Nel corso dell’audizione al Senato Ance ha esposto le proprie posizioni sui contenuti dello Schema di Decreto Legislativo che recepisce la direttiva (UE) 2018/844 dedicando ampio spazio al tema della qualificazione degli installatori legata agli incentivi pubblici come l’ecobonus
Qualificazione degli installatori operanti negli interventi di riqualificazione energetica e incentivi pubblici come l’ecobonus. Su questo argomento si è soffermato particolarmente il vicepresidente di Ance Marco Dettori in occasione dell’audizione (vedi news) presso la 10.a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato che sta esaminando in sede consultiva lo Schema di Decreto Legislativo che recepisce la direttiva (UE) 2018/844.
Questo Dlgs, come anticipato qui, contiene un comma dedicato alla qualificazione dei posatori che operano in interventi che godono di incentivi pubblici, come del resto impone la Direttiva 844. Si tratta dell’articolo 7 (Modifiche all’articolo 4-ter del decreto legislativo n.192/2005. Strumenti finanziari e superamento delle barriere di mercato) che al comma 1, lettera a) 1-ter prevede che un apposito Decreto del Ministero dello sviluppo economico fissi i requisiti degli operatori che installano elementi edilizi e sistemi tecnici per edilizia nell’ambito degli interventi di riqualificazione energetica che godono di incentivi pubblici, come l’ecobonus. Riprendiamo qui di seguito, tratto dalla nota dell’associazione, l’intervento di Dettori, anche se non lo condividiamo totalmente. Le sottolineature sono nostre.
Ance sulla qualificazione degli installatori
Marco Dettori “si è, altresì, soffermato sulla previsione, contenuta nel provvedimento, del requisito – indispensabile per accedere agli incentivi pubblici – della qualificazione dei soggetti che operano nell’ambito degli interventi di riqualificazione energetica.
Al riguardo, ha evidenziato che la questione ha ricadute sulla qualificazione delle imprese, sia nei lavori privati che nel pubblico, che l’Ance ha sempre promosso, legandola a determinati requisiti che le imprese devono possedere: essere strutturate in modo adeguato dal punto di vista tecnico e patrimoniale rispetto alle attività svolte nonché possedere caratteristiche di onorabilità e presenza duratura sul mercato.
Vi è la necessità di tenere conto dell’attività in corso presso il MISE sul tema della qualificazione delle imprese, senza creare sovrapposizioni e duplicazioni. Sul punto il Vice Presidente ha sottolineato che le imprese di costruzioni che già operano nel settore garantiscono la qualità degli interventi nel loro complesso, avendo idonee competenze tecniche ed organizzative e personale qualificato.
Diverso è il caso di coloro che in genere operano nel campo dell’efficientamento energetico ovvero di operatori che non operano in cantieri edili e che spesso appaltano l’esecuzione dei lavori proprio alle imprese di costruzioni. In questi casi è indispensabile la qualificazione di detti operatori.
Pertanto, occorre modificare le disposizioni del provvedimento prevedendo percorsi di qualificazione specifici per le imprese di costruzioni distinti da quelli per gli altri operatori, tenendo in considerazione anche gli altri criteri alternativi alla qualificazione che la Direttiva 2018/844 indica all’art. 10 par. 6, vista la diversità di interventi di efficientamento energetico che si possono realizzare.
La norma dispone che, decorsi 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, gli incentivi per promuovere l’efficienza energetica degli edifici siano concessi solo a condizione che i sistemi siano installati da un operatore in possesso dei requisiti previsti dal decreto.
Quello dei 180 giorni è un termine assolutamente insufficiente per permettere alle imprese di adeguarsi alla qualificazione prevista, basti pensare che in altri Paesi europei analoghi meccanismi hanno richiesto una fase di sperimentazione che è durata alcuni anni. Servono almeno 24 mesi per informare e sensibilizzare le imprese, attivare i corsi di formazione e certificare le competenze.
La previsione del testo sulla qualificazione appare eccessivamente generica sia sotto il profilo soggettivo – laddove si fa riferimento agli “operatori” – sia con riferimento al concetto di “adeguata competenza” degli stessi. Infatti, la formazione professionale degli operatori dovrebbe comunque tener conto dell’esperienza maturata dagli stessi nell’ambito dell’esercizio della propria attività o attraverso la frequenza di corsi di formazione, da svolgersi per il tramite degli enti bilaterali di settore, da sempre punto di riferimento del settore edile per la formazione e la sicurezza in cantiere, su aspetti tecnico-operativi di qualsiasi natura”.
Primo commento: a parte il non piccolo dettaglio che lo Schema di Dlgs prevede sì il Decreto del MISE che fissa i requisiti degli installatori ma non dice entro quando tale decreto dovrà essere emesso, fatto curiosamente dimenticato dal vicepresidente di Ance, è certamente augurabile che i 180 giorni diventino “almeno 24 mesi” per “sensibilizzare le imprese, attivare i corsi di formazione e certificare le competenze”.
Pensiamo al settore dei serramenti ove, di fronte alle decine di migliaia di posatori in attività, vi sono oggi poche centinaia di installatori certificati dal sistema Accredia (vedi news) e dove oggi si stanno già esaurendo rapidamente le possibilità di erogazione dei corsi. Tuttavia, non vorremmo neanche che i 24 mesi ipotizzati da Ance diventassero un decennio come fu sostanzialmente negli anni novanta del secolo scorso per la legge 46/90 che regolava gli impianti elettrici e che imponeva la qualificazione degli operatori.
L’altra considerazione che si impone riguarda il passaggio in cui si afferma: “la formazione professionale degli operatori dovrebbe comunque tener conto dell’esperienza maturata dagli stessi nell’ambito dell’esercizio della propria attività” . Ora, detto con grande rispetto per chi ha dedicato una vita all’installazione e alla posa, dobbiamo però constatare che da un oltre un decennio siamo di fronte a una rivoluzione in edilizia che è quella dell’efficienza energetica. Per farvi fronte non basta l’esperienza accumulata in decenni di professione.
Foto: un corso di qualificazione di posatori di serramenti, doc. Legnolegno
a cura di Ennio Braicovich
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