La riscrittura degli articoli 121 e 122 del DL Rilancio n. 34 altera per la terza volta in tre mesi le regole del gioco. Gli operatori alla ricerca di soluzoni alternative al blocco del mercato dei crediti
Ecco come cambiano sconto e cessione negli articoi 121 e 122 del DL Rilancio dopo la pubblicazione del decreto legge Sostegni ter e dell’articolo 28 che altera pesantemente le regole del gioco. Attenzione, l’articolo 28 è già entrato in vigore come dice l’articolo 33
Art. 33 Entrata in vigore
- Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Pubblicato sulla Gazzetta del 27 gennaio è entrato in vigore ieri 27 gennaio.
Le modiche di sconto e cessione del credito
In maiuscolo le modifiche introtte.
Art. 121
Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali
- I soggetti che sostengono, ((negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024)), spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
- a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari SENZA FACOLTA’ DI SUCCESIVA CESSIONE;
- b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari SENZA FACOLTÀ DI SUCCESSIVA CESSIONE.
Art. 122
Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta elencati al successivo comma 2 possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari SENZA FACOLTÀ DI SUCCESSIVA CESSIONE.
I rilievi principali
Nei giorni scorsi su queste pagine sono state ampiamente analizzate le conseguenze della stretta sulla cessione del credito da bonus edilizi introdotta dall’articolo 28 (era il 26 nella prima bozza). Ricordiamo l’articolo 28 è stato introdotto per risolvere il problema delle frodi in edilizia. Riassumiamo qui le critiche principali alle nuove misure:
-incertezza delle regole e quindi inaffidabilità dello Stato e del Governo;
-cambio delle regole (tre volte nel giro di 3 mesi, quattordici volte in 19 mesi);
-deprime il mercato dell’edilizia introducendo la stretta su sconto e cessione, strumenti formidabili di crescita;
-vulnus alla ripresa economica;
-chiusura immediata dell’ampio mercato secondario dei crediti;
-rischio di generare migliaia di contenziosi per i contratti già siglati;
-l’opzione sconto è inapplicabile per buona parte degli imprenditori;
-decisione sbagliata per risolvere il problema serio delle frodi;
-inseverimento delle regole di accettazione del credito da parte di banche e istituti finanziari;
-ritiro delle banche dal mercato del credito (perché tenersi i crediti per 10 anni?);
-“risolve” con un decreto legge l’impotenza dell’Agenzia ad effettuare seri controlli.
Ci penserà il Parlamento a modificare l’articolo 28? Buona parte degli operatori ci crede. Intanto avanza l’opzione B ovvero la ricerca di soluzioni alternative al blocco della cessione del credito.
a cura di Ennio Braicovich
Condividi l'articolo
Scegli su quale Social Network vuoi condividere