Piccolo excursus sulle Norme armonizzate e sul processo di armonizzazione, su che cosa significa, che cosa implica per gli Stati membri e per gli operatori…Un testo perfetto per imprenditori che vogliono comprendere quali siano e da dove provengano in realtà gli obblighi ed i diritti che li riguardano
Le Norme Armonizzate tornano di gran carriera all’attenzione del settore serramenti dopo un paio di recenti episodi emersi al Serramentour, in particolare quello di Roma, che hanno avuto per oggetto le norme EN 13659 e la EN 14351-1. Cogliendo l’esigenza di informazione dei molti presenti in sala e dei tantissimi che hanno letto le cronache da Roma che hanno lasciato molti impietriti visto lo smantellamento di oramai consolidate certezze (vedi l’estensione dimensionale della trasmittanza termica del serramento campione), Samuele Broglio, normatore europeo, ci inoltra un pregevole articolo sulle Norme Armonizzate. In esso, a beneficio di tutti, egi ricapitola che cosa siano le Norme Armonizzate, il loro valore, che cosa implicano per gli Stati membri, che cosa significano per gli imprenditori ecc. Ci sembra di tornare al primo decennio del 2000, epoca di grandi dibattti sulla marcatura CE, e di ricominciare da capo ma ne vale la pena, anche per i più esperti. Vi assicuro: oggi più che mai vale la pena di leggere in maniera approfondita, e magari studiare, il contributo del responsabile della normativa di Confartigianato e membro del board di SBS-SME, associazione europea a difesa delle piccole e medie imprese. (EB)
Concordando in pieno con l’editorialista Ennio Braicovich, che lamenta una eccessiva complicazione nella struttura della normazione europea relativa ai prodotti da costruzione (vedi Riflessione sulla complessità, qui), ed essendo io uno dei normatori europei chiamati in causa ritengo sia necessario che si provveda ad una esplicazione del problema che sia la più lineare possibile.
Premetto che la linearità della mia esposizione sarà limitata appunto dalla predetta complessità che obbliga a trattare l’argomento facendo i necessari distinguo, distinguo che spesso complicano ulteriormente il quadro. Magari qualche giurista specializzato in diritto europeo potrebbe per contro trovare in alcuni punti eccessivamente semplicistiche le mie considerazioni. Francamente certe finezze legali mi paiono del tutto fuori luogo di fronte ad un pubblico di imprenditori che non ha interesse nel classico “spaccare il capello in quattro” ma bensì nel comprendere quali siano e da dove provengano in realtà gli obblighi ed i diritti che li riguardano.
Marcatura CE, atto giuridico
Anzitutto è necessario premettere che la Marcatura CE non è un atto tecnico ma bensì un atto giuridico, e quindi anche le norme tecniche che la regolano non sono atti tecnici puri ma bensì sono anzitutto e soprattutto applicazioni tecniche della legge e quindi leggi esse stesse.
Francamente l’ormai ipercitato “James Eliott case” con la relativa sentenza non ha cambiato nulla nel quadro generale pre-esistente, ma ha solamente messo in chiaro ciò che già era stabilito da tempo, ossia che le Norme Armonizzate, essendo applicazione promossa, regolamentata e controllata dalla Commissione Europea di Regolamento o Direttiva comunitari, a seguito della loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea entrano a far parte non del corpus tecnico dell’Unione ma bensì del suo corpus giuridico.
Non per niente tali documenti, assieme per esempio ai Benestare Tecnici e a tutti gli atti legali della Commissione europea in materia di prodotti da costruzione, sono definiti come “CPR Acquis” sul sito della Commissione Europea alla sezione “Mercato Interno, Industria, Imprenditoria e PMI”, rimarcando quindi la loro appartenenza al cosiddetto “Acquis comunitario”.
Nota: per “Acquis comunitario” si intende la “….piattaforma comune dei diritti ed obblighi che vincolano l’insieme dei Paesi dell’UE quali membri dell’UE”, in parole semplici è il Diritto Comunitario.
Preso atto di questa doverosa ed indispensabile premessa, che inquadra correttamente le Norme Armonizzate nel loro ruolo di leggi comunitarie vincolanti anzitutto per gli Stati Membri, veniamo ad analizzare in breve l’iter di armonizzazione di una norma così da poter chiaramente distinguere le norme semplici, ossia norme non aventi valore di legge a meno che non vengano rese cogenti da un apposito atto legale, dalle Norme Armonizzate aventi valore di legge comunitaria.
L’Iter di armonizzazione
La sequenza operativa è sostanzialmente la seguente:
1- la Unione Europea adotta uno o più provvedimenti legali che necessitano di una specifica normazione per poter essere applicati; nel nostro caso specifico il documento principale è il cosiddetto Regolamento Prodotti da Costruzione, meglio conosciuto come CPR, ma le norme di nostra pertinenza sono spesso sottoposte anche ad altri documenti come, ad esempio, la Direttiva Macchine (per i serramenti motorizzati);
2- al fine di stabilire i confini della normazione specifica di ogni singolo prodotto da costruzione (caratteristiche obbligatorie, loro modalità di determinazione ecc….) la Commissione con apposito atto emana un Mandato (oggi Standardisation Request);
3- questo Mandato viene inviato al CEN per divenire la base su cui impostare la specifica Norma (oppure all’EOTA per impostare lo specifico ETAG);
4- il CEN istituisce un’apposita Commissione Tecnica (TC) che si occupa della redazione della Norma; tale TC è composto sia da rappresentanti inviati dai singoli Enti Normatori nazionali (p.es UNI, DIN, AFNOR ecc….) sia da rappresentanti delle varie organizzazioni sovranazionali riconosciute (p.es SBS, Eurowindoor, EAA ecc…) i quali, nel rispetto delle specifiche prerogative derivanti dal livello di riconoscimento del soggetto che li invia al tavolo, provvedono a redigere il Progetto di Norma;
5- quando tale progetto, dopo successivi passaggi che per brevità eviterò di spiegare, viene considerato idoneo per l’armonizzazione viene proposto alla Commissione;
6- il Progetto di Norma viene inizialmente visionato dai cosiddetti Consultants, ognuno specializzato nel rapporto tra la Norma ed uno specifico provvedimento comunitario (p.es il CPR, la Direttiva Macchine ecc…), i quali debbono dare il loro “voto” che può essere positivo o negativo;
7- in base alle risultanze delle posizioni dei singoli Consultants, che pur non essendo vincolanti per la Commissione solitamente ne determinano la posizione, la Commissione stessa decide se armonizzare o meno la Norma
La Commissione decide che…
A questo punto si aprono fondamentalmente tre scenari:
a) la Norma viene considerata idonea per l’armonizzazione in rapporto a tutte le varie Direttive/Regolamenti ad essa correlati e quindi i suoi estremi (ossia in pratica il suo numero ed il titolo) vengono pubblicati nei vari numeri dell’apposita serie della Gazzetta Ufficiale dell’Unione con indicazione della sua entrata in vigore e del termine del suo cosiddetto periodo di coesistenza; al termine di tale periodo, durante il quale la neo-Norma Armonizzata è da considerare ancora volontaria, essa diviene obbligatoria a tutti gli effetti divenendo l’unico metodo valido all’interno del territorio della Comunità Europea per determinare e dichiarare le prestazioni del singolo prodotto al quale essa è riferita.
b) la Norma viene considerata valida per l’armonizzazione solo in rapporto a qualcuna delle Direttive/Regolamenti ad essa correlati (p.es valida per la Direttiva Macchine ma non per il CPR) e quindi i suoi estremi vengono pubblicati solo ed unicamente sul numero della Gazzetta Ufficiale relativo alla specifica Direttiva/Regolamento; al termine del periodo di coesistenza la neo-Norma Armonizzata diverrà obbligatoria solo ed unicamente al fine di determinare/dichiarare le caratteristiche riferibili alla Direttiva/Regolamento sotto la quale la Norma è stata armonizzata. Tale situazione è francamente insolita, ma essa può accadere e nel nostro settore è accaduta; infatti per esempio la Norma EN 13659:2015 è stata armonizzata in rapporto alla Direttiva Macchine ma non è mai stata armonizzata in rapporto al CPR, cosa questa che oltre a complicare orrendamente la comprensione della situazione fa sì che da un lato ciò che riguarda la parte “macchine” degli oscuranti debba venire dichiarata ai sensi della “nuova” EN 13659:2015 mentre dall’altro l’unico riferimento per la parte “costruzioni” di detti oscuranti rimane la vecchia EN 13659:2008 (in Italia conosciuta con il riferimento nazionale UNI EN 13659:2009).
c) la Norma non viene considerata valida per l’armonizzazione sotto nessuna delle Direttive/Regolamenti ad essa correlati; in questo caso, come accaduto per la EN 14351-2 relativa alle porte interne, la pubblicazione degli estremi in Gazzetta Ufficiale dell’Unione non avviene e la Norma non diviene Armonizzata anche in caso essa sia stata già adottata dal CEN e recepita dagli Enti normatori nazionali (p.es UNI).
Conseguenze della pubblicazione delle Norme Armonizzate
A questo punto alcune rapide considerazioni finali derivanti anche dal testo del CPR:
• quando una Norma viene armonizzata essa vincola tutta la Unione Europea, anzitutto gli Stati intesi come amministrazioni statali, al suo rispetto;
• la Norma Armonizzata, ai sensi dei disposti legislativi europei, è esclusiva, ossia esclude la possibilità di coesistenza tra essa ed altre modalità di dichiarazione prestazionale;
• la legislazione dei singoli Stati deve venire adeguata ai disposti di cui alla Norma Armonizzata rimuovendo da tutti gli atti legislativi qualsiasi elemento in contrasto con la Norma (richiesta di caratteristiche non previste dalla Norma, utilizzo di norme di prova e/o classificazione non previste dalla Norma ecc…)
• nessuno, oltre alle Autorità comunitarie, può apportare variazioni al testo della Norma Armonizzata, né aggiungendo caratteristiche prestazionali, né prevedendo altre modalità di determinazione prestazionale, né inibendo l’utilizzo di una procedura stabilita dalla Norma ecc… Gli Stati possono avanzare obiezione formale contro una specifica Norma sui prodotti da costruzione seguendo le procedure stabilite nel CPR, procedure che però prevedono la decisione finale da parte degli specifici organi comunitari
• la pubblicazione di una norma nel catalogo UNI nulla significa rispetto alla sua armonizzazione, in quanto l’unico riferimento per l’avvenuta armonizzazione resta la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
Dove trovare le informazioni sulle Norme Armonizzate?
Preso atto di quanto sopra, che null’altro è se non un rapido sunto di quanto disposto dalla legislazione comunitaria, rimane da dare risposta ad una domanda, ossia “dove si possono trovare informazioni relative a quali siano per davvero le Norme Armonizzate del settore costruzioni?”
La risposta è facile: basta digitare su Google la magica frase “ cpr official journal” (ci si arriva anche in altri modi, ma secondo me questa è la procedura più semplice) per trovarsi come prima scelta il sito “ec.europa.eu” scegliendo il quale ci si troverà all’interno della pagina di comunicazione della Commissione Europea “Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs” (in inglese ma traducibile parzialmente in italiano). A questo punto basterà scegliere, tra i vari documenti pubblicati, la “Commission comunication in the framework of the implementation of regulation (EU) No 305/2011…” per accedere ad una pagina che, in tutte le lingue dell’Unione, fornisce direttamente l’ultima pubblicazione della Gazzetta Ufficiale dell’Unione relativa al CPR con riportati tutti i riferimenti delle Norme Armonizzate in materia di CPR.
Quali le Norme Armonizzate da utilizzare?
Per chi non volesse seguire questa strada e si fidasse di chi scrive, le Norme Armonizzate del settore serramenti/oscuranti/facciate relative agli aspetti coperti da CPR (gli aspetti coperti da altri atti legislativi come la Direttiva Macchine sono altra cosa) come ad esempio trasmittanza termica, resistenza al carico di vento ecc.. sono:
• EN 13241:2006 + A2:2016 (in pratica versione 2016) per cancelli e porte da garage
• UN 13561:2004 + A1:2008 (in pratica versione 2008) per tende esterne
• EN 13659:2004 + A1:2008 (in pratica versione 2008) per oscuranti come persiane ed antoni
• EN 13830:2003 per facciate continue
• EN 14351-1:2006 + A1:2016 (in pratica versione 2016) per porte e finestre esterne
Nota: le “versioni 2016” delle norme EN 13241 e EN 14351-1 si differenziano dalle precedenti versioni solo per una piccola variazione nello scopo che permette loro di essere utilizzate in congiunzione alla EN 16034 per la marcatura di porte tagliafuoco; tutte le modalità di determinazione delle caratteristiche restano invariate rispetto alla precedente versione.
Samuele Broglio, Confartigianato
a cura di EB
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