La conferma giunge in una nota da parte della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile U.O. Energia e Reti Tecnologiche
Anche per cambiare una sola finestra o una porta di ingresso, rotta piuttosto che scassinata, occorre la Relazione tecnica prevista dal decreto del 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” (per il decreto clicca qui).
Per quanto paradossale possa sembrare, così dice il testo legislativo. L’avevamo scritto nella news del 17 dicembre 2015 dal titolo piuttosto anodino “Trasmittanze termiche e sostituzione di serramenti. Chiarimenti da Regione Lombardia” (clicca qui).
Allora avevamo riportato fedelmente la risposta verbale di un qualificato ingegnere appartenente alla U.O. Unità Operativa Energia e Reti Tecnologiche e che parlava a nome della U.O. , cui avevamo chiesto se vi era necessità di una Relazione tecnica ex decreto 26 giugno nel caso di manutenzione ordinaria dei serramenti esterni. La risposta era stata positiva. Testualmente: “Ebbene sì, lo prevede la legislazione sia lombarda che nazionale. E di fronte alla legge non si può fare altro che obbedire”.
Il giorno successivo, il 18 dicembre, una mail firmata dal direttore di Unicmi Pietro Gimelli rivolta ai responsabili della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile di Regione Lombardia riproponeva in maniera più circostanziata il nostro quesito.
Qualche giorno fa è giunta la risposta da parte della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile U.O. Energia e Reti Tecnologiche di Regione Lombardia, da cui il documento ci perviene in copia (vedi allegato qui sotto). Firmata dal dirigente Mauro Fasano la risposta ha per oggetto: interpretazione del decreto 6480/2015, chiesta dall'UNICMI con mail del 18 dicembre u.s.
Fasano non fa altro che confermare la risposta verbale data dal nostro interlocutore di cui alla news del 17 dicembre ricostruendo analiticamente le basi legali che impongono la Relazione tecnica in caso di sostituzione dei serramenti (vedi qui sotto gli estratti dal decreto del 26 giugno).
E scrive: “La necessità di presentare al Comune la relazione tecnica anche in caso di interventi di riqualificazione energetica e, in particolare, di sostituzione dei serramenti è prevista nel decreto 26 giugno 2015 (“Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici”) ed, in particolare nell'allegato 2 (“Riqualificazione energetica e ristrutturazioni importanti di secondo livello. Costruzioni esistenti con riqualificazione dell'involucro edilizio e di impianti termici”). Quest'ultimo, infatti, prevede al punto 6 di indicare le “Caratteristiche termiche delle chiusure tecniche trasparenti, apribili ed assimilabili dell'involucro edilizio interessati all'intervento” nonché le “Caratteristiche termiche delle chiusure tecniche opache, apribili ed assimilabili dell'involucro edilizio”, allegando la relativa documentazione, come previsto anche al successivo punto 8”.
Chiarite le basi legali il dirigente di Regione Lombardia risponde all’obiezione, piuttosto corrente, che la sostituzione dei serramenti nel caso di manutenzione ordinaria sarebbe configurabile come attività di edilizia libera e come tale non richieda alcun titolo abilitativo.Ciò non corrisponde alla legge, risponde forbitamente Fasano in quanto “l'art. 6 del DPR 380/2001 (”Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”), …, pur annoverando gli interventi di manutenzione ordinaria tra quelli che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, fa salve, tra le altre, le normative relative all'efficienza energetica degli edifici”.
In effetti l’art 6 del DPR 380/2001 recita:
Art. 6. (L)
(Attivita' edilizia libera).
1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché' delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria ((di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), …”
laddove è scritto che “1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: a) “interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;”
Conclusione: la Relazione tecnica è necessaria anche nel caso di manutenzione ordinaria dei serramenti ex decreto 26 giugno. Era scritto nel decreto. Era cecità cercare di non vederlo. Così facendo sono stati persi mesi preziosi. Ma questa è acqua passata. Occorre essere pratici.
Come sostenuto più volte su queste pagine occorre un’azione delle Associazioni di settore rivolta CON URGENZA al Ministero dello Sviluppo economico. Il fine è ottenere RAPIDAMENTE un chiarimento definitivo a livello nazionale e una via di uscita che potrebbe consistere in una Relazione tecnica semplificata, una asseverazione firmata dal produttore dei serramenti, come avviene da 8 anni nel caso delle detrazioni fiscali che riguardano la sostituzione dei serramenti. La Relazione tecnica, anche se dovuta di legge, con i suoi costi e complessità rischia di bloccare le attività del settore del serramento che consistono soprattutto di opere di sostituzione.
Ennio Braicovich
In allegato:
-la lettera recante interpretazione del decreto 6480/2015 della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile U.O. Energia e Reti Tecnologiche di Regione Lombardia
-lo schema di Relazione tecnica che il tecnico abilitato deve firmare anche nel caso di sostituzione di serramenti per manutenzione ordinaria
Foto: doc Pedretti
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