Le pergole non possono essere assimilate alle strutture portanti dell’edificio secondo la Commissione Europea e secondo il Consiglio di Stato che sancisce che sono da considerare arredi esterni
Quali le regole per produrre e installare pergole in tutta serenità? Le richiama una nota di Unicmi/Uncsaal poggiandosi su una indicazione che viene da pochi giorni dalla Commissione Europea e su una recente sentenza del Consiglio di Stato.
Iniziamo da quest’ultima. Il caso riguardava una “struttura … costituita da due pali dello spessore di 8,50 cm x 11,50 cm poggiati sul pavimento del terrazzo a livello e da quattro traverse con binario di scorrimento a telo in PVC della superficie di 15 mq e dell’altezza variabile da 2,80 m a 2,10 m, ancorata al sovrastante balcone e munita di una copertura rigida di 0,80 (in aggetto) x 5,00 m a riparo del telo retraibile”.
Secondo la sentenza 11 aprile 2014, n. 1777 del Consiglio di Stato (vedi allegato) le pergole non possono essere assimilate alle strutture portanti dell’edificio e sancisce che le pergole, per l’assenza di tamponature verticali, sono da considerare arredi esterni facilmente amovibili e che l’installazione di tali prodotti non comporta né un aumento di volumetria o superficie coperta né una modifica della destinazione d’uso degli spazi, del prospetto o della sagoma edilizia.
In conseguenza di ciò, sottolinea Unicmi, secondo la sentenza 1777/2014 l’installazione di queste strutture non è soggetta all’avviamento di alcuna procedura amministrativa comunale al fine di ottenere un titolo abilitativo (es. Denuncia di Inizio Attività per acquisizione del permesso di costruire).
Quali invece le regole europee? Nel campo delle strutture in acciaio e in alluminio in edilizia, evidenzia l’Ufficio tecnico dell’associazione, la marcatura CE ai sensi delle norme UNI EN 1090 –entrata in vigore il 1° luglio 2014 (vedi news) – si applica ai componenti destinati ad essere incorporati nelle strutture metalliche “portanti” degli edifici (es. carpenteria metallica quali travi, pilastri, solai, ecc.). Non si applica quindi a prodotti da costruzione come le pergole che, seppur dotati di funzione statica autonoma, soddisfano il requisito “sicurezza in uso” del Regolamento (UE) Prodotti da Costruzione n°305/2011 ma non contribuiscono alla stabilità dell’edificio a meno che non vengano, per la particolare tipologia costruttiva che esula dalla produzione standard, fatti rientrare nel progetto strutturale dell’edificio.
Questo aspetto è sancito recentemente (è dei primi di luglio) anche nella FAQ 31 del Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione n°305/2011 redatta dalla Commissione Europea (http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/faq/index_en.htm#Q2-15) che riporta anche un elenco indicativo, ma non esaustivo, delle tipologie di prodotti non rientranti nell’ambito di applicazione delle EN 1090 (vedi allegato).
Tra i prodotti citati in questo elenco compaiono anche le tende esterne conformi alla norma tecnica europea di prodotto EN 13561 in cui ricadono anche le pergole.
Tuttavia, pur non rientrando ‘sotto’ la EN 1090, le regole da seguire sono:
–marcatura CE secondo la norma di prodotto EN 13561 e, se motorizzate, anche ai sensi della Direttiva Macchine.
–dimensionamento della struttura metallica di sostegno dei teli con i metodi della Scienza delle Costruzioni sulla base dei carichi e sovraccarichi previsti dalle Norme Tecniche delle Costruzioni di cui al D.M. 14 Settembre 2008.
In allegato:
– la sentenza 11 aprile 2014, n.1777 del Consiglio di Stato
– l’elenco della Commissione Europea dei prodotti non soggetti a marcatura CE ai sensi della norma UNI EN 1090
Foto: doc. Gibus. L’immagine è puramente suggestiva e non indicativa del caso preso in esame dalla sentenza del Consiglio di Stato
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