Esperto risponde

Pratiche Enea e serramenti

L’esperto risponde. Quali sono le pratiche ENEA da trasmettere in caso di interventi su serramenti, chiusure oscuranti e/o schermature solari per Ecobonus 50%?

Nel caso di interventi che riguardano le schermature solari (tende da sole, veneziane, tende a rullo, tende a bracci ecc.), svolti contestualmente ad interventi sui serramenti, è sempre necessario inviare due pratiche ENEA:

  • una con riferimento al comma “345B Schermature Solari”;
  • una con riferimento al comma “345A Serramenti e infissi”.

L’intervento sulle schermature solari dovrà dimostrare il rispetto del requisito sul fattore solare totale .

Qualora invece si trattasse di interventi sui serramenti con contestuale sostituzione oppure installazione ex novo delle relative chiusure oscuranti (persiane, avvolgibili, tapparelle, ecc.), è necessario inviare una sola pratica ENEA, con riferimento al comma “345A Serramenti e infissi”. In questo caso il requisito tecnico di accesso all’Ecobonus prevede di verificare solo il limite di trasmittanza termica del serramento, senza preoccuparsi del miglioramento della resistenza termica delle chiusure oscuranti. Il calcolo della Uw dovrà essere svolto senza tenere in conto del contributo delle chiusure oscuranti, in quanto ENEA non ammette più la possibilità di considerare anche l’apporto termico degli elementi oscuranti se sostituiti/installati contestualmente.

Se invece l’intervento di sostituzione del serramento è “non contestuale” a quello della relativa chiusura oscurante (ossia si interviene su chiusure oscuranti che non sono installate in corrispondenza dei serramenti oggetto di sostituzione), occorre compilare due schede descrittive sul portale ENEA:

  • una per il comma “345A Serramenti e infissi” (inserendo il valore calcolato di UW dei soli serramenti);
  • una per il comma “345B Schermature Solari” per la chiusura oscurante.

Per tale casistica, le chiusure oscuranti di nuova installazione, devono avere un valore di resistenza termica supplementare superiore a quelle esistenti, diversamente non sarebbe possibile attestare il conseguimento di risparmio energetico (condizione necessaria per l’accesso alle detrazioni fiscali di Ecobonus).

Hanno risposto ing. Valentina Guerra e ing. Debora Inzoli (ufficio Tecnico Unicmi)

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