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Quesiti Unicmi sul bonus barriere architettoniche: AdE risponde

Attraverso interpelli specifici, l’Agenzia delle Entrate ha confermato le interpretazioni dell’associazione Unicmi riguardo ad alcuni aspetti controversi del bonus barriere architettoniche 75%

Unicmi ha rivolto una serie di quesiti riguardanti il Bonus 75% barriere architettoniche all’Agenzia delle Entrate che ha inviato all’associazione dei riscontri. Unicmi annuncia che nei prossimi giorni rilascerà quindi una versione aggiornata della Guida alle detrazioni fiscali per gli interventi che accedono al Bonus Barriere Architettoniche 75% inerenti a serramenti

 Di seguito alcune anticipazioni condivise.

1.Per interventi relativi a:

  • Sostituzione di finestre vetrate che allo stato di fatto presentano barriere architettoniche in quanto la maniglia è disposta a un’altezza superiore di 130 cm (altezza massima prevista dal D.M. 236 del 14 giugno 1989). Si intendono sostituire le finestre in questione con nuove finestre aventi maniglia posta ad un’altezza compresa tra 100 cm e 130 cm, che quindi consentirebbe di rispettare il requisito previsto dal D.M. 236 del 14 giugno 1989 in termini di altezza massima del dispositivo di apertura e chiusura.
  • Sostituzione di una portafinestra esterna a movimentazione manuale sita nell’ unità immobiliare che dà accesso al balcone esterno, e che allo stato di fatto presenta barriere architettoniche in quanto ha una soglia a pavimento superiore ai 2.5 cm, limite massimo previsto dal D.M. 236 del 14 giugno 1989. Si intende sostituire la portafinestra in questione con un nuovo serramento avente soglia a pavimento inferiore ai 2.5 cm, motorizzata, che quindi consentirebbe di rispettare il requisito previsto dal D.M. 236 del 14 giugno 1989 in termini di soglia massima. La motorizzazione del serramento inoltre consentirebbe una più agevole movimentazione dell’anta da parte del disabile, visti gli elevati pesi in gioco.
  • Motorizzazione di tutte le chiusure oscuranti (persiane) presenti allo stato di fatto nell’unità immobiliare, così da facilitarne la movimentazione da parte di un eventuale disabile.

Si chiede se si possa fruire della detrazione del 75% (bonus barriere architettoniche) nonostante trattasi di ”interventi parziali” in quanto non tutta l’unità immobiliare e il condominio vengono resi accessibili, ma solo alcuni manufatti (serramenti esterni)

[risposta Agenzia delle Entrate]: Si ritiene che la detrazione 75% possa essere applicata anche ad interventi ”parziali” ad esempio relativi agli infissi, come prospettato dall’Istante realizzati secondo i requisiti tecnici previsti dal DM 236/1989, anche se in sé insufficienti al perseguimento delle finalità individuate dalla normativa di settore in termini di accessibilità, adattabilità, visitabilità dell’edificio (L.13/1989 e DM 236/1989).

 

2.Se i 3 interventi sopra-descritti possano fruire della detrazione del 75% (bonus barriere architettoniche) nonostante:

  • l’intervento sia realizzato unicamente nella singola unità immobiliare sita nel condominio, senza interventi sulle parti comuni condominiali;

[risposta Agenzia delle Entrate]: Possono ritenersi, altresì, agevolabili gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari anche non funzionalmente indipendenti (ad esempio interventi su un appartamento posto in condominio).

  • non sia presente un disabile nell’unità immobiliare;

[risposta Agenzia delle Entrate]: La detrazione 75% è prevista per interventi che rispettano i requisiti tecnici di cui al DM 236/1989, a prescindere dalla presenza nell’immobile di un disabile, condizione non richiesta né dalla norma né dai chiarimenti ufficiali di prassi, riepilogati nella recente Circolare 17/2023.

 

3.Se anche l’intervento di motorizzazione delle persiane e della portafinestra possa essere considerato come ”intervento di automazione degli impianti degli edifici” espressamente ammesso alla detrazione in oggetto.

[risposta Agenzia delle Entrate]: L’automazione degli infissi può usufruire dell’agevolazione 75% se anch’essa funzionale all’abbattimento delle barriere architettoniche; ciò in base a quanto previsto dalla stessa norma, comma 3 art.119ter DL 34/2020: ”La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.”

 

4.Se sia necessaria la pratica ENEA per l’intervento di sostituzione di serramenti esistenti, trattandosi di intervento che comporterebbe anche un miglioramento della trasmittanza termica dei serramenti stessi (finestre e portefinestre), in quanto saranno sostituiti con nuovi manufatti privi di barriere architettoniche e con performance termiche migliorate.

[risposta Agenzia delle Entrate]: Salvo future modifiche normative gli interventi di abbattimento barriere architettoniche agevolati al 75% che, come nel caso in esame, hanno al contempo caratteristiche di risparmio energetico non devono essere comunicati ad Enea.

 

5.Quale sia la documentazione tecnica da predisporre per attestare il superamento delle barriere architettoniche presenti nella portafinestra e finestre esistenti oggetto di intervento (necessità di relazione tecnica da parte del fornitore, documentazione fotografica ante e post intervento, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, altro..?).

[risposta Agenzia delle Entrate]: Poiché lo scopo è quello di comprovare la sussistenza di precisi requisiti tecnici, il che presuppone il possesso di specifiche competenze in materia, il rispetto del DM 236/1989 non può risultare da una dichiarazione di atto notorio del contribuente; si ritiene necessaria una relazione tecnica del produttore degli infissi o di un professionista abilitato.

 

6.Qual è il regime di IVA da applicare per la fornitura del nuovo serramento (che rileva come bene significativo), in considerazione del fatto che nell’unità immobiliare in oggetto non è presente un disabile e alla luce di quanto indicato nella Guida dell’Agenzia delle Entrate ”Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità” edizione di febbraio 2023, al capitolo di pag. 24 per il regime di IVA agevolato al 4%.”

[risposta Agenzia delle Entrate]: Se il prospettato intervento sugli infissi viene effettivamente eseguito nell’ambito di un contratto di appalto finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche, al relativo corrispettivo si applica l’aliquota Iva 4% ai sensi del n.41 ter della Tabella A parte II allegata al Dpr 633/1972 anche se nell’immobile non risiede un disabile, e senza alcun riferimento alla particolare disciplina dei ”beni significativi” (DM 29.12.1999; Circolare 15/2018):

  • come già incidentalmente evidenziato al precedente punto 3, l’aliquota Iva ridotta 4% per interventi di abbattimento barriere architettoniche realizzati mediante contratti di appalto è prevista “in senso oggettivo”, ovvero se e in quanto siano rispettati i requisiti tecnici del DM 236/1989, a prescindere dalla presenza nell’immobile di persone con disabilità. Si veda ad esempio la Risposta ad interpello n.3/2020, pubblicata sul sito internet Agenzia Entrate;
  • la particolare disciplina dei ”beni significativi” trova applicazione quando l’intervento si configura più genericamente come manutenzione ordinaria o straordinaria su abitativo, ed è come tale assoggettato ad Iva 10%. Si veda al riguardo il punto 1 della Risposta ad istanza di consulenza giuridica n.18/2019, pubblicata sul sito internet Agenzia Entrate.