ovviamente, applicare anche le Norme richiamate nella UNI 11894:1:2023.

Per quanto riguarda invece la classificazione o l’identificazione delle modifiche che possano definire, in modo inequivocabile, che la trasformazione di una “Porta” abbia generato una “Modifica sostanziale”, è doveroso ricordare che, nella stessa guida della Commissione Europea relativa all’applicazione della Direttiva Macchine 2006/42/CE, si precisa che non è possibile stabilire un criterio applicabile a tutti i casi, per poter stabilire se una modifica sia sostanziale oppure no.

Questa valutazione è rimandata alle autorità nazionali di sorveglianza del mercato.

Questo rimane quindi un problema aperto e non trascurabile perché, purtroppo, la cronica mancanza dei controlli più volte segnalato da più parti, sia da Istituzioni che da Associazioni e dagli stessi operatori del settore, non aiuta certo a garantire il mantenimento della sicurezza di una “Porta”, sia originale e usurata dal tempo, piuttosto che Trasformata in modo adeguato ovvero, sicuro.

Quello che la norma UNI 11894-1 considera rispetto a questo problema è che,

“… un cambio di funzioni e/o di prestazioni è generalmente riconosciuto come modifica sostanziale in quanto può introdurre nuovi pericoli o incrementare i rischi rispetto a quelli valutati originariamente dal fabbricante…”

Non era certo necessario scrivere una nuova Norma per affermare questo, poiché è quello che dovrebbe essere normalmente fatto, al di là della effettiva competenza di chi esegue le Trasformazioni, ma almeno è stato messo un “paletto” e la regola scritta fa ora parte del corpo normativo nazionale.

Ci aspettiamo ora che l’evoluzione di questa Norma, fornisca ulteriori elementi per rendere più stringente ed oggettiva la possibilità di verificare in un ambito di contradditorio, se la modifica di un Porta sia tale o meno da doverla considerare Trasformata da un soggetto che ne è diventato il nuovo Fabbricante.

Insomma, un’apparente rivoluzione ma, di fatto, la nuova norma ufficializza regole che dovrebbero già essere chiare per tutto il settore dove, non di rado, il confine tra cosa e più giusto o cosa è più conveniente fare è, tutt’ora, molto sottile.

Possiamo solo augurarci che tutto questo possa effettivamente contribuire al miglioramento della sicurezza di questi prodotti e che, finalmente, ci sia una maggior consapevolezza dell’importanza di rispettare le regole in un settore dove, molto spesso, sia il “fai da te” da parte degli stessi utenti, sia l’improvvisazione da parte di tecnici non esattamente qualificati e competenti per lo scopo, contribuiscono a nascondere i veri pericoli di questi prodotti.

Il pensiero più diffuso è …… e che ci vuole? E’ solo un cancello, mica un’astronave!

Ai posteri o meglio dire ai “veri tecnici” l’ardua sentenza!”

Antonio Abbiati – RGA Project