Per proteggere la salute dei lavoratori l’Unione europea ha emesso un regolamento che rappresenta un giro di vite sui diisocianati, componenti chimici di base per schiume poliuretaniche e sigillanti largamente utilizzati nell’industria e in edilizia, posa dei serramenti inclusa. Corsi di formazione obbligatori in arrivo
Giro di vite della Unione europea sui diisocianati, componenti chimici di base largamente utilizzati in un’ampia gamma di settori e applicazioni. Di largo impiego anche in schiume poliuretaniche, sigillanti e rivestimenti. Prodotti largamente utilizzati nell’industria, in edilizia e in serramentistica. Basti pensare alle schiume poliuretaniche utilizzate a man bassa nella posa degli infissi. Prodotti chimici che non fanno un gran bene alla salute dei lavoratori se non si usano determinati accorgimenti.
L’Inail denunciava recentemente (qui): “Gli isocianati che nel settore delle costruzioni trovano largo impiego nell’utilizzo di schiume, fibre, elastomeri, materiali isolanti, pitture e vernici, sono agenti capaci di arrecare danni alle vie respiratorie, poiché sono irritanti per le membrane mucose e la cute“.
La restrizione sui diisocianati è imposta dal Regolamento (Ue) 2020/1149 della Commissione del 3 Agosto 2020 entrato in vigore il 24 agosto 2020. In quanto Regolamento, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE è legge per ognuno dei paesi dell’Unione europea. Ad essi occorre aggiungere Norvegia, Islanda e Lichtenstein, facenti parte dello Spazio SEE.
Quali i tempi davanti a noi
Il Regolamento (Ue) 2020/1149 impone che:
1-dal 24 febbraio 2022: è vietato immettere i diisocianati sul mercato in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, a meno che:
a) la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o
b) il fornitore garantisca che i lavoratori abbiano seguito una apposita formazione sull’uso in sicurezza di tali composti. E assicuri che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata».
2-dal 24 agosto 2023: è vietato utilizzare i diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali a meno che
a) la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o
b) il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.
Il Regolamento precisa che per “«utilizzatori industriali e professionali» si intendono i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti.
Perché la stretta sui diisocianati
Nel 2016 la Germania ha presentato alla Commissione un rapporto che segnala un grave problema di salute dei lavoratori. Si tratta della sensibilizzazione delle vie respiratorie, dovuta all’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione, che determina asma professionale nei lavoratori. Il numero di nuove malattie professionali causate ogni anno dai diisocianati (secondo le stime oltre 5 000 casi) è considerato inaccettabilmente elevato. Da qui l’intervento a livello dell’Unione per limitare l’uso industriale e professionale, nonché l’immissione in commercio, dei diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze e in miscele.
Formazione sull’uso di schiume poliuretaniche e sigillanti
Appare evidente che, e qui ci limitiamo solamente all’impiego delle schiume poliuretaniche utilizzate nella posa dei serramenti, l’intera filiera del serramento è coinvolta. Parliamo di industria, artigianato, rivenditori, posatori nonché commercianti, negozianti e loro fornitori. Possiamo solo consigliare che parta subito un ampio programma di formazione. Il che non è proprio semplice visti i notevoli numeri dei posatori di serramenti (vedi qui).
Lo stesso Regolamento, nell’Allegato, indica i contenuti minimi della formazione obbligatoria richiesta:
La formazione comprende “istruzioni per il controllo dell’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione sul luogo di lavoro, fatti salvi gli eventuali valori limite nazionali di esposizione professionale o altre misure di gestione dei rischi adeguate a livello nazionale. Tale formazione deve essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale”.
L’altra considerazione che appare immediata è che occorre stare molto attenti a quello che si compra. E a leggere con molta attenzione le schede che accompagnano i prodotti.
Qui puoi scaricare il Regolamento (UE) 2020/1149 della Commissione del 3 agosto 2020 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i diisocianati (Testo rilevante ai fini del SEE)
a cura di Ennio Braicovich
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