Normativa

Resistenza termica supplementare. Enea corregge il tiro

Prontamente eliminata dal video tutorial di Enea l’etichetta con la marcatura CE errata che faceva riferimento a una norma, la EN 13659, non armonizzata, come segnalato al Serramentour di Roma

La Resistenza termica supplementare o addizionale delle chiusure oscuranti è stata al centro di un dibattito acceso al Serramentour di Roma. Si tratta di una caratteristica molto interessante delle chiusure oscuranti, come tapparelle, scuri e persiane su cui torneremo presto più diffusamente.

Da qualche tempo Enea richiede la dichiarazione per l’ecobonus sia nel caso di sostituzione delle chiusure oscuranti che di nuova installazione delle stesse. Spiega l’ente: “Per la riqualificazione energetica degli edifici la determinazione della resistenza termica supplementare diventa fondamentale al fine di valutare il risparmio energetico conseguito con il loro impiego ed ENEA ne richiede un’attestazione secondo la norma UNI EN 13125”.

Il Decreto Requisiti Ecobonus e il Decreto Asseverazioni del 5 ottobre 2020 hanno introdotto l’obbligo della dichiarazione della Resistenza termica supplementare sia per il Superbonus che per l’ecobonus.

Le chiusure oscuranti possono essere installate:

1-separatamente dalla sostituzione degli infissi e in questo caso devono essere inserite come “Schermature solari e chiusure oscuranti” nel portale Enea dedicato alle detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica;

2-In sostituzione delle vecchie chiusure oscuranti, non nuova installazione. In questi casi, precisa Enea, bisogna installare una chiusura oscurante più performante rispetto alla precedente, con un maggior valore della resistenza termica supplementare, in modo da conseguire un risparmio energetico.

Il tema è stato oggetto di un infuocato e memorabile dibattito tra l’arch, Ester Marino, che stava relazionando sul tema “Ecobonus e chiusure oscuranti” e Samuele Broglio, responsabile della normativa di Confartigianato. Il riferimento di Marino a una marcatura CE secondo la EN 13659, una norma non armonizzata, come suggerito da Enea, ha suscitato le proteste immediate di Broglio che è normatore europeo e italiano e che ha subito stigmatizzato sia il riferimento a una norma non armonizzata in marcatura CE sia la citazione di una caratteristica, la resistenza termica supplementare, non obbligatoria secondo la norma europea.

L’uso errato della marcatura CE delle chiusure oscuranti è stato segnalato nel corso della sessione di Domande & Risposte da Ennio Braicovich, coordinatore del Serramentour, che aveva segnalato il caso all’ing. Domenico Prisinzano, responsabile del Laboratorio Supporto Attività Programmatiche per l’efficienza energetica di Enea.

La domanda posta (era stata anticipata il giorno precedente) era:
“Nel video tutorial su youtube che illustra il funzionamento del software, al minuto 1.09, si fa riferimento, a nostro avviso improprio, a una marcatura CE contenente la Resistenza Termica Supplementare della chiusura oscurante quale caratteristica prestazionale di DOP facendo riferimento alla norma UNI EN 13659:2015. Ora questa norma non è stata mai dichiarata armonizzata (quindi mai pubblicata in GUUE) e quindi non sarebbe possibile fare riferimento a una caratteristica prestazionale in essa pubblicata. Per la marcatura CE delle chiusure oscuranti occorre fare riferimento alla precedente norma UNI 13659:2008 che è stata armonizzata e che come unica caratteristica prestazionale obbligatoria indicava la resistenza al vento.
Non potendo utilizzare una norma non armonizzata, come allora calcolare la resistenza termica supplementare delle chiusure oscuranti ai fini delle detrazioni fiscali dell’ecobonus?”

Resistenza termica supplementare ora nei Decreti

La risposta dell’ing. Prisinzano in collegamento video è stata: “Non sono d’accordo con questa impostazione. Se andiamo a leggere l’Allegato A del Decreto Requisiti Ecobonus, vi si trova il riferimento alla Resistenza termica supplementare valutata secondo la norma EN 13125. Per il calcolo della Resistenza Termica aggiuntiva, partendo dalle caratteristiche del materiale con cui è fatta la chiusura oscurante, dal tipo di chiusura e dalla permeabilità all’aria della stessa, con una semplice formula riportata nella norma si ricava il valore della Resistenza termica supplementare. D’altra parte, bisogna pur dire che il Regolamento sui Prodotti da Costruzione n. 305/2011 afferma che vanno dichiarate le caratteristiche pertinenti all’uso dichiarato. Qui stiamo parlando di un intervento di efficienza energetica. E quindi è importante indicare il valore di resistenza termica supplementare o aggiuntiva che un contributo, pur minimo, al risparmio energetico lo può dare. Il produttore deve dichiarare questo valore che è pertinente all’uso richiesto”.
Una risposta lineare ed ineccepibile che però non è entrata nel merito della errata marcatura CE, presente ben prima che il Decreto Requisiti Ecobonus dichiarasse l’obbligo della dichiarazione della Resistenza termica supplementare a partire dal 6 ottobre 2020.

Un paio di giorni dopo l’evento di Roma, l’immagine della marcatura CE errata è stata opportunamente eliminata dal video tutorial. Utilizzata ad esempio avrebbe portato a errori nelle dichiarazioni dei produttori e a possibili sanzioni secondo l’articolo 19 del DM 106/2017. Un grazie ad Enea per la pronta correzione!

P.S.: Riflessione sulla complessità

Riconosco che la normativa europea dei prodotti da costruzione è decisamente complessa, come è complicato il Regolamento Prodotti da Costruzione. A volte ci vorrebbe un giurista per interpretarli. Nel caso della normativa dei serramenti, delle chiusure oscuranti e delle schermature la complessità raggiunge vette eccelse. Basti pensare alla norma regina degli infissi, la UN EN 14351-1, e alle sue 75 pagine piene di tabelle, note e noticine a pié di pagina e dentro le tabelle e zeppe di rimandi ad altre norme. Non sempre proprio alla portata non dico di un serramentista medio ma a volte neanche di un ingegnere. L’errata marcatura CE secondo una norma non armonizzata, la EN 13659:2015, non fa venire meno la nostra stima verso i tecnici dell’ente e l’apprezzamento del loro lavoro. Il vero problema è che quella marcatura CE errata è stata utilizzata ampiamente in seminari e corsi gratuiti e a pagamento inducendo in errore docenti e operatori. Semmai i docenti avrebbero dovuto avere lo scrupolo professionale di verificare la bontà dell’informazione. In una normativa complessa l’errrore è sempre possibile. E dietro una marcatura errata c’è sempre l’articolo 19 “Violazione degli obblighi di dichiarazione di prestazione e marcatura CE da parte del fabbricante” del DM n. 106/2017, il cosiddetto decreto Sanzioni.

Peraltro esistono dei bravissimi esperti di valore europeo all’interno delle associazioni di riferimento del settore che sicuramente sono in grado di collaborare con i tecnici di Enea per evitare di incagliarsi sulle norme europee, sopratutto quelle armonizzate. Sfugge a tanti che le norme europee armonizzate sotto il Regolamento n. 306/2011 sono state equiparate a leggi e e fanno parte del diritto comunitario come ha chiarito la Corte di Giustizia europea con la famosa sentenza James Elliott (clicca qui).

Immagine: doc. Enea

a cura di EB