Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 detto anche DL Semplificazioni. Ora basterà la CILA per iniziare i lavori da Superbonus.
Il DL Semplificazioni è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri sera (clicca qui). Un testo molto ampio su cui presto ritorneremo. Per quanto riguarda le semplificazioni degli interventi da Superbonus il testo pubblicato sostanzialmente conferma quanto da noi anticipato nei giorni scorsi (vedi qui). Lo tratta l’art. 33 (Misure di semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica e rigenerazione urbana).
Non è passata quella parte del progetto di decreto legge che estendeva il beneficio del Superbonus agli immobili privi di impianto di riscaldamento. Una situazione che si riscontra in certe aree del Sud. Né tantomeno è passata, come si ventilava, l’estensione per “gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2”, ovvero per la categoria in cui rientrano gli alberghi e pensioni (con fine di lucro).
Invece è passata l’estensione dei benefici del Superbonus per i soggetti che ”siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito”. Ovvero per gli immobili quali case di cura e agli ospedali, poliambulatori, caserme, collegi e convitti.
Il DL Semplificazioni all’art. 33, comma 1, lettera a), allarga il Superbonus agli interventi destinati all’eliminazione delle barriere architettoniche. Il riferimento è l’art. 16-bis, comma 1, lettera e (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici) del TUIR, che riguarda interventi:
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Semplificazioni per l’accesso al Superbonus
Ma la vera novità è rappresentata dal comma 1, lettera c, che introduce delle semplificazioni di grande portata per superare le problematiche dello “stato legittimo” richiesto per l’ammissione ai benefici del Superbonus.
Nella Relazione tecnica che accompagna il decreto legge si legge che ”una delle principali difficoltà sottese alla realizzazione degli interventi di riqualificazione sembra doversi ricondurre alla condizione degli edifici plurifamiliari che, non di rado, presentano situazioni di irregolarità urbanistica. Nell’attuale architettura dell’art. 119 è, di fatto, sufficiente che l’irregolarità insista su una singola unità unità immobiliare perché venga impedito a tutte le altre di acquisire la certificazione di “stato legittimo” dell’immobile e quindi accedere all’agevolazione del Superbonus”.
La soluzione individuata è stata quella di richiedere la sola CILA, Comunicazione di inizio lavori asseverata, per iniziare i lavori da Superbonus escludendo la necessità dell’attestazione dello “stato legittimo”.
Lo Stato (e quindi il fisco) si è riservato una clausola di salvaguardia nella riga finale dell’art. 33 laddove si afferma: “Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”. A buon intenditor…
Qui di seguito l’articolo 33 tratto dal DL Semplficazioni
Capo VII – Efficientamento energetico
ART. 33
(Misure di semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica e rigenerazione urbana)
1. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:
“Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano già richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione.”;
b) dopo il comma 10, è inserito il seguente:
“10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito. Il titolo di comodato d’uso gratuito è idoneo all’accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”;
c) il comma 13-ter è sostituito dal seguente:
“13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.”.
a cura di Ennio Braicovich
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