Le regole da seguire per mettere in regola portoni e cancelli industriali, commerciali e da garage sia per mantenerli manuali sia per motorizzarli
In Italia vi sono milioni, di portoni e cancelli non marcati CE. Chi non credesse all’entità di questa cifra dovrebbe solo meditare al fatto che Istat, il nostro Istituto di Statistica, ha recensito nel 2011 14,5 milioni di edifici. Portoni e cancelli non marcati CE, non sono dotati dei requisiti di sicurezza che impone il Regolamento Prodotti da Costruzione, come denuncia frequentemente il nostro Osservatorio Permanente Cancelli (clicca qui). Sovente si pone il problema di metterli in regola in occasione di lavori di riqualificazione, magari per renderli motorizzati. Quali allora le regole da seguire? E’ la domanda che Giovanni Rossi, fabbro e carpentiere metallico di Treviso, lettore di Nuova Finestra e Guidafinestra pone alla redazione e a cui risponde il responsabile della normativa di Acmi, associazione
Portoni e cancelli non marcati CE
Spesso mi viene chiesto di mettere mano a cancelli esistenti per poterli successivamente motorizzare. Mi viene chiesto di fare in modo che il manufatto sia coperto da marcatura CE e DoP. Posso farlo? Se sì, come farlo? Ho letto nella relazione dell’ing. Nicola Fornarelli, presidente di ACMI, che i cancelli e portoni “immessi sul mercato” prima del 2005 non possono essere coperti da marcatura CE? Ma se il cancello è buono, robusto, meccanicamente in regola, ed io garantisco che lo sia, dobbiamo proprio buttarlo via se è stato fatto prima del 2005?
Grazie per una risposta
Giovanni Rossi
Risponde Mario Sanvito di Acmi
Per come è posta la domanda, la risposta è SI. Il cancello o il portone può essere riutilizzato e motorizzato.
Chi esegue l’operazione di recupero e revisione “realizza una macchina” ed è responsabile dell’insieme comprese le sue parti funzionali. Pertanto, deve emettere la Dichiarazione di Prestazione (DoP) ai fini del Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) contestualmente alla Dichiarazione di Conformità (DoC) ai fini della Direttiva Macchine. (Vedi EN 13241: 2016)
Portoni e cancelli che rimangono manuali
Resta da approfondire il caso di chiusura manuale che viene riqualificata e il cliente vuole che resti manuale.
La CPR prevede il caso di prodotti realizzati in sito tra i quali si possono collocare i cancelli riqualificati.
Un’alternativa è la seguente.
I prodotti riconosciuti da un operatore come “proprio” si possono assimilare a quelli importati da paesi extra UE. In questo caso l’importatore effettua le verifiche opportune, predispone la documentazione a suo nome e lo immette sul mercato. Nel fare questa attività fa solo verifiche e non modifica il prodotto, anche se esegue un assemblaggio.
Di fatto succede anche in Italia che il fabbricante possieda il know how e faccia realizzare da terzi il prodotto.
Pertanto il “fabbricante” di un prodotto esistente è al contempo “verificatore” di un prodotto realizzato da terzi e se ne assume la piena responsabilità. Se egli appartiene alle cosiddette microimprese (aziende sotto i 10 dipendenti e 2 milioni di euro di fatturato), dopo le verifiche opportune nel quadro dell’articolo 37 e/o 38 del CPR marca CE, emette la sua DoP e i documenti richiesti.
Mario Sanvito, responsabile normativa di AssoAcmi
Foto: doc. Navacchi Infissi
a cura di EB
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