Pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 12 - Lunedì 20 marzo 2017 D.d.u.o. 8 marzo 2017 - n. 2456. Siamo alla terza versione nel giro di 3 mesi
Regione Lombardia per il tramite del dirigente dell’unità operativa energia, reti tecnologiche e gestione risorse ha provveduto a ripubblicare, riveduto e corretto, il «testo unico» che contiene le disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici e per la certificazione energetica degli stessi, in conformità a quanto previsto nel d.lgs. 192/2005, nel d.p.r. 75/2013, nei decreti ministeriali del 26 giugno 2015 e nelle disposizioni regionali.
Lo ha fatto con il Bollettino Ufficiale Serie Ordinaria n. 12 – Lunedì 20 marzo 2017– 130, che pubblica il qui allegato D.d.u.o. 8 marzo 2017 – n. 2456 “Integrazione delle disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici approvate con decreto n. 176 del 12 gennaio 2017 e riapprovazione complessiva delle disposizioni relative all’efficienza energetica degli edifici e all’attestato di prestazione energetica”.
La ripubblicazione è stata resa necessaria per diversi motivi:
-aggiornare i contenuti delle disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici, facendo proprio il principio di calcolo proposto dal Comitato Termotecnico Italiano per calcolare l’energia rinnovabile estratta dall’ambiente per produrre energia termica con le pompe di calore;
-rispondere ai quesiti in merito all’applicazione delle disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici, evidenziando le difficoltà di intervento che sorgono quando le parti che compongono l’involucro esterno degli edifici non appartengono allo stesso soggetto giuridico e questo riguarda in particolare il calcolo del famoso coefficiente medio di scambio termico H't (vedi pag. 10 dell'allegato e news);
-necessità di precisare che la verifica del fattore di trasmissione solare delle chiusure trasparenti deve essere eseguita anche quando queste ultime sono poste orizzontalmente, come i lucernari;
– prevedere la possibilità di utilizzare un’unica targa energetica per più unità immobiliari negli stessi casi per i quali è prevista la possibilità di redigere un unico Attestato di Prestazione Energetica;
– chiedere al Soggetto certificatore di depositare la planimetria catastale dell’edificio contestualmente alla registrazione dell’APE stesso presso il Catasto Energetico Edifici;
-correggere alcuni refusi di stampa del precedente provvedimento.
Bene le correzioni e integrazioni. Tuttavia forse prima di emettere i provvedimenti sarebbe il caso di ben pensarli prima. Nel caso di Regione Lombardia siamo alla terza versione nel giro di 3 mesi. A furia di correzioni – è questo anche il caso dei 3 Decreti del 26 giugno – si rischia di intorpidire una materia decisamente complicata e di far disamorare i già tiepidi operatori dell’edilizia.
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