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Rinnovo dei balconi. L’Agenzia: ok al Bonus facciate

Con la Risposta n. 289 all’interpello di un contribuente l’Agenzia delle Entrate chiarisce che anche il semplice rispristino degli elementi costitutivi di un balcone affacciato su una strada pubblica gode del Bonus Facciate

Il rinnovo dei balconi gode del Bonus Facciate 90%. E’ la risposta n. 289 dell’Agenzia delle Entrate all’interpello di un contribuente che desidera procedere al rinnovo degli elementi costitutivi di un balcone affacciato su una strada pubblica. Scrive l’Agenzia nella risposta (vedi allegato):

il bonus facciate spetta anche per le spese sostenute per il rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone e per la sostituzione dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali del balcone, trattandosi di elementi costitutivi del balcone stesso.
Il bonus facciate spetta, altresì per le spese sostenute per la ritinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali del balcone nonché per la tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone, trattandosi di opere accessorie e di completamento dell’intervento nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell’intervento stesso”.

Ricordiamo che in particolare, la detrazione del bonus facciate 90% spetta per:
– interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
– interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
– interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi.

Fatto degno di rilievo nella Risposta n. 289 è che essa chiarisce che anche il solo intervento di rinnovo dei balconi gode della detrazione del 90%. Il che rappresenta un’opportunità di lavoro molto interessante.

Il bonus facciate è stato introdotto con i commi da 219 al 223 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020). Esso prevede una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento delle spese documentate sostenute nell’anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. La collocazione dell’edificio è essenziale. Per verificare il diritto al bonus facciate, è bene, per non dire a volte, essenziale rivolgersi agli Uffici tecnici del comune di pertinenza.

L’Agenzia aveva già chiarito in febbraio alcuni aspetti del bonus facciate con la Circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E. In essa era stato chiarito che la detrazione spetta per interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi degli stessi. La detrazione, inoltre, spetta, tra l’altro, anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi in questione.

Cessione del credito anche per il rinnovo dei balconi

Infine, l’Agenzia ricorda che il Bonus facciate rientra nel perimetro dell’articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n.77 (Decreto Rilancio). L’articolo 121 stabilisce che i soggetti che sostengono spese per interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, possono optare per:
– un utilizzo diretto della detrazione;
– un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Il fornitore poi lo potrà recuperare sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
– la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi di successiva cessione.

E’ bene ribadire che la citata Circolare 2/E ha escluso dalla detrazione le “spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli”. Esclusa pure la riverniciatura di infissi e scuri e persiane.

Indispensabili considerazioni finali:  il Bonus Facciate non pone i vincoli estremi e soffocanti del Superbonus 110% e non pone massimali di spesa.

Foto:doc. Compas srl

a cura di Ennio Braicovich

Documenti Allegati

Risposta n. 289