Con 158 sì, 104 contrari e 15 astenuti, il Decreto Crescita passa il vaglio di Palazzo Madama e le polemiche si scatenano
Il Senato, in anticipo rispetto al previsto, dà il via libera al Decreto Crescita che quindi diventa Legge.
Tanto abbiamo scritto in questi ultimi mesi sul Decreto Crescita e in particolare sull’art. 10 che prevede la possibilità per l’utente finale di richiedere l’Ecobonus scontato del 50% direttamente in fattura sul costo di alcuni prodotti da costruzione tra cui i serramenti, le schermature solari, i sistemi di isolamento a cappotto, i climatizzatori, i pannelli fotovoltaici.. . Ottima opportunità per gli utenti, grave pericolo per piccoli e medi imprenditori. (Qui le novità sul decreto)
La maggior parte degli addetti ai lavori, dai serramentisti, ai rivenditori, ai grandi produttori, alle associazioni di settore, ha sollevato grosse critiche al riguardo, pubblicate su queste pagine.
Ormai non si può più intervenire per modificare quanto deciso ma si può prendere una posizione più o meno forte al riguardo, come CNA (vedi news) o Unicmi (vedi news), per provare a limitare i danni.
In ogni cas il decreto rimane non applicabile fino a quando l’Agenzia delle Entrate non emana un provvedimento con le regole attuative.
In attesa delle prime reazioni a caldo, ricordiamo in cosa consiste il famigerato art.10 del Decreto Crescita
Ecobonus scontato in fattura
Art. 10
Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico
1. All’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».
2. All’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies, è inserito il seguente:
«1-octies. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».
3. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, comprese quelle relative all’esercizio dell’opzione da effettuarsi d’intesa con il fornitore.
Condividi l'articolo
Scegli su quale Social Network vuoi condividere