Lo prevede l’articolo 7 del Decreto legislativo n. 48 che recepisce la direttiva UE n. 844
Scatta l’obbligo di qualifica per gli installatori degli interventi ecobonus. Così solo installatori qualificati potranno posare i serramenti e schermature solari se i clienti desiderano accedere all’agevolazione fiscale dell’ecobonus. E’ quanto prevede l’articolo 7 del Decreto legislativo n. 48 che recepisce la direttiva UE n. 844 che è entrato in vigore oggi (vedi news) e che è molto chiaro al riguardo affermando “gli incentivi …sono concessi a condizione che i predetti sistemi siano installati da un operatore in possesso dei requisiti prescritti”.
Ma occorrerà del tempo perché la misura venga applicata.
Che cosa occorre per l’obbligo di qualifica?
L’articolo 7 prevede anzitutto che un decreto del Presidente della Repubblica fissi i requisiti degli operatori che provvedono all’installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l’edilizia. In questo occorrerà tener conto della “necessità di garantire l’adeguata competenza degli operatori che provvedono all’installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l’edilizia, considerando tra l’altro il livello di formazione professionale, conseguito anche attraverso corsi specialistici e certificazioni”.
Una volta entrato in vigore il decreto del Presidente della Repubblica, trascorsi 180 giorni, gli incentivi come l’ecobonus verranno concessi solo se gli installatori hanno conseguito una adeguata qualifica.
Purtroppo lo stesso articolo 7 non fissa la data limite entro cui pubblicare il decreto del Presidente della Repubblica. Il che non è tanto rassicurante per chi punta alla qualità in edilizia e in serramentistica.
Di sicuro l’apparizione del decreto legislativo n. 48 con il suo articolo 7 stimolerà ulteriormente il processo di qualifica degli installatori che è in atto da qualche anno.
Ecco quanto prevede il decreto legislativo n. 48 sulla qualifica degli installatori
Articolo 7
Modifiche all’articolo 4-ter del decreto legislativo n. 192 del 2005.
Strumenti finanziari e superamento delle barriere di mercato
1. All’articolo 4-ter del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Gli incentivi di cui al comma 1, qualora siano volti a migliorare l’efficienza energetica in occasione della ristrutturazione degli edifici, sono commisurati ai risparmi energetici perseguiti o conseguiti. Gli strumenti di incentivazione favoriscono inoltre la sinergia tra i fondi nazionali e i fondi strutturali europei. Il monitoraggio dei risparmi energetici perseguiti o conseguiti, è effettuato dalla medesima autorità che concede l’incentivo, tenendo conto di almeno uno dei seguenti criteri:
1) la prestazione energetica dell’apparecchiatura o del materiale utilizzato per la ristrutturazione;
2) i valori standard per il calcolo dei risparmi energetici negli edifici;
3) il confronto degli attestati di prestazione energetica rilasciati prima e dopo la ristrutturazione;
4) una diagnosi energetica;
5) un altro metodo pertinente, trasparente e proporzionato che indichi il miglioramento della prestazione energetica.
1-ter. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti degli operatori che provvedono all’installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l’edilizia, tenendo conto della necessità di garantire l’adeguata competenza degli operatori che provvedono all’installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l’edilizia, considerando tra l’altro il livello di formazione professionale, conseguito anche attraverso corsi specialistici e certificazioni. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi a condizione che i predetti sistemi siano installati da un operatore in possesso dei requisiti prescritti.».
Per il punto attuale sulla qualifica degi installatori di serramenti clicca qui.
In alto: si ringrazia Thermoinfissi per la foto di posa serramenti in epoca Covid-19
a cura di Ennio Braicovich
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