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Porte tagliafuoco. La Circolare 20 giorni dopo. Riflessioni

Blog. Riflessioni del consulente settore tagliafuoco Eros Chemolli sull’impatto della Circolare del 6 novembre del Ministero dell’Interno sulle porte tagliafuoco. In sintesi: “E’ un’opportunità, cogliamola al volo”.

La Circolare del Ministero dell’Interno sulle porte tagliafuoco del 6 novembre fa discutere ancora. Nei Forum dei progettisti e anche sulle queste pagine, vedi l’intervento di ieri (clicca qui) dell’ing. Giovanni Tisi all’insegna “Che problema c’è nel mettersi in regola con la marcatura CE per le porte tagliafuoco?”.

Riprende il tema Eros Chemolli, consulente del settore tagliafuoco, concordando sul fatto che i produttori di chiusure tagliafuoco non devono fasciarsi la testa ma darsi da fare. Chemolli in aggiunta a quello che afferma l’ing. Tisi sottolinea, come già da noi evidenziato, che occorre “anche chiamare un ente notificato che definisca le famiglie di prodotti, emetta il Certificato di Costanza della Prestazione ed effettui la sorveglianza in AVCP1″. Inoltre “per un quadro complessivo, occorre anche considerare che i costi delle prove non sono rappresentati solo dal costo del mero laboratorio, ma c’è dietro tutto un lavoro legato a seguire l’iter oltre al costo dei campioni stessi”.

L’occasione è perfetta per richiamare l’attenzione dei lettori su quello che oggi si compra e si installa dopo il 1 novembre 2019 (data di inizio della obbligatorietà della marcatura CE per le porte esterne tagliafuoco e i portoni) soprattutto dopo la Circolare del Ministero dell’Interno. E’ vero che sta al progettista della sicurezza antincendio indicare che cosa installare. Ma è anche vero che, in occasione di sostituzioni, la responsabilità spesso ricade sul solo rivenditore che spesso è un installatore di chiusure antincendio. E in ogni caso per tutti c’è il DM 106/2017. (eb)

Qui di seguito l’intervento di Eros Chemolli.

Foto: doc. ChemolliFire


La Circolare del Ministero dell’Interno che chiarisce come utilizzare porte omologate e marcate CE e, soprattutto, quando una porta sia, per il mercato italiano, interna o esterna, è calata sul mercato da venti giorni.  In questo periodo si sono succeduti una serie di eventi che vale la pena riepilogare.

Va detto che i prescrittori e gli utenti conoscono bene il “CE”, probabilmente perché nella vita di tutti i giorni l’hanno associato ad una maggiore sicurezza dei prodotti. Pertanto per loro è molto facile richiederlo ed ai produttori di porte giungono richieste di porte marcate CE, indipendentemente dalla destinazione d’uso prevista.

Al primo impatto della circolare con il mercato vi sono stati commenti diversi, anche se gli “entusiasti” sono rimasti perlopiù silenti, forse godendosi il momento in privato.

Il Ministero nei corsi di aggiornamento ha portato questo documento come un risultato atteso e concreto. Che lo sia veramente?

I normatori hanno subito colto la distonia con le norme europee, andando più o meno ad approfondire le differenze nelle definizioni. I pratici, hanno notato il problema ma, visto il mittente della Circolare, si sono messi il cuore in pace e cercano di far sì che questa situazione diventi una opportunità.

Che fare per le porte tagliafuoco non ancora CE?

Ritenendo di appartenere a quest’ultimo gruppo, ho fatto un piccolo pellegrinaggio presso i vari enti notificati italiani ed europei cercando di capire cosa debba fare un produttore di porte interne che voglia cogliere lo spunto dato dallo stesso Ministero, cioè le porte a doppio uso, marcate CE per esterni ed omologate per interni.

Prima di tutto, le caratteristiche per porte tagliafuoco o tagliafumo riguardano appunto la tenuta al fuoco o al fumo. Ulteriori caratteristiche necessarie per ogni stato membro possono essere richieste ai contact point dei singoli stati membri. Per l’Italia per le porte per esterno si parla di tenuta all’aria, trasmittanza termica e capacità di sblocco.

Risulta che la caratteristica di tenuta all’aria può essere ottenuta d’ufficio grazie ad un capo della EN 14351-1 che accetta di riconoscere questa caratteristica senza prove su porte con guarnizione su quattro lati.

La parte più ampia della mia auditoria, i produttori di porte in legno, dovendosi confrontare con il tema dell’acustica, hanno effettuato le prove al fuoco con le guarnizioni su quattro lati. Altrimenti sarebbe stato un problema in quanto dovrebbero effettuare nuove prove al fuoco per aggiungere il quarto lato.

Per la trasmittanza termica può essere sufficiente un calcolo ovvero ricorrere alla prova in piastra calda.

La capacità di sblocco è una prova da effettuare se si monta il maniglione antipanico.

Tornando alla Circolare, essa è stata discussa a lungo nel gruppo UNI/CT 011/GL 08 “Serramenti apribili resistenti al fuoco e a tenuta di fumo” di UNI, l’Ente di normazione Nazionale. Nuovamente i normatori hanno messo il dito nella piaga delle definizioni. I critici hanno battuto i pugni sul tavolo invocando sciagura e piaghe d’Egitto e paventando una battaglia contro questo documento. Il capo d’accusa principale, la possibilità di far entrare nel mercato italiano player esteri con porte marcate CE e non omologate.

Dopo aver sentito i vari pareri, ho fatto presente che se ci fosse una lobby in Italia che ha a cuore gli interessi dei produttori dovrebbe tenere presente alcuni risvolti della circolare.

Ho già detto che la Circolare è molto chiara. Ma definire anche ai sensi di questa chiarezza se una porta sia interna o esterna, diventa, per citare qualcuno, questione di lana caprina. Dico che “clima” e “climatizzato” possono essere una sottile linea rossa facile da varcare nei due sensi. Rendendo opinabile la cosa ed esponendo il fianco ad una destinazione sostanzialmente diversa, una incertezza costante.

Poniamo il caso che io sia un produttore estero e che grazie a questa definizione io decida di fare una vendita di 100.000€ in Italia di porte tagliafuoco, solo marcate CE per esterni, “rubando” il lavoro ad un competitor italiano. Poniamo che il mio competitor ritenga invece che le porte oggetto della fornitura siano invece interne, quindi sottoposte al regime dell’omologazione. Segnalando circostanziatamente al locale comando dei VVF la situazione, quelle porte sarebbero  fuorilegge. Secondo Voi a fronte di questo rischio, i player esteri affronterebbero il mercato italiano? Io credo di no. Penso che questa incertezza sia una ulteriore tutela.

Detrazioni fiscali per le porte tagliafuoco

Altra questione: il mercato del tagliafuoco è sempre stato settoriale, isolato, senza aiuti di stato. Vi sono altri mercati collaterali che godono di un trattamento agevolato: l’arredo ed i serramenti esterni, ad esempio, possono accedere alle detrazioni fiscali. Un “tesoro” del quale mi è rimasto impresso un numero. Un miliardo e duecentosessantamilioni di euro l’anno. Un numero talmente grande che so nemmeno immaginare. Quello per cui il mercato del serramento “tira” e negli show room non si sa più di cosa parlare per investire, arrivando al marketing first, alla user experience ed al blog con tanto di social media manager.

Le porte tagliafuoco sinora erano bandite da questo tesoro. Sono certo che con la Circolare il Ministero dell’Interno ci abbia servito su un piatto d’argento l’accesso alle detrazioni fiscali, che per chi compra possono arrivare, nel caso dei condomini, anche al 70-75-85% e forse, con il bonus facciate in discussione in Parlamento, fino al 90%.  Naturalmente le detrazioni fiscali solo se le porte tagliafuoco sono esterne o separano due ambienti di cui uno climatizzato e l’altro no, entrambe marcate CE come vuole la Circolare.

Sarà poco? Siamo sicuri di contestare questa Circolare, o vogliamo tirarci su le maniche e cercare di cogliere l’opportunità che ci è stata fornita?

Eros Chemolli, Chemolli Fire

a cura di Ennio Braicovich