La risposta a un interpello, il primo dell’anno, l’Agenzia delle Entrate apre le danze per multiutilities ed Esco per mettere a disposizione del mercato i potenziali miliardi delle accise di luce e gas per compensare il credito da ecobonus.
Avanza lo sconto in fattura bis, la versione novellata dello sconto in fattura che prende piede dopo il 1° gennaio. Si torna al passato. Ovvero a prima del 31 aprile, data di pubblicazione del DL Crescita, e quindi dell’articolo 10 e dello sconto in fattura immediato. Le cose si fanno non più in 5 anni ma in 10.
Come se nulla fosse successo in questi ultimi mesi, e, come se non ci fosse la Legge di Bilancio 2020 (che ha cambiato parecchie cose), con ineffabile brio l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risposta n. 1 (pensate, la prima del 2020!, un forte segnale politico) intitolata
“Interpello articolo 11, comma 1, lett. a) legge 27 luglio 2000, n. 212 – utilizzo del credito d’imposta di cui all’art. 13, comma 3.1, del decreto- legge 4 giugno 2013, n. 63 in compensazione con il debito per le accise”.
Dietro questo linguaggio burocratico ci sta un vorticoso giro di miliardi euro che pagano gli italiani in accise: le accise sui prodotti energetici e derivati sono la quarta voce tra le entrate tributarie dello Stato, alle spalle solo di Irpef, Iva e Ires.
A differenza delle imposte sul reddito, le accise sono una forma indiretta di tassazione. In Italia ne sono attive su diversi prodotti: carburanti, ovviamente, ma anche tabacco, alcolici, carbone, energia elettrica eo gas. Per lo Stato è un affare. Il tributo viene pagato direttamente da chi consuma un determinato bene, in proporzione alla quantità acquistata. Qualche dato: l’accise sulla benzina apporta alle casse dello Stato oltre 25 miliardi di euro. Quella sugli olii minerali oltre 20.L’accise sul metano 4,6 miliardi.e quella sull’energia elettrica poco più di 3.
Che cosa ha chiesto l’istante?
L’interrogante (detto istante), che si occupa della vendita di energia elettrica e gas naturale, ha tra i propri clienti imprese che eseguono interventi di riqualificazione edilizia volti all’efficienza energetica. Quindi probabilmente anche serramentisti.
L’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come novellato dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede che l’importo spettante ai fini della detrazione d’imposta maturata a seguito di interventi edilizi eseguiti sull’involucro degli edifici condominiali per migliorare l’efficienza energetica possa essere ceduto all’impresa che esegue l’intervento in cambio di uno “sconto” sull’importo indicato in fattura.
Per l’impresa che realizza il lavoro tale importo costituisce un credito d’imposta da utilizzare in compensazione in cinque quote annuali di uguale importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
In alternativa, l’impresa può cedere detto credito ai propri fornitori che, a loro volta, possono utilizzarlo in compensazione alle medesime condizioni.
Premesso quanto sopra e posto che l’impresa che esegue i predetti interventi di riqualificazione edilizia di edifici condominiali, cessionaria del credito d’imposta, vuole a sua volta cederlo all’istante, che le fornisce di energia elettrica e/o gas naturale, con l’interpello viene chiesto se tale credito possa essere utilizzato in compensazione con i “tributi dovuti a titolo di accise sul consumo di energia elettrica e gas naturale”.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In sintesi, l’istante ritiene di potere utilizzare il citato credito d’imposta in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, anche per quanto dovuto per accise.
RISPOSTA DELL’ADE: È consentito versare le accise utilizzando il modello di pagamento unificato “F24 ACCISE”, con possibilità di compensazione con crediti per altre imposte.
Non è, invece, consentito utilizzare le eccedenze a credito per accise per compensare i debiti per altre imposte e contributi.
Pertanto, in virtù del rinvio all’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 contenuto nell’articolo 14 del d.l. n. 63 del 2013, il credito d’imposta in argomento può essere utilizzato – mediante il modello F24 accise – per compensare il debito per le accise dovute sulla produzione e la vendita di energia elettrica e gas naturale.
In sostanza, fiumi di miliardi euro potrebbero riversarsi sull’edilizia, sull’impiantistica e sulla serramentistica. Ma chi ne approfitterà? Sicuramente chi aveva applicato il primo sconto in fattura è pronto (come vedremo nelle prossime ore) a lavorare con lo sconto in fattura bis articolato su 10 anni + 1 iniziale. Una soluzione che richiede spalle robuste e riservata a pochi.
E l’Antitrust?
Di sicuro all’estensore della Risposta n. 1 è sfuggita la doppia pronuncia dell’AGCM, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che aveva bollato lo sconto in fattura introdotto dal DL Crescita come provvedimento che favorisce “i soli operatori economici di grandi dimensioni nuovi entranti sul mercato, tipicamente le multiutilities, in danno delle piccole e medie imprese”. Una pronuncia emessa una prima volta a giugno e reiterata una seconda volta a ottobre.
a cura di Ennio Braicovich
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