L'articolo 10 è operativo. L’Agenzia delle Entrate pubblica le modalità attuative dello sconto sui corrispettivi (alias sconto in fattura) per ecobonus e sismabonus e della cessione del relativo credito. Per renderlo operativo tuttavia ci vuole l'assenso del fornitore.
Lo sconto in fattura e la relativa cessione di imposta previsti da quello che tutti oramai ritengono sciagurato articolo 10 del Decreto Crescita hanno trovato applicazione in serata di ieri nel provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate e previsto dal comma 3 dello stesso articolo. In allegato il documento che porta il numero di protocollo Prot. n. 660057/2019, il modello da utilizzare e le istruzioni per l’utilizzo.
Il provvedimento di 8 pagine, vedi allegato, porta il titolo:
“Modalità attuative delle disposizioni di cui all’articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante all’acquirente delle unità immobiliari, di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. SISMABONUS ACQUISTI).
Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
Spiega l’Agenzia che i contribuenti beneficiari delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico possono optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (alias sconto in fattura, oramai per tutti, anche per la stessa Agenzia), anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. L’opzione va comunicata all’Agenzia delle Entrate, a pena d’inefficacia, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni. La comunicazione può essere presentata anche agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modulo ad hoc.
Lo sconto in fattura è pari alla detrazione spettante per gli interventi effettuati, in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento (50% per i serramenti e le schermature solari, 65% per i climatizzatori). L’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato.
Come può il fornitore recuperare lo sconto in fattura
Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione dell’opzione per lo sconto, in cinque quote annuali di pari importo. A tal fine il fornitore deve preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare l’effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Successivamente alla conferma, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il fornitore può cedere il credito d’imposta ai propri fornitori anche indiretti di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.
È in ogni caso esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La comunicazione della cessione avviene, a cura del fornitore, con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Il cessionario del credito può utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, alle medesime condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione, da effettuare con le medesime funzionalità.
Qualche breve considerazione
1.”I soggetti aventi diritto alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico …possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi stessi”.
Quel “possono optare” rimane come un macigno sulla testa delle aziende del Sistema Casa.
Nel provvedimento attuativo non appare che per il fornitore (serramentista, rivenditore, impiantista….) vi sia obbligo di accettare la richiesta di sconto in fattura che potrebbe rivolgergli il cliente.
2. Ci vuole l’assenso del fornitore. E’ detto chiaramente al punto 1.3.9 quando si afferma che per rendere operativo lo sconto in fattura ci vuole “l’assenso del fornitore all’esercizio dell’opzione e la conferma del riconoscimento del contributo, sotto forma di sconto di pari importo sul corrispettivo dovuto per l’intervento effettuato“.
L’Agenzia delle Entrate, saggiamente, evita di entrare nel merito dei rapporti tra cliente e fornitore e lascia alle parti facoltà di trovare delle modalità di intesa. Così era apparso anche nella molto interessante Risposta n. 309 dell’Agenzia di qualche giorno fa che fa capire che lo sconto in fattura era ottenibile già prima dell’entrata in vigore dell’articolo 10 (altra battaglia da non dimenticare).
3. Le modalità di cessione del credito appaiono a prima vista farraginose e tali far disamorare ogni normale umano (ma potremmo sbagliarci).
4. I controlli. E’ una parte da leggere molto attentamente. Il testo toglie ogni voglia ai clienti di chiedere lo sconto in fattura e toglie ogni desiderio ai fornitori di venire incontro alle voglie dei clienti. I rischi sono palesemente elevati. Si legge infatti:
6. Controlli
6.1 Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alle detrazioni d’imposta richiamate dal presente provvedimento, si
provvede al recupero dell’importo corrispondente nei confronti dei soggetti aventi
diritto alle detrazioni stesse, maggiorato di interessi e sanzioni.
6.2 Qualora sia accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta da parte del fornitore o del cessionario, si provvede al recupero del relativo importo nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni.
Clienti, fornitori e cessionari rischiano grosso in caso di errore. Un buon salvagente diventano le 10 righe che Unicmi e Anfit hanno messo a disposizione del mercato (vedi news) da inserire in preventivi e offerte e da far firmare al cliente.
5-Uno spiraglio interessante nuovo per chi volesse tentare la strada dello sconto in fattura (ma “da maneggiare con molta cautela” è offerto dal punto 41 che recita:
4.1 In alternativa all’utilizzo in compensazione, il fornitore può cedere il credito d’imposta di cui al punto 3 ai propri fornitori anche indiretti di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.
Rimane tutto da chiarire che cosa significhi fornitori “indiretti” in caso di retrocessione del credito di imposta da parte del fornitore cosidetto primario (serramentista, rivenditore, impiantista, impresa edile…). Il che richiederà probabilmente una nota integrativa ed esemplificativa da parte dell’Agenzia.
Buona lettura! E fateci sapere la vostra opinione sulla pagina Facebook di guidafinestra. Mai dimenticando che la battaglia contro l’infausto articolo 10 (e contro la ritenuta d’acconto dell’8% sui bonifici) non è finita qui. Buon lavoro!
a cura di Ennio Braicovich
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