Dalla Commissione Bilancio del Senato via libera allo sconto in fattura per lavori sopra 200 mila €. Lo segnala Unicmi che afferma: “tutelato così il mercato delle ristrutturazioni e della sostituzione”
Svolta per lo sconto in fattura dopo l’abrogazione decretata (ma non ancora effettiva, attenzione) l’altra notte dalla Commissione Bilancio del Senato (vedi news). Lo segnala con (prudente) soddisfazione Unicmi affermando: “ E’ stato approvato un nuovo emendamento che si aggiunge all’emendamento che abroga l’articolo 10 del Decreto Crescita, abrogando di fatto lo sconto in fattura. Varrà solo per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro. Grazie a questa impostazione lo sconto in fattura non riguarda più il mercato delle semplici ristrutturazioni e del rimpiazzo e tutela così il vero mercato di riferimento oggi per i costruttori di Serramenti”.
Tuttavia è presto per cantar vittoria. Così continua l’associazione dell’involucro e del serramento metallico: “Posto che questo testo, insieme all’impianto complessivo della Legge di Bilancio 2020, dovrà essere approvato prima dall’Aula del Senato e, successivamente, anche da parte della Camera dei Deputati, la soluzione che il Governo ha scelto rappresenta nei fatti una delle ipotesi alternative all’abrogazione tout court che Unicmi aveva proposto al MISE e al Parlamento da mesi”. Non manca un doveroso elogio finale a Governo e Senato: “Unicmi apprezza, quindi, la scelta operata da Esecutivo e Senato che hanno raccolto con intelligenza le istanze del mondo produttivo”.
A inizio settembre Unicmi aveva veicolato al MiSE una proposta di emendamento che limitava lo sconto in fattura agli interventi di di efficienza energetica di primo livello.
Ecco il testo approvato oggi dalla Commissione Bilancio:
Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica
All’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3, è sostituito il seguente: “3.1. A partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari».
a cura di Ennio Braicovich
Condividi l'articolo
Scegli su quale Social Network vuoi condividere