Normativa

Porte sulle vie di esodo: attenzione a marcatura CE e DoP

Per le porte sulle vie di esodo, al di là degli obblighi imposti dai DM del Ministero dell'Interno, occorre considerare quelli imposti dal Regolamento n. 305/2011 e dalla susseguente legislazione italiana come il DM n. 106/2017, se separano ambienti a clima diverso.

La lettera dell’operatore del settore antincendio, che chiede chiarimenti sulla documentazione per le porte sulle vie di esodo e a cui ha risposto l’ing. Gianrico Delfino, ci impone di tornare (malvolentieri) su un argomento ancora trascurato da molti: applicatori, produttori, distributori, progettisti, direttori lavori, imprese ecc.

Porte sulle vie di esodo che separano climi diversi

La recente Circolare dei VVF del 6 novembre 2019* (clicca qui) considera sia le porte tagliafuoco che le porte sulle vie di esodo che separano due climi diversi come porte pedonali esterne, ovvero soggette alla EN 14351-1:2006+A2:2016 “Finestre e porte — Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali — Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali”. Con il termine climi diversi si intendono generalmente ambienti climatizzati e ambienti non climatizzati.

Ci vuole l’ AVCP1

Mi soffermo sul caso di specie, ossia le porte sulle vie di esodo, nel caso in cui separino due climi diversi ricadendo sotto la citata Circolare. Le stesse considerazioni valgono per le porte tagliafuoco. Per poter essere immesse sul mercato, esse  devono essere dotate di marcatura CE e DoP, la dichiarazione di prestazione. Il che presuppone prove di tipo, controllo di produzione nella fabbrica, controlli e ispezioni da parte di un ente notificato sotto il cosiddetto sistema AVCP 1 (ex SAC 1). E’ il cosiddetto sistema di valutazione e la verifica della costanza della prestazione (AVCP, da  Assessment and Verification of Constancy of Performance).

La dichiarazione di prestazione

L’AVCP costituisce il presupposto per la redazione della DoP, la dichiarazione di prestazione. Porte tagliafuoco e porte sulle vie di esodo ricadono entrambe sotto l’AVCP 1, come da Decisione della Commissione del 8 aprile 2011 firmata Tajani. Essa fissa le procedure per l’attestazione di conformità di porte, finestre, imposte, persiane, portoni e relativi accessori.

E c’è il DM n. 106/2017

Ora, tenendo conto dell’ entrata in vigore dal 2 novembre 2019 della marcatura CE obbligatoria per porte tagliafuoco e porte sulle vie di esodo, occorre bene tenere a mente le responsabilità che discendono pure dal Decreto Legislativo n. 106 del 16 giugno 2017.

Esso prevede una serie di sanzioni per chi viola le disposizioni comunitarie in materia di prodotti da costruzione (assenza di DoP, marcatura CE…). Vi sono pure sanzioni aggravate che possono giungere all’arresto fino a sei mesi e a un’ammenda fino 50 mila euro. Esse sono previste nel caso di prodotti destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

Ad essere toccati dalle sanzioni possono essere tutti i soggetti coinvolti: fabbricante, importatore, distributore, operatore economico, progettista dell’opera, direttore lavori, direttore di esecuzione, collaudatore, costruttore, organismo notificato o laboratorio.

Per un primo approfondimento sul tema consiglio la lettura di questa notizia del lontano 2017, tuttora valida.

Ennio Braicovich

*Il titolo completo del documento è Circolare DCPREV n. 16746 del 06/11/2019 recante “Porte resistenti al fuoco ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n.305/2011 sui Prodotti da Costruzione (CPR) – Porte pedonali esterne, porte e cancelli industriali, chiarimenti ed indirizzi applicativi