In una FAQ l’Agenzia delle Entrate ammette la possibilità di utilizzare il prezzario DEI per l’asseverazione sulla congruità dei costi ai fini di tutti i bonus edilizi
Chiarimento tramite FAQ da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito alla possibilità di utilizzare i prezzari DEI da parte degli asseveratori della congruità delle spese per tutti i bonus edilizi. Sì, la possibilità c’è ed ha pure con valore retroattivo. Lo afferma l’agenzia in una delle sei FAQ pubblicate sul suo sito (clicca qui).
La frase chiave viene alla fine di un lungo ragionamento e di un’ardita navigazione tra leggi, articoli e commi. Il riferimento principe è quanto espresso alla lettera I) del comma 28 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2022 n. 234 del 30 dicembre scorso (clicca qui).
Disposizione con valore retroattivo
Scrive l’Agenzia: “Considerata la formulazione del periodo introdotto dalla lettera l) del comma 28, si ritiene che la disposizione abbia valenza interpretativa (quindi retroattiva).” Concetto che risolve i problemi di molti operatori dell’edilizia. Quindi prezzari DEI anche per asseverazioni per interventi dell’anno passato.
Tale disposizione “chiarisce che ai fini dell’attestazione della congruità delle spese, per tutti gli interventi ammessi alle agevolazioni, in attesa della emanazione dei decreti attuativi previsti dal comma 13-bis dell’articolo 119, è possibile utilizzare non solo i prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, i listini ufficiali o delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, i prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi, ma anche i prezzari individuati nel citato decreto MISE del 6 agosto 2020”.
Formula elegante per non citare apertamente i prezziari DEI menzionati nel DM 6 agosto 2020 al punto 13.1, comma a), dell’Allegato A.
Dove applicare i prezzari DEI
Lo spiega la lettera I) del comma 28 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2022. In esso si afferma che i prezzari individuati dal DM 6 agosto 2020 sono applicabili a:
a) per gli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del d.l. n. 63 del 2013 (i cosiddetti Sismabonus e Super sismabonus);
b) per gli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B di cui ai commi 219-223 della legge di bilancio 2020 (il cosiddetto bonus facciate);
c) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR.
Attenzione al prossimo Decreto Prezzi
La FAQ dell’Agenzia ci richiama tutti infine a quanto disposto sempre alla lettera i) del comma 28 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio. Di fatto si tratta della disposizione già inserita nell’abrogato DL n. 157 Antifrodi. Ovvero che per l’asseverazione della congruità dei prezzi, richiesta per fruire del Superbonus, occorre fare riferimento anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del MITE, Ministro della transizione ecologica, da adottare entro il 9 febbraio 2022.
a cura di Ennio Braicovich
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