Lo prevede l’art. 9 della legge 179/2016 per adeguare la normativa italiana al disposto del Regolamento Prodotti da Costruzione n. 305/2011
Il Consiglio dei Ministri del 10 marzo ha dato il via libera alla bozza di un Decreto legislativo che regolamenta la commercializzazione dei prodotti da costruzione e adegua la normativa italiana a quella comunitaria prevista dal Regolamento n. 305/2011. Ora lo scherma dovrà passare al vaglio delle Commissioni parlamentari per poi tornare al governo per l’approvazione definitiva. Lo prevede l’art. 9 della legge 179/2016 secondo cui il provvedimento doveva essere adottato entro il 15 marzo.
Il provvedimento – spiega una nota di Palazzo Chigi – mira a semplificare e chiarire il quadro normativo esistente per l’immissione sul mercato dei prodotti da costruzione, nonché a migliorare la trasparenza, l'efficacia e l’armonizzazione delle misure esistenti, per garantire la sicurezza e la qualità delle costruzioni nell’Unione.
A tal fine, s’istituisce il Comitato nazionale di coordinamento dei prodotti da costruzione che, tra l’altro, coordinerà le attività delle amministrazioni competenti nel settore e determinerà gli indirizzi volti ad assicurare l’uniformità e il controllo dell’attività di certificazione e prova. Inoltre, si disciplinano gli adempimenti ai quali è sottoposto il fabbricante, sia nel caso in cui il prodotto rientri nell’ambito di una norma armonizzata, sia nel caso di prodotto conforme ad una valutazione tecnica europea (ETA), e quindi non disciplinato da una norma armonizzata (perché per esempio nuovo e pertanto originale).
Tra gli altri punti qualificanti del prossimo provvedimento è da segnalare, anche:
– individuazione presso il Ministero dello sviluppo economico del Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione;
– individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante;
– “fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione, di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 305/2011, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo degli organismi possano essere affidati mediante apposite convenzioni all'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensidell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99”;
-“previsione di sanzioni penali o amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) n. 305/2011, conformemente alle previsioni dell'articolo 32, comma 1, lettera d), e dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, tenendo in adeguata considerazione le attività rispettivamente svolte dagli operatori economici nelle diverse fasi della filiera e, in particolare, la loro effettiva capacità di incidere sugli aspetti relativi alle caratteristiche, alla qualità e alla sicurezza del prodotto, e individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato dei prodotti da costruzione ai sensi del capo VIII del regolamento (UE) n. 305/2011″.
Il commento
E' troppo presto per valutare il disegno di legge che alleghiamo qui sotto. Tuttavia questa potrebbe essere l'occasione buona per meglio regolamentare il mercato dei prodotti da costruzione, per varare gli organismi di controllo anche in opera (e non solo i controlli cartacei di cui si è specialisti in Italia), per stimolare industria e artigianato a mettersi in regola laddove in regola non si è. In questi anni di marcatura CE praticamente non si è avuta traccia di controlli mettendo in difficoltà chi con fatica si è messo in regola e creando una evidente disparità di trattamento sul mercato a tutto vantaggio di chi in regola non è. E i controlli mancano, salvo qualche rara eccezione, anche per i lavori di risparmio energetico per i quali viene chiesta la detrazione del 65%. Che sia la volta buona?
(eb)
Condividi l'articolo
Scegli su quale Social Network vuoi condividere