Normativa

Porte interne con il Bonus Casa? MEF: “Sì, ma solo se…”

All’interrogazione del deputato M5S Giovanni Currò sull' agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia, e in particolare delle porte interne delle singole unità immobiliari, il Ministero delle Finanze risponde con la solita ambiguità

Le porte interne sono detraibili con il Bonus Casa? Ovvero con i benefici fiscali previsti per gli interventi di ristrutturazione edilizia? Questo è un problema che ci portiamo dietro da un paio di decenni e nessuno è riuscito a smuovere dall’irremovibilità il MEF-Ministero dell’economia e delle finanze. Ci ha provato ripetutamente Edilegno di Federlegno, ci ha provato Confartigianato Legno, ci abbiamo provato pure noi ai primi anni del 2000 ma non c’è stato nulla da fare.

Nessuno è riuscito a convincere nè MEF né AdE che le porte interne delle singole unità immobiliari sono componenti edilizi come tanti altri, meritevoli di detrazioni in caso sia di manutenzione straordinaria che di manutenzione ordinaria (come avviene per le parti condominiali). E poi, parliamoci chiaro, la distinzione tra manutenzione ordinaria e starordinaria è talmente labile e sottile che varrebbe la pena di cancellarla.

A dire il vero c’è l’eccezione delle Porte blindate interne ammesse al Bonus Casa in quanto delle opere finalizzate alla prevenzione di illeciti da parte di terzi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
Aggiungerò che il MEF ha sempre considerato le porte interne come facenti parte degli arredi, forse perché anticamente esse venivano prodotte e realizzate dalle stesse falegnamerie che realizzavano i mobili (cosa che ancora oggi succede, ma molto limitatamente). Quando, qualche anno fa, è arrivato il bonus mobili ci siamo detti, beh questa è la volta buona che riconosceranno il Bonus Casa anche per le porte interne. Nulla da fare, anche qui.

L’interrogazione sulle porte interne

Si è occupato dell’argomento qualche giorno fa il deputato M5S Giovanni Currò che ha presentato interrogazione a risposta immediata in Commissione parlamentare al Ministero dell’economia e delle finanze. Due giorni dopo, il 31 gennaio arrivava la risposta del MEF.
L’on. Currò lamentava nella sua esposizione che certamente “la sostituzione delle porte interne è inquadrabile fra le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici riconducibili tra gli interventi di manutenzione ordinaria e quindi non agevolabili sulle singole unità immobiliari abitative. Il Ministero delle finanze, con circolare n. 57 del 1998, par. 3.4, ha tuttavia affermato il principio per cui qualora gli interventi singolarmente non agevolabili (manutenzione ordinaria) siano integrati o correlati ad interventi di categorie diverse per i quali compete la detrazione d’imposta, per effetto del carattere assorbente della categoria di intervento «superiore» rispetto a quella «inferiore», anche i lavori rientranti in quest’ultima categoria sono ammessi a beneficiare della detrazione d’imposta;
Tuttavia, nell’ultima versione della guida dell’Agenzia delle entrate riguardo all’utilizzo dei bonus fiscali per la riqualificazione edilizia, che costituisce uno strumento di orientamento per aziende e consumatori, non si rilevano indicazioni circa la possibile detraibilità delle porte interne”.
Quando, dunque, la sostituzione delle porte interne può essere detratta? Chiede al MEF l’onorevole pentastellato.

La risposta del MEF

Risponde la sottosegretaria di Stato per l’economia e le finanze Maria Cecilia Guerra:
“…la sostituzione delle porte interne è inquadrabile fra le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, riconducibili tra gli interventi di manutenzione ordinaria e, quindi, non agevolabile se effettuata sulle singole unità immobiliari.
Con la circolare n. 13/E del 31 maggio 2019, l’Agenzia delle entrate ha ribadito, confermando la precedente prassi, che gli interventi previsti in ciascuna delle categorie edilizie sopra richiamate sono, di norma, integrati o correlati ad interventi di categorie diverse. Ad esempio, negli interventi di manutenzione straordinaria, sono necessarie, per completare l’intervento edilizio nel suo insieme, opere di pittura e finitura ricomprese in quelle di manutenzione ordinaria.
Pertanto, al fine dell’esatta individuazione degli interventi da realizzare e della puntuale applicazione delle disposizioni agevolative, anche in funzione dell’identificazione delle spese ammesse alla detrazione, occorre considerare il carattere assorbente della categoria di interventi «superiore» rispetto a quella «inferiore», e se ne può, quindi, tenere conto ai fini del beneficio spettante. Nell’ambito di un intervento di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione edilizia, effettuato sulla singola unità immobiliare, la detrazione, dunque, può essere calcolata, nel limite complessivamente stabilito dalla norma, anche con riferimento alle spese sostenute per opere di finitura, quali la sostituzione di porte interne, rientranti nella manutenzione ordinaria, se tali opere sono necessarie al completamento del suddetto intervento edilizio nel suo insieme.
Tutto ciò premesso, si fa presente, infine, che la Guida dell’Agenzia delle Entrate avendo carattere divulgativo non elenca tutti gli interventi ammessi a fruire della detrazione”.

Sintetizzando al massimo, gli interventi maggiori assorbono quelli minori (opere di finitura, porte interne, pitture…) i quali quindi possono godere dei relativi benefici fiscali ed aliquote dei lavori maggiori. Scordiamoci di poter cambiare le porte interne perché vecchie, obsolete ecc. Qualcuno mi dovrà spiegare perché le porte interne di un condominio possono godere del Bonus Casa ma non quelle del vostro appartamento, anche alla luce della sempre più evanescente differenza tra manutenzione ordinaria e strardinaria, sopra accennata. Infine, non possiamo non osservare che una Guida a carattere divulgativo poteva ben accogliere 2/3 righe in merito. Ma non disperiamo, gente, non disperiamo.

Foto in alto: doc. AIP

a cura di Ennio Braicovich