Attualità

Highlights attualità. Parte l’obbligo della patente in cantiere

Per rafforzare la sicurezza sul lavoro e contrastare il lavoro nero, entra in vigore dal primo ottobre la patente a punti nei cantieri sia per le imprese edili sia per le maestranze complementari come ad esempio i serramentisti

Si avvicina la data di inizio dell’obbligo della patente a punti in edilizia e l’ispettorato nazionale pubblica alcune indicazioni importanti. Nel frattempo, in Europa cresce la preoccupazione per la domanda abitativa residenziale mentre il Tar Lazio sentenzia sulla chiusura integrale di un balcone.

Cosa è successo questa settimana

 

Dal 1° ottobre obbligatoria la patente a punti in edilizia

Per imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri edili temporanei o mobili il 1° ottobre scatta l’obbligo per la patente a crediti. Le nuove regole nascono con il DL 19/2024, convertito con modificazioni in Legge 56/2024 (in Gazzetta il 30 aprile 2024), per rafforzare la sicurezza sul lavoro e contrastare il lavoro nero.

Il decreto attuativo del ministero del Lavoro del 18 settembre include il regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente, riepiloga alcuni contenuti già definiti tramite il DL 19/2024 e si concentra sui presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione della patente, criteri di attribuzione di ulteriori crediti e modalità di recupero dei crediti decurtati.

Il 23 settembre l’Ispettorato nazionale del lavoro ha provveduto alla pubblicazione della Circolare 4/2024 che contiene le indicazioni relative alle modalità di utilizzo e gestione e all’interfaccia con il portale dedicato (https://servizi.ispettorato.gov.it/), attraverso il quale dal 1° ottobre sarà possibile richiedere il rilascio della patente a punti in formato digitale per edili e tutti coloro che svolgono nell’ambito della cantieristica attività complementari, quali serramentisti, imbianchini, posatori di pavimenti, cartongessisti, fabbri, falegnami ecc.

 

Le politiche abitative entrano nell’UE

Il danese Dan Jannik Jørgensen è il primo commissario europeo che, oltre all’energia, guiderà la ‘divisione casa’. Non avrà deleghe dirette sulle politiche abitative, che restano di competenza degli Stati membri.

Anche in Europa il problema della crescita della domanda abitativa diventa una questione centrale nella legislatura. In quest’ultimi due anni, a causa dell’inflazione e della stretta della BCE sui tassi di interesse, la costruzione di nuove case si è infatti ridotta in modo importante.

I dati di Housing Europe mostrano infatti che solo per il comparto residenziale i permessi di costruzione sono calati in Francia del 24%, in Germania del 26%, e in Italia (dove nuove realizzazioni e recuperi sono tradizionalmente minori, rispetto agli altri partner UE) dell’8%.

 

Veranda o pergotenda?

La chiusura integrale di un balcone comporta la creazione di nuovi volumi e la modifica della sagoma dell’edificio e non rientra in edilizia libera, ed è pertanto soggetta alla previa richiesta del permesso di costruire, non essendo possibile qualificare la struttura come una mera pergotenda. Se l’intervento viene conseguito in area sottoposta a vincoli di tutela, è obbligatorio richiedere anche l’autorizzazione paesaggistica.

A spiegarlo è il TAR Lazio, con la sentenza 13771 dell’8 luglio 2024, che ha rigettato il ricorso per l’annullamento dell’ordine di demolizione relativo alla realizzazione di una veranda mediante chiusura di un balcone e all’installazione di un condizionatore con motore posto su lato visibile da suolo pubblico. La chiusura integrale di un balcone (come nel caso in specie, per l’intera altezza e su tutti i lati) comporta infatti la perdita della caratteristica fondamentale affinché lo spazio possa identificarsi come balcone, ovvero l’apertura su almeno due lati.

La pergotenda presuppone che l’opera principale sia rappresentata dalla stessa tenda, mentre la struttura che la sorregge deve configurarsi come mero elemento accessorio.

Inoltre, non assume alcuna rilevanza che il nuovo ambiente creato possa essere destinato a soddisfare esigenze solo temporanee, così come non rileva la qualità dei teli utilizzati né l’eventualità che siano stati installati dei teli amovibili.

Ciò che consente di identificare come veranda quello che prima era un balcone, e di qualificare l’intervento nella categoria della ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 10 del DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia) che richiedono il permesso di costruire, è la circostanza che è stato realizzato un ambiente assimilabile a quello interno all’abitazione, in ragione della trasformazione di un elemento accessorio aperto in uno spazio chiuso.