Attualità

Schermature solari e chiusure oscuranti. Le regole per le detrazioni fiscali

Le riassume in una nota Enea, l’ente incaricato di raccogliere le pratiche per le detrazioni fiscali

Schermature solari e chiusure oscuranti contribuiscono in maniera efficace al risparmio energetico sia in estate che in inverno. Per questo la loro installazione viene agevolata con la detrazione fiscale nota anche come ecobonus. Il tema è tornato di forte attualità grazie alla notizia di ieri che Enea ha sviluppato un software che permette di calcolare il risparmio energetico in regime estivo assicurato dall’installazione delle schermature solari (vedi news). Molto opportunamente una nota dell’ente incaricato di raccogliere le pratiche per le detrazioni fiscali riassume le condizioni per poter ottenere l’ecobonus che qui riproponiamo.

Quali spese sono detraibili?

Le spese ammissibili comprendono la fornitura e posa in opera di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti, l’eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti, le opere provvisionali e accessorie e le spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria.
Il beneficio consiste, ricordiamo, nella detrazione del 50% delle spese totali sostenute dal 1.1.2019 al 31.12.2019 per un massimo di 60.000 € per unità immobiliare.

Quali schermature solari e chiusure oscuranti sono detraibili?

I sistemi di schermatura le cui spese sono detraibili sono precisati all’Allegato M del Dlgs n. 311/2006 con riferimento alle norme europee di pertinenza:
UNI EN 13561 Tende esterne e tendoni – Requisiti prestazionali compresa la sicurezza. La categoria comprende varie tipologie: tende a braccio estensibile, a pantografo, a caduta con braccetto rotante, a caduta con braccetto a spinta, a caduta con guida e braccetti, tende tipo attico, tende a lucernaio, tendea caduta tipo “veranda”, tende a pergolato, tende a capottina, zanzariere, schermo solare, pergole e prodotti assimilabili;
UNI EN 13659 Chiusure oscuranti e tende alla veneziana esterne – Requisiti prestazionali compresa la sicurezza. Comprendono tende esterne alla veneziana, persiane avvolgibili, persiane a battente, persiane alla veneziana, persiane a libro, persiane a soffietto o a pannello scorrevole, con o senza aggetto, scuri e scuroni.

Quali regole per schermature solari e chiusure oscuranti?

Anzitutto è agevolabile l’acquisto e posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti (vedi elenco sopra) montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti e installati all’interno, all’esterno o integrati alla superficie finestrata
Possono accedere all’ecobonus tutti contribuenti che:
– sostengono le spese di riqualificazione energetica;
– posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio;
I contribuenti, in luogo delle detrazioni, possono optare per la cessione del credito secondo le condizioni fissate dall’Agenzia delle Entrate. Inoltre le unità immobiliari costituenti l’edificio oggetto dell’intervento devono essere “esistenti” ossia accatastate o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi.

I requisiti tecnici necessari

I sistemi di schermature solari devono essere applicati in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente. Sono esclusi quelli con orientamento Nord.
Devono essere a protezione di una superficie vetrata, installati all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata. Devono essere mobili ed essere schermature “tecniche” (no tende decorative, quindi;
Le chiusure oscuranti possono essere in combinazione con vetrate o autonome (aggettanti), anche con orientamento Nord.
Schermature solari e chiusure oscuranti devono possedere la marcatura CE e devono rispettare le leggi e normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica.

La documentazione da trasmettere ad Enea

Occorre fare molta attenzione all’aspetto documentale che comprende:
-Scheda descrittiva dell’intervento, da trasmettere esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori, entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere
– certificazione del fornitore (o produttore o assemblatore) che attesti il rispetto dei requisiti
tecnici sopra citati;
– originale della documentazione inviata all’ENEA, debitamente firmata;
– schede tecniche dei componenti e/o certificazione del fornitore.
– fatture relative alle spese sostenute;
– ricevuta del bonifico bancario o postale, che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge
finanziaria 2007, il numero e la data della fattura, i dati del richiedente la detrazione e i dati del
beneficiario del bonifico;
– ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è
stata trasmessa.
Un po’ di burocrazia ma da rispettare rigorosamente per un beneficio non indifferente.

Foto: doc. Hella