L’Agenzia delle Entrate ha emesso ieri la Risoluzione N. 96/E (vedi allegato) che istituisce i codici tributo per consentire ai fornitori di recuperare gli sconti in fattura praticati per Ecobonus e Sismabonus
Lo sconto in fattura ha i suoi codici tributo. Così può decollare grazie alla pubblicazione dei codici F24 per il recupero in compensazione. L’Agenzia delle Entrate ha infatti emesso ieri la Risoluzione N. 96/E (vedi allegato) che istituisce i codici tributo per consentire ai fornitori di recuperare in compensazione, tramite modello F24, gli sconti praticati in relazione alle detrazioni per Ecobonus e Sismabonus.
I codici tributo sono :
– “6908” denominato “ECOBONUS – Recupero dello sconto praticato dal
fornitore – articolo 14, comma 3.1, del decreto-legge n. 63/2013, e succ. modif.”;
– “6909” denominato “SISMABONUS – Recupero dello sconto praticato dal
fornitore – articolo 16, comma 1-octies, del decreto-legge n. 63/2013, e succ.
modif.”.
Il riferimento è naturalmente il tanto contestato articolo 10 del Decreto Crescita laddove i commi 1 e 2 inseriscono, rispettivamente, i commi 3.1 e 1-octies agli articoli 14 e 16 decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63. In questo modo si consente “ ai soggetti beneficiari delle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico di optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Il fornitore recupera lo sconto sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in cinque quote annuali di pari importo. In alternativa, il fornitore che ha effettuato gli interventi può cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi; rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di
credito e ad intermediari finanziari.
Al Decreto Crescita aveva fatto seguito il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che ha definito le modalità di attuazione di quanto previsto all’articolo 10.
I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di esercizio dell’opzione per lo sconto, inviate all’Agenzia delle entrate dai soggetti aventi diritto alle detrazioni, secondo le modalità del provvedimento del 31 luglio.
Affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione, – precisa la Risoluzione – è necessario che il
fornitore confermi l’esercizio dell’opzione e attesti l’effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
La Risoluzione non dimentica di accennare ai controlli automatizzati introdotti per verificare “verificare
che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione non ecceda l’importo della quota
disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24”.
a cura di Ennio Braicovich
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