Nuova Sabatini: nuove domande con incrementi per gli investimenti green

A partire dall’1 gennaio 2023 sarà possibile presentare le domande per i finanziamenti con la Nuova Sabatini anche per gli investimenti Green che avranno una maggiore agevolazione rispetto agli investimenti standard

La Nuova Sabatini prevede la possibilità di inviare nuove domande con incrementi per gli investimenti green. La circolare del 6/12/2022 definisce, infatti, i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione dei contributi per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di micro, piccole e medie imprese.

Le domande per beneficiare delle agevolazioni potranno essere presentate dall’1 gennaio 2023. Da tale data sarà operativa la nuova linea di intervento della misura, che si affianca a quelle relative agli investimenti in beni strumentali e agli investimenti 4.0, finalizzata al sostegno degli investimenti «green», correlati all’acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.

Per le domande presentate anteriormente a tale termine, per le quali alla predetta data dell’1 gennaio 2023 non risulti trasmessa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta ultimazione dell’investimento e/o la richiesta unica di erogazione del contributo secondo le disposizioni operative stabilite nella circolare direttoriale 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss.mm.ii., trovano applicazione le disposizioni di cui al punto 13 della presente circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022.

 

BENEFICIARI

Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che alla data di presentazione della domanda:

  • sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese, oppure nel Registro delle imprese di pesca.
  • sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
  • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, ferma restando la possibilità per l’impresa di regolarizzare la propria posizione, anche successivamente alla data di presentazione della domanda;
  • non si trovano in condizioni tali da risultare “imprese in difficoltà”;
  • devono avere al momento della presentazione della domanda la sede legale o una unità locale in Italia.

Non possono beneficiare delle agevolazioni le imprese operanti nei settori delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007).

Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione del settore inerente alle attività finanziarie e assicurative.

SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili riguardano l’acquisto, anche in leasing finanziario, di beni strumentali nuovi di fabbrica strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi d’investimento, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.

I beni oggetto di agevolazione, per risultare ammissibili, devono essere ad uso produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa ed essere ubicati presso l’unità locale dell’impresa in cui è realizzato il programma d’investimento.

È ammissibile l’acquisto, oppure l’acquisizione in leasing, di beni strumentali che, presi singolarmente oppure nel loro insieme, presentano un’autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi i programmi d’investimento in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa.

Nel rispetto del principio dell’autonomia funzionale e al fine di evitare comportamenti elusivi, si raccomanda alle imprese di non frazionare il programma d’investimento su più domande.

Non sono in ogni caso ammissibili i programmi d’investimento concernenti l’acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti.

Non sono ammesse le spese:

  • per l’acquisto di componenti o parti di macchinari, impianti e attrezzature che non soddisfano il requisito dell’autonomia funzionale;
  • relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, fatti salvi i beni “ad uso mostra” e quelli venduti “con riserva di gradimento” o “a prova” che siano stati consegnati in “conto visione” o in “prova”
  • relative a macchinari, impianti, attrezzature e software acquistati con permute e contributi in natura;
  • connesse a commesse interne;
  • per l’acquisto o la locazione di terreni e fabbricati, incluse le opere murarie di qualsiasi genere;
  • che si riferiscono a “immobilizzazioni in corso e acconti”;
  • di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;
  • per prestazione di servizi e consulenze di qualsiasi genere;
  • relative alla formazione del personale impiegato dal soggetto proponente, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal programma;
  • imputabili a imposte e tasse;
  • relative al contratto di finanziamento e a spese legali di qualsiasi genere;
  • relative a utenze di qualsiasi genere, ivi compresa la fornitura di energia elettrica e gas;
  • per pubblicità e promozioni di qualsiasi genere;
  • ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 516,46 euro al netto di IVA.
  • relative a macchinari, impianti e attrezzature rigenerati;
  • per impianti generici non strumentali rispetto all’attività tipica dell’impresa, non strettamente funzionali al processo produttivo della stessa, non realizzati nel complesso di un più ampio programma di investimento né al servizio dell’investimento stesso;
  • relative a beni non classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile, fatti salvi i software applicativi classificabili alla voce B.I.3 e B.I.4. dell’attivo dello stato patrimoniale.

Ad eccezione delle immobilizzazioni acquisite tramite leasing finanziario, tutti i beni oggetto di agevolazione, per risultare ammissibili, devono essere capitalizzati e iscritti in bilancio nell’attivo dello stato patrimoniale della PMI beneficiaria per almeno tre anni, nel rispetto dei principi contabili applicabili.

 

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

L’agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo pari a:

a)  2,75% per gli investimenti in beni strumentali;

b)  3,575% per gli investimenti 4.0 

c)3,575% per gli investimenti green.

Le agevolazioni rientrano fra gli aiuti di Stato comunicati in esenzione a valere sui regolamenti unionali di settore. Tali aiuti non sono concessi a titolo di “de minimis”.
Le agevolazioni sono cumulabili con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili.
INVESTIMENTI GREEN 

Si tratta di «investimenti green» correlati all’acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.

In attuazione della predetta norma, il decreto interministeriale 22 aprile 2022 prevede, ai fini del riconoscimento del contributo maggiorato, il possesso di un’idonea certificazione ambientale di processo oppure di un’idonea certificazione ambientale di prodotto.
MODALITÀ OPERATIVE

1) La PMI presenta alla banca o all’intermediario finanziario, unitamente alla richiesta di finanziamento, la domanda di accesso al contributo ministeriale, attestando il possesso dei requisiti e l’aderenza degli investimenti alle previsioni di legge.

2) La banca/intermediario finanziario verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione trasmessa dalla PMI, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa e, sulla base delle domande pervenute, trasmette al Ministero richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo.

3) La banca/intermediario finanziario, previa conferma da parte del Ministero della disponibilità, totale o parziale, delle risorse erariali da destinare al contributo, ha facoltà di concedere il finanziamento alla PMI

4) La banca/intermediario finanziario che decida di concedere il finanziamento alla PMI, adotta la relativa delibera e la trasmette al Ministero, unitamente alla documentazione inviata dalla stessa PMI in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.

5) Il Ministero adotta il provvedimento di concessione del contributo, con l’indicazione dell’ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonchè degli obblighi e degli impegni a carico dell’impresa beneficiaria e lo trasmette alla stessa e alla relativa banca/intermediario finanziario

6) La banca/intermediario finanziario si impegna a stipulare il contratto di finanziamento con la PMI e ad erogare alla stessa il finanziamento in un’unica soluzione oppure, nel caso di leasing finanziario, al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene o alla data di collaudo, se successiva. La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo.

7) A partire dal 1° gennaio 2023, la PMI, ad investimento ultimato e previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento, compila, in formato digitale ed esclusivamente attraverso la procedura disponibile sulla piattaforma, apposita richiesta di erogazione del contributo (modulo RU) e la trasmette al Ministero, unitamente all’ulteriore documentazione richiesta.

In linea generale, il contributo è erogato dal Ministero alle PMI beneficiarie in quote annuali, secondo il piano temporale, riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento. In tali casi, la PMI, successivamente alla trasmissione del modulo RU, effettua la richiesta di pagamento su base annuale attraverso l’accesso alla piattaforma, previa comunicazione di eventuali variazioni intercorse.
Rimane, altresì, confermata l’erogazione del contributo in un’unica soluzione solo per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° gennaio 2022, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 200.000,00 euro.

a cura di Francesca Galasso (G&C Consulting)