La Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 10 giugno (2016/C 209/03) ha pubblicato i titoli e i riferimenti delle norme armonizzate
La Commissione europea ha provveduto a far pubblicare sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2016/C 209/03 di venerdì 10 giugno i titoli e i riferimenti delle norme armonizzate relative ai prodotti da costruzione (vedi allegato). Si tratta della Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio. Di solito viene pubblicata due volte all'anno. Tuttavia la più recente pubblicazione della Comunicazione data lo scorso aprile.
La pubblicazione è obbligatoria ai sensi dell’art. 17 del CPR n. 305/2011 Regolamento prodotti da costruzione e ha, ovviamente, un importante valore legale. Le norme armonizzate sono la base della dichiarazione di prestazione. Quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata (o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione), il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione all'atto dell'immissione di tale prodotto sul mercato.
Per ciascuna norma armonizzata che figura nell'elenco sono fornite le seguenti indicazioni:
a) riferimenti alle specifiche tecniche armonizzate sostituite, se del caso;
b) data di inizio del periodo di coesistenza;
c) data di fine del periodo di coesistenza.
Come afferma il comma 5 dell’art. 17 del CPR, dalla data di inizio del periodo di coesistenza è possibile usare una norma armonizzata per redigere una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nel suo ambito di applicazione. E gli organismi nazionali di normalizzazione sono obbligati a recepire le norme armonizzate conformemente alla direttiva 98/34/CE. Al termine del periodo di coesistenza le norme nazionali contrastanti sono ritirate e gli Stati membri pongono termine alla validità di tutte le disposizioni nazionali contrastanti.
(eb)
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