Progetto della posa in opera serramenti: chi lo deve eseguire?

La seconda parte della serie “La posa in opera dei serramenti e la legge” di Samuele Broglio affronta il problema di chi deve eseguire il progetto di posa

A chi spetta il progetto di posa serramenti? E’ questo il tema affrontato da Samuele Broglio. normatore italiano ed europeo, responsabile di Confartigianato per la normativa del settore serramenti, perito di tribunale, nonché falegname, serramentista e progettista di sistemi per infissi, Broglio interviene sul tema sollevato di recente dall’esperto Piero Mariotto. Nell’articoloGiunti di posa serramenti ex UNI 11673_1: chi li progetta?” Mariotto aveva lanciato di fatto un dibattito su un problema evitato dai moltissimi: le responsabilità della verifica e della progettazione dei giunti di posa secondo la UNI 11673-1 2017.

Nella prima parte della serie Broglio aveva affrontato l’inquadramento legislativo di sottofondo. In questa seconda parte si entra nel merito di chi si assume la responsabilità del progetto di posa serramenti. (EB)


Chi deve eseguire il progetto della posa in opera?

La risposta è: “dipende da cosa intendiamo per “progetto di posa””.

Se per “progetto di posa” intendiamo la definizione delle tipologie dei materiali, la loro esecuzione, la quotatura delle sezioni dei materiali (quanta schiuma, quanto nastro ecc..) direi che questo progetto può venire eseguito tanto dal tecnico in possesso dell’idoneo titolo abilitativo (geometra, architetto, ingegnere) quanto dal serramentista e/o dal posatore.

Se per “progetto di posa” intendiamo invece l’analisi delle isoterme, delle temperature superficiali interne ecc.. o ancor peggio, questo livello di progettazione può venire eseguito esclusivamente da un tecnico abilitato in quanto trattasi di progettazione di elementi di edilizia e quindi in Italia, per legge, di attività riservata ai soggetti adeguatamente abilitati ed appartenenti agli specifici Ordini o Collegi.

Nella pratica quindi le cose dovrebbero andare così:

Caso di Manutenzione ordinaria

  • negli interventi di manutenzione ordinaria (semplice sostituzione di serramenti) stante l’assenza di ogni titolo abilitativo (CILA, SCIA ecc…), il “progetto di posa” si potrà limitare ad una semplice valutazione della esecuzione dei materiali senza ulteriori complicazioni.

L’assenza di ogni titolo abilitativo (CILA, SCIA ecc…), comporta la non obbligatorietà dell’esecuzione della relazione tecnica di progetto. Del resto, a chi la si consegnerebbe? Francamente trovo kafkiano/bizantino, oltre che privo di specifica richiesta legislativa, pretendere che in edilizia libera si debba eseguire comunque una relazione di progetto e la si debba conservare a casa non avendo a chi consegnarla.

Quindi, negli interventi di manutenzione ordinaria il serramentista/installatore potrà eseguire questo “progetto”, magari segnalando in contratto (la prudenza non guasta mai) che la “progettazione” così eseguita non comprende l’analisi delle temperature superficiali, delle condense ecc… causa assenza di obbligo di legge e contemporanea non abilitazione del soggetto che effettua la “progettazione” alle valutazioni di cui sopra

In tutti gli altri casi

  • in tutti gli altri casi il “progetto di posa”, inteso come determinazione e dimensionamento dei materiali da utilizzare, potrà volendo essere svolto anche dal serramentista/installatore, ma tale progetto dovrà essere formalmente inviato al tecnico competente per le obbligatorie verifiche del caso e correlato nulla osta a procedere successivo; in caso il tecnico competente dia il suddetto nulla osta senza verificare…..beh, saranno problemi suoi a dimostrare il perché della sua negligenza rispetto agli obblighi di cui a legislazione nazionale.

La UNI 11673 crea obblighi di legge?

Onestamente non penso proprio si possa sostenere che il “progetto di posa” in condizione di edilizia libera (leggi manutenzione ordinaria) debba venire asseverato, firmato, vidimato ecc…. in quanto in presenza di questa specifica tipologia di intervento non vi sono obblighi di legge legati alla progettazione dell’edificio; la presenza della UNI 11673 non può creare obblighi di legge non presenti nella legislazione nazionale essendo la UNI 11673 nulla più che una norma tecnica e non una legge dello Stato.

Samuele Broglio, Confartigianato Imprese

(continua)

Qui il piano della serie:

1-Introduzione: la posa dei serramenti e leggi europee e italiane

2-Il progetto di posa;

3-Il manuale di posa

4-Il Codice al Consumo

5-Il giunto di posa

6-Obblighi del Serramentista

a cura di EB