Regole di prevenzione incendi, marcatura CE, certificazione del professionista
Nelle attività soggette alle regole di prevenzione incendi, di frequente si presenta la necessità di “compartimentare” alcuni volumi dell’edificio, per impedire la propagazione del fuoco in caso di incendio. Per questo, si devono realizzare pareti resistenti al fuoco, che talvolta possono presentare la necessità di contenere parti trasparenti (in vetro), anche di grande estensione.
Spesso in questi casi le pareti sono previste in progetto come strutture leggere (intelaiature reticolari) con pannelli di tamponamento in vetro oppure opachi. Per questo tipo di parete si utilizza anche il termine “partizione”, derivato dalla terminologia europea. Si vogliono qui esaminare le regole applicabili per la classificazione di resistenza al fuoco di questo prodotto e per il suo utilizzo nelle opere di costruzione.
Il decreto Ministero dell’Interno 16 febbraio 2007 ha stabilito che i rapporti di prova di resistenza al fuoco su prodotti da costruzione rilasciati ai sensi della Circolare MI.SA. n. 91 del 1961 non siano più da ritenersi validi ai fini della commercializzazione dei prodotti ai quali i rapporti stessi si riferiscono. I tempi di applicazione del decreto indicano decadenze della validità dei predetti rapporti di prova scaglionate nel tempo, in funzione dell’anno di emissione del rapporto stesso, fino a cinque anni per i rapporti di più recente emissione.
In termini più semplici e più diretti, ciò significa che dal 25 settembre 2012 i prodotti con caratteristiche di resistenza al fuoco verificate sulla base della predetta circolare 91 non possono più essere né commercializzati né, tanto meno, utilizzati nelle opere destinate alle attività soggette alle regole di prevenzione incendi. Devono essere invece utilizzati prodotti recanti la marcatura CE. Tuttavia, esistono alcune categorie di prodotti per i quali la marcatura CE non può essere ancora applicata: per tali prodotti, il decreto prevede che la classe di resistenza al fuoco venga certificata da un professionista abilitato in conformità al decreto Ministero dell’Interno 4 maggio 1998.
Quindi, per l’installazione del prodotto di cui trattasi, il decreto consente la scelta fra due alternative:
> prodotti marcati CE;
> prodotti con certificazione del professionista.
Nell’articolo redatto da Giampaolo Panza, www.studioigp.it, ingegnere meccanico, professionista, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Piacenza e, dal 1985, negli elenchi del Ministero dell’Interno ai sensi della Legge 818/1984, membro di UNI, partecipa da oltre 25 anni ai lavori di normazione italiana di porte e finestre, resistenti al fuoco e non, e da oltre 15 anni anche ai lavori dei corrispondenti gruppi normatori europei del CEN, vengono esaminate le due alternative.
Nella realizzazione di partizioni interne resistenti al fuoco, completamente o parzialmente vetrate non è possibile utilizzare prodotti provati con la Circolare n. 91/1961; i prodotti devono essere marcati CE; oppure i prodotti devono essere certificati, ai fini della classe di resistenza al fuoco, da professionista abilitato ai sensi del DM 4 maggio 1998; i prodotti certificati dal professionista possono essere solo quelli che ricadono nel campo di applicazione diretta dei risultati di prova o quelli per i quali esiste un fascicolo tecnico validato dal laboratorio di prova.
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