Attualità

Porte interne ed esterne tagliafuoco. Regole europee dai Vigili del Fuoco

Pubblicata l’attesa Circolare del Ministero dell’Interno sull'inzio dell'obbligo di marcatura per le porte esterne e per taluni tipi di porte interne. Con qualche sorpresa del tutto inattesa...

Le porte interne ed esterne tagliafuoco hanno oggi nuove regole all’insegna delle norme europee. Parecchie le conferme e alcune novità particolarmente calde. Le comunica, datata ieri, una tanto attesa Circolare del Ministero dell’Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile -Direzione Centrale per la Prevenzione e sicurezza Tecnica, qui in allegato. Per la sua importanza ne riprendiamo il testo qui di seguito evidenziando i passaggi più significativi e innovativi.

All’avvento della obbligatorietà della marcatura CE per talune chiusure tagliafuoco (2 novembre, vedi news) si era scatenato un vivace dibattito sulle caratteristiche delle porte interne ed esterne tagliafuoco, anche su queste pagine (vedi news). Farà particolarmente discutere la definizione di porta esterna contenuta nella Circolare, laddove si dice che  una “porta per uso esterno” è un serramento che separa due locali con condizioni climatiche diverse (ad esempio un vano climatizzato da un vano non climatizzato, o un vano dall’ambiente esterno alla costruzione). Il che significa aprire in maniera molto ampia il campo di applicazione delle porte esterne tagliafuoco.

Così, ad esempio, la porta di appartamento (riscaldato) che dà su un vano scale non riscaldato viene considerata porta esterna dai Vigili del fuoco. E quindi se tagliafuoco, va marcata CE anche per questa caratteristica con tanto di DoP e sistema di controllo AVCP1. In pratica, se vogliamo, si adotta la definizione di porta esterna fornita da Enea ai fini della applicazione dell’ecobonus. Ma non vi sono solo le porte di appartamento. Vi sono negli ambienti industriali, commerciali e nei garage molte chiusure che separano due locali con condizioni climatiche diverse laddove basta solo una differenza di temperatura per definire la differenza climatica. Il mercato delle porte interne ed esterne tagliafuoco si riapre in maniera molto interessante e inattesa.

Molto interessante è la considerazione relativa alle porte double-use, sia interne che esterne, dove per le porte interne tagliafuoco si possono utilizzare le prove effettuate per le porte esterne.

Oggi il dibattito viene chiuso. Si tratta solo di leggere bene il testo della Circolare ed applicarlo, ognuno nel suo ruolo. E, lo ribadiamo ancora una volta, attenzione a quello che compra e che si vende.


Oggetto: Porte resistenti al fuoco ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n.305/2011 sui Prodotti da Costruzione (CPR) – Porte pedonali esterne, porte e cancelli industriali, chiarimenti ed indirizzi applicativi.

Il 01/11/2019 è terminato il periodo di coesistenza della norma armonizzata EN 16034:2014 “Porte pedonali, porte e cancelli industriali, commerciali e finestre apribili — Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali — caratteristiche di resistenza al fuoco e/o controllo del fumo”. Ai fini della redazione della DoP e della marcatura CE, tale norma per la valutazione delle prestazioni al fuoco deve essere utilizzata esclusivamente con le collegate norme di prodotto con le quali vengono misurate anche le altre prestazioni delle porte.
Ad oggi, le norme armonizzate relative alle porte già pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea sono le seguenti:
EN 14351-1:2006+A2:2016 “Finestre e porte — Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali — Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali”;
– EN 13241:2003+A2:2016 “Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage — Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali”.

Premesso quanto sopra, a far data dal 01/11/2019, le porte ricadenti nel campo di applicazione delle sopra citate norme armonizzate (Finestre e porte esterne e porte e cancelli industriali) per le quali siano richiesti requisiti di resistenza al fuoco, devono essere commercializzate in accordo alle procedure previste dal Regolamento prodotti da costruzione (marcatura CE e dichiarazione di prestazione).

Le porte non ricadenti nel campo di applicazione delle specifiche tecniche armonizzate EN 14351-1:2006+A2:2016 ed EN 13241:2003+A2:2016, per l’attestazione delle prestazioni di resistenza al fuoco, restano assoggettate al regime di omologazione in accordo alle procedure indicate nel D.M. 21/06/2004.

Ad esempio, le porte pedonali interne non ricadono nel campo di applicazione delle norme armonizzate EN 14351-1 ed EN 13241.

Qualora il fabbricante intenda commercializzare una porta o finestra resistente al fuoco con doppio uso (sia per interno che per esterno) è necessario che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
– per l’uso esterno, essendo applicabile la specifica tecnica armonizzata EN 14351- 1:2006+A2:2016, il serramento sia marcato CE ed accompagnato dalla Dichiarazione di Prestazione (DoP) nella quale risulti il solo utilizzo previsto dalla norma armonizzata di riferimento;
– per l’uso interno, il serramento sia omologato secondo le procedure sopra richiamate, che, qualora la porta non sia già stata omologata, potranno essere avviate sulla base dei medesimi rapporti di prova rilasciati ai fini della marcatura CE per uso esterno;
– il libretto di installazione, uso e manutenzione tenga conto di entrambi gli usi previsti.

Si rappresenta che una “porta per uso esterno” è un serramento che separa due locali con condizioni climatiche diverse (ad esempio un vano climatizzato da un vano non climatizzato, o un vano dall’ambiente esterno alla costruzione).

Si rammenta che ai fini della predisposizione della modulistica di cui al D.M. 7.08.2012 (mod. PIN 2.3 – Dich. Prod.), da allegare alla SCIA nell’ambito dei procedimenti autorizzativi previsti dal DPR 151/2011, la documentazione da considerare per le porte resistenti al fuoco ricadenti nel campo di applicazione del CPR 305/2011 (Finestre e porte esterne e porte e cancelli industriali) è la Dichiarazione di Prestazione (DoP art. 24 del CPR 305/11), mentre la documentazione per le porte in regime di omologazione nazionale (porte interne) è la Dichiarazione di Conformità alla porta omologata (Art. 2 lettera h) del D.M. 21/06/2004).
In ultimo, si evidenzia che l’omologazione relativa ad una porta resistente al fuoco commercializzata prima del termine del periodo di coesistenza (01/11/2019) resta comunque idonea, sino al termine della sua validità, ai fini della installazione anche per uso esterno.
Il DIRETTORE CENTRALE
(CAVRIANI)

a cura di Ennio Braicovich

Documenti Allegati

Circolare Porte interne ed esterne tagliafuoco