E incalza: “dentro il Decreto vi sono definizioni che nulla hanno a che fare con le definizioni a livello urbanistico-edilizio degli interventi sul patrimonio esistente come la riqualificazione energetica”
Il fattore g_gl+sh e il Decreto Requisiti minimi continuano a suscitare dibattito, come si è visto nelle ultime ore (vedi news). Dal 1° ottobre, ai sensi del Decreto, è obbligatorio, per gli interventi di ristrutturazione di secondo livello e per gli interventi di riqualificazione energetica così come definiti dal decreto medesimo, che i componenti finestrati in presenza di una schermatura mobile rispettino il limite di 0,35 del fattore di trasmissione solare totale g_gl+sh che deve essere inferiore o uguale a 0,35.
La definizione del fattore g_gl+sh è contenuta nella norma UNI TS 11300 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale che la definisce come “la trasmittanza di energia solare totale della finestra, quando la schermatura solare è utilizzata”.
Come detto più volte su queste pagine, il fattore g_gl+sh è un indicatore di tipo nuovo contenuto solo nelle norme UNI che non fa parte del bagaglio normativo europeo EN o internazionale ISO. Le domande che ci vengono poste dai lettori sono numerose:
Chi lo deve dichiarare? Quali sono le schermature mobili utilizzabili? In assenza di una schermatura mobile il limite deve essere comunque rispettato quindi automaticamente si impone l’obbligo di installare schermature mobili ove non ci fossero? Il limite deve essere rispettato anche nel caso di sostituzione di serramenti in manutenzione ordinaria come previsto da molti comuni italiani?
Molti sono gli interrogativi a fronte della prescrizione del Decreto Requisiti Minimi tenendo conto che nella riqualificazione energetica rientrano anche i casi più semplici di sostituzione di serramenti in cui il serramentista si interfaccia direttamente con l’utente finale.
Abbiamo chiesto un’opinione in merito al prof. ing. Paolo Rigone, direttore tecnico di UNICMI, che così risponde:
Paolo Rigone: Il parametro fattore di trasmissione solare totale g_gl+sh differisce dal parametro fattore solare totale gtot in relazione alla tipologia di schermature solari che possono essere prese in considerazione per il calcolo.
Il parametro g_gl+sh compare nella norma UNI TS 11300, richiamata dal Decreto Requisiti Minimi, e pare essere limitato alle tende cosiddette filtranti (veneziane bianche, tende bianche, tessuti colorati, tessuti rivestiti di alluminio). Sono pertanto escluse nel calcolo del g_gl+sh altre tipologie di tende e le chiusure oscuranti (tapparelle, persiane, scuri, tende esterne alla veneziana).
Il parametro fattore solare totale g_tot è invece riferibile sia alle chiusure oscuranti sia alle tende esterne e rientra tra le caratteristiche essenziali delle norme di prodotto UNI EN 13561:2015 per le tende esterne e della UNI EN 13569:2015 per le chiusure oscuranti. La classe del fattore solare totale g_tot, ai sensi della norma UNI EN 14501, è inoltre da dichiarare ai fini delle detrazioni fiscali del 65% in relazione agli interventi di installazione delle schermature solari.
Al di là del fatto che bisognerebbe capire la valenza legale di richiamare in una disposizione legislativa nazionale, attuativa di direttive europee, una norma tecnica italiana (UNI TS) si ritiene che il nocciolo del problema sia il limite intrinseco della UNI TS 11300 che, di fatto, non è aggiornata alle normative europee che, a buon diritto, prevedono il parametro g_tot,e non g_gl+sh..
Inoltre la UNI TS 11300 non tiene correttamente conto del contributo delle chiusure oscuranti e delle tende esterne al risparmio energetico in inverno e in estate. All’atto pratico la UNI TS 11300 penalizza sia le chiusure oscuranti sia le tende perché non tiene conto che entrambi contribuiscono sia nella condizione invernale sia nella condizione estiva.
Quali sono le ragioni tecniche specifiche a supporto di queste affermazioni?
Paolo Rigone: Ai sensi delle norma UNI TS 11300 il pedice “sh” indica che esso si riferisce ad una “ombreggiatura, schermatura”. Dal Prospetto B.6 della UNI TS 11300 si ritrova poi che nelle “ombreggiature, schermature” di cui al pedice “sh” rientrano solo le tipologie di tende cosiddette filtranti (veneziane bianche, tende bianche, tessuti colorati, tessuti rivestiti di alluminio). La stessa norma invece utilizza il pedice “shut” nei parametri che si riferiscono alle chiusure oscuranti (persiane, tapparelle scuri, tende esterne alla veneziana, scuri).
Per quanto riguarda la situazione invernale la UNI TS 11300 non considera il contributo di resistenza termica addizionale ΔR offerto dalle tende esterne nonostante sia caratteristica prestazionale (non essenziale) prevista dalla norma di prodotto UNI EN 13561 (riferimento per la marcatura CE delle tende esterne). La resistenza termica addizionale delle tende esterne può essere valutata sulla base della permeabilità all’aria esattamente come avviene per le chiusure oscuranti e con riferimento alle stesse norme.
Il prospetto B.4 della UNI TS 11300 per quanto concerne la resistenza termica addizionale ΔR, contempla solo alcune tipologie di chiusure oscuranti (avvolgibili in alluminio, avvolgibili in legno e plastica senza riempimento in schiuma, avvolgibili in plastica con riempimento in schiuma, chiusure in legno da 25 mm a 30 mm di spessore). Peraltro l’elenco delle tipologie oscuranti è alquanto ridotto.
Sul fronte estivo la UNI TS 11300 non considera invece il contributo delle chiusure oscuranti. All’atto pratico il contributo delle chiusure oscuranti è contemplato dalla UNI TS 11300 solo nel calcolo della trasmittanza corretta UW,corr (cfr. formula 24 della UNI TS 11300).
Nel punto 14.3.3 la UNI TS 11300 afferma poi che “In assenza di dati di progetto attendibili o comunque di informazioni più precise, l’effetto di schermature mobili può essere valutato attraverso i fattori di riduzione riportati al prospetto B.6, pari al rapporto tra i valori di trasmittanza di energia solare totale della finestra con e senza schermatura (ggl+sh/ggl)”.
Il che significa concretamente…
Paolo Rigone: Secondo noi la logica dovrebbe far riferimento all’edificio specifico e alle indicazioni del progettista e quindi poter adottare soluzioni diverse. Il valore di legge 0,35 di ggl+sh potrebbe essere, ad esempio, rispettato senza ricorrere a un telo esterno ma con il solo vetro di opportuno fattore solare g. Potrebbe essere il caso di un edificio a torre, molto alto, in cui non si possono utilizzare schermature esterne o il caso di un edificio sottoposto a vincoli architettonici, ad esempio un palazzo dotato di persiane in cui non puoi adottare altre schermature mobili esterne.
A complicare le cose ci si mette il fatto che le tipologie di schermature esterne mobili sono tante. Ad esempio, le tapparelle, gli scuri, le persiane, le tende esterne alla veneziana appartengono alla famiglia delle chiusure oscuranti che vengono comunemente utilizzate nel nostro paese quali elementi di protezione dall’irraggiamento solare e quindi sono anche di utilizzo diurno nonostante il prevalente utilizzo notturno.
In sintesi UNICMI ritiene che debba essere consentito alla più vasta gamma di prodotti (tende esterne senza distinzione di tipologia, chiusure oscuranti, vetri) di contribuire al rispetto del limite di legge sul parametro ggl+sh. Inoltre il contributo delle schermature solari (tende esterne, chiusure oscuranti) deve poter essere considerato sia in stagione invernale sia estiva.
Veniamo al caso più comune: la sostituzione pura e semplice dei serramenti che è l’intervento più comune da parte dei serramentisti e dei rivenditori. La domanda è se essi sono tenuti a dichiarare il parametro g_gl+sh dal 1° ottobre 2015 come una certa lettura del Decreto Requisiti minimi vorrebbe?
Paolo Rigone: Questo è uno degli aspetti del Decreto che non si è capito. Se la riqualificazione energetica comprende tutto ciò che non è ristrutturazione di primo e di secondo livello, oltre a rispettare i valori di trasmittanza termica dei serramenti dovrei rispettare anche il limite sul fattore di trasmissione solare totale g_gl+sh di 0,35.
C’è chi dice che dichiarare il fattore g non fa parte degli obblighi del produttore e rivenditore di serramenti e invece fa parte degli obblighi del progettista. E Se il progettista non c’è nessuno è tenuto a dichiarare nulla.
Paolo Rigone: Sono in parte d’accordo con questa tesi. Di fatto dietro la definizione di riqualificazione energetica c’è un grosso problema. Mi spiego: dentro il Decreto vi sono definizioni che nulla hanno a che fare con le definizioni a livello urbanistico-edilizio degli interventi sul patrimonio esistente. Sarò più chiaro: da nessuna parte c’è il termine di riqualificazione energetica che invece è stato inserito dentro il Decreto…
…come pure il termine “componenti finestrati” utilizzato nel Decreto Requisiti Minimi e nel nostro quotidiano ma che manca di definizione precisa..
Esatto. Quindi nel caso di sostituzione delle finestre, a seconda dello specifico contesto edilizio, mi troverò nel caso di manutenzione ordinaria o straordinaria. Nella stragrande maggioranza dei casi esso è classificato come manutenzione ordinaria e quindi, in genere, non necessita di avviamento da parte di un Progettista di procedura amministrativa comunale al fine dell’ottenimento di un titolo edilizio autorizzatorio. Quindi non vedo come il serramentista possa farsi carico di dichiarare un fattore g_gl+sh quando magari la schermatura verrà installata da altro soggetto successivamente.
Ad oggi UNICMI ritiene che la prescrizione del Decreto Requisiti Minimi in relazione al fattore di trasmissione solare totale g_gl+sh sia inapplicabile in assenza di chiarimenti da parte delle Autorità Governative. Questo fa sì, inoltre, che al momento non siano state spostate le condizioni di accesso alle detrazioni fiscali del 65% per le schermature solari oppure l’obbligo di dichiarare il fattore solare totale g_tot a livello della documentazione attestante l’apposizione della marcatura CE per tende esterne e chiusure oscuranti.
Sul punto UNICMI si sta confrontando con gli altri enti ed associazioni che operano nel settore dei serramenti e dell’involucro edilizio al fine di chiedere chiarimenti e sollevare osservazioni alle Autorità Governative.
(eb)
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