Diffondere informazioni sulla progettazione acustica, la corretta realizzazione degli interventi e i collaudi in opera, per sensibilizzare gli operatori del settore e orientare il mercato verso la “qualità acustica” degli edifici e dei relativi impianti è un obiettivo fondamentale che condividiamo con l’ingegner Corinne Bonnaure
Abbiamo incontrato l’ingegner Corinne Bonnaure, Presidente Commissione Acustica dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano e Titolare dello studio di ingegneria acustica “Acustica Studio” che ci ha regalato un quadro dettagliato sull’isolamento acustico delle facciate, i requisiti di legge, la progettazione, la fornitura e le prove, lasciando spazio anche ad alcuni suggerimenti molto utili per i serramentisti.
Quanto è rilevante il ruolo dei serramenti nell’isolamento acustico delle facciate esterne degli edifici?
In un mondo sempre più rumoroso, la richiesta di isolamento acustico delle facciate assume un ruolo sempre più cruciale. In acustica, infatti, l’elemento più debole determina le prestazioni complessive: per questo motivo serramenti e accessori diventano i componenti chiave dell’isolamento acustico delle facciate, da curare con la massima attenzione in fase di progettazione e di installazione.
Se un tempo i serramenti erano semplici aperture di dimensioni ridotte all’interno di pareti in muratura, oggi la situazione è ben diversa. I progetti moderni prediligono ampie vetrate per favorire la luminosità degli ambienti e telai sempre più sottili e leggeri, per un’estetica di totale trasparenza. Nei casi estremi, la muratura opaca scompare del tutto e il serramento diviene l’unico elemento di separazione tra interno ed esterno.
A rendere più complesso e articolato lo scenario si aggiungono i serramenti scorrevoli, intrinsecamente meno performanti rispetto ai modelli a battente, e quelli ad angolo, che rendono ancora più arduo il raggiungimento dei requisiti acustici previsti dalla legge o richiesti dal Committente, specie in contesti di pregio come residenze o alberghi di lusso.
Ci può riassumere quali sono i requisiti acustici di legge per l’isolamento acustico di facciata degli edifici?
In Italia, il D.P.C.M. 5/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” rappresenta il testo normativo di riferimento per l’isolamento acustico in edilizia. Esso definisce sette categorie di edifici (da A a G) in base alla destinazione d’uso e stabilisce i valori minimi di isolamento acustico di facciata per ciascuna categoria.
L’isolamento acustico di facciata viene misurato mediante il parametro D2m,nT,w, che rappresenta la differenza tra il livello di rumore esterno misurato a 2 metri dalla facciata e il livello di rumore medio misurato all’interno dell’edificio, normalizzato rispetto al tempo di riverberazione dell’ambiente. La misurazione avviene in opera, mentre una stima preventiva può essere effettuata in fase di progetto.
Il D.P.C.M. 5/12/1997 stabilisce valori di D2m,nT,w minimi differenti per diverse tipologie di edifici, che variano da un minimo di 40 dB per gli edifici residenziali e alberghieri a un massimo di 48 dB per le scuole. Questi valori devono essere garantiti, in opera, a edificio ultimato.
Inoltre, per gli edifici pubblici di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione totale, si applicano norme aggiuntive. Il D.M. 23/06/2022 (Decreto CAM Edilizia) stabilisce che i requisiti acustici passivi degli edifici debbano almeno corrispondere alla classe II della norma UNI 11367. Per ospedali, case di cura e scuole, il Decreto CAM Edilizia richiede invece un livello di prestazione superiore, con valori di D2m,nT,w pari a 43 dB. Un’analisi comparativa delle prescrizioni contenute nei due decreti citati mette in luce alcune discrepanze nei valori limite per l’isolamento acustico di facciata. Gli edifici residenziali e alberghieri sono gli unici soggetti a requisiti minimi equivalenti tra il D.P.C.M. 5/12/1997 e il D.M. 23/06/2022. Tuttavia, per gli edifici scolastici si riscontra una differenza di 5 dB, mentre per gli edifici con destinazioni d’uso diverse da queste si osservano differenze di 2 dB.
È importante sottolineare che leggi regionali o regolamenti comunali potrebbero imporre requisiti acustici più stringenti rispetto al D.P.C.M. 5/12/1997 e al Decreto CAM Edilizia. Inoltre, il Committente potrebbe richiedere valori di isolamento acustico ancora maggiori per migliorare ulteriormente il comfort acustico all’interno dell’edificio.
Come si traduce il parametro D2m,nT,w (isolamento acustico di facciata) in Rw (potere fonoisolante del serramento)?
La conversione da D2m,nT,w a Rw non è un processo diretto e richiede una valutazione accurata di diversi fattori:
- dimensioni della porzione opaca di facciata e del serramento;
- dimensioni dell’ambiente ricevente;
- geometria della facciata;
- potere fonoisolante della porzione opaca di facciata;
- dimensioni e caratteristiche acustiche di eventuali “piccoli elementi” come cassonetti per avvolgibili o schermature solari, dispositivi per il passaggio dell’aria, elementi per la VMC integrata nel serramento o nel cassonetto e altri componenti o accessori presenti in facciata;
- tipologia di montaggio (serramento in luce o in battuta, con o senza veletta davanti al cassonetto, cassonetto con ispezione esterna o interna, ecc.).
La responsabilità di determinare il valore Rw minimo richiesto per ogni serramento e i requisiti acustici dei componenti aggiuntivi (o accessori) associati spetta al Progettista e, in particolare, al suo Consulente acustico. La conversione da D2m,nT,w a Rw non rientra nelle competenze specifiche del Serramentista. Pertanto, un Serramentista che non dispone di un capitolato e/o un abaco dettagliato dei serramenti con precise informazioni sulle prestazioni acustiche minime richieste per i singoli elementi e i relativi componenti e accessori non dovrebbe, a mio avviso, neanche rispondere alla richiesta d’offerta. Assumersi tale responsabilità senza le dovute competenze potrebbe esporlo a rischi inutili.
Qual è il percorso corretto di progettazione e fornitura in opera per garantire il risultato acustico a edificio ultimato?
Per gli edifici di nuova costruzione, il percorso di progettazione e fornitura in opera per garantire il corretto isolamento acustico delle facciate esterne degli edifici è il seguente:
1) Fase di progettazione definitiva: definizione dei requisiti acustici dei serramenti
Questa fase è di competenza del Progettista e del suo Consulente acustico, che deve essere iscritto all’elenco nazionale ENTECA come TCA – Tecnico Competente in Acustica. Le verifiche eseguite sono riepilogate e contenute nella relazione di verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici da allegare alla pratica edilizia.
2)Fase di progettazione esecutiva: predisposizione della documentazione per la gara d’appalto
Anche questa fase è di competenza del Progettista e del suo Consulente acustico. I documenti sono allegati al dossier progettuale per la gara d’appalto o la richiesta di preventivo.
3)Fase di offerta per preventivo o gara d’appalto: progetto delle soluzioni
Questa fase è di competenza del Serramentista, che può anche avvalersi di un suo Consulente acustico. I documenti sono allegati all’offerta tecnica ed economica in risposta alla richiesta di preventivo per l’affidamento della commessa o dell’appalto.
4)Fase di esecuzione: fornitura e posa qualificata dei serramenti
Questa fase è di competenza del Serramentista, che deve avvalersi di personale qualificato.
5)Fase di collaudo acustico finale: verifica in opera delle prestazioni acustiche (fase facoltativa ma consigliata)
Questa fase è di competenza della Direzione Lavori, ove presente. Se previsto contrattualmente questa fase può essere onere del Serramentista, sempre sotto la supervisione della Direzione Lavori. Resta inteso che le misure acustiche di collaudo devono essere effettuate da un Tecnico Competente in Acustica.
Per gli edifici esistenti:
1)Nel caso di interventi di ristrutturazione che richiedono la presentazione di una pratica edilizia, il percorso di progettazione e fornitura in opera è simile a quello degli edifici di nuova costruzione. È però necessaria una fase di rilievo dello stato di fatto e di analisi dei vincoli e di eventuali criticità prima di procedere con le fasi successive.
2)Nel caso di semplice sostituzione dei serramenti in regime di edilizia libera, senza necessità di presentare una pratica edilizia, è il Serramentista a proporre il serramento che ritiene più adeguato. Si raccomanda, comunque, di avvalersi della collaborazione di un Consulente Acustico che possa suggerire soluzioni conformi ai requisiti acustici di legge.
Una volta aggiudicato l’appalto, a cosa deve prestare attenzione il serramentista?
Se il Serramentista si è aggiudicato l’appalto per la sola fornitura dei serramenti, la sua responsabilità sarà limitata alla fornitura di serramenti conformi ai requisiti di capitolato, che potrà eventualmente essere attestata mediante l’esecuzione di prove acustiche di laboratorio, se previste dal contratto di appalto.
Se la commessa riguarda anche la messa in opera dei serramenti, il Serramentista dovrà affidare la posa in opera a personale qualificato dotato dei requisiti di conoscenza, abilità e competenza indicati nella UNI 11673-2 e prestare attenzione agli aspetti seguenti:
- cura dei dettagli: prestare attenzione ai dettagli durante la posa, assicurando un’installazione accurata, precisa e conforme alle istruzioni del fabbricante del serramento, dei prodotti accessori e dei materiali complementari
- materiali di posa: utilizzare materiali di posa idonei e con prestazioni documentate da test di laboratorio, adatti alle caratteristiche dei serramenti e del vano di posa
- sigillature: realizzare sigillature accurate lungo il perimetro dei serramenti per garantire l’impermeabilità all’aria (molto importante ai fini acustici), all’acqua e al vento
Se previsto contrattualmente, al termine dei lavori, il Serramentista potrà procedere alla verifica della corretta esecuzione della posa in opera dei serramenti secondo UNI 11673-4 che prevede, tra le altre, anche la verifica delle prestazioni acustiche.
C’è un suggerimento che vorrebbe dare ai Serramentisti?
Un primo suggerimento che vorrei dare ai Serramentisti è quello di eseguire collaudi acustici in corso d’opera e finali, anche se non espressamente previsti dal contratto d’appalto.
- Collaudi acustici in corso d’opera
I collaudi acustici in corso d’opera, da effettuare in corrispondenza delle facciate più critiche dal punto di vista acustico, permettono di individuare tempestivamente eventuali problemi di isolamento acustico, ancora in una fase iniziale del cantiere, quando gli interventi correttivi sono semplici e poco costosi, e prevengono il rischio di scoprire, a posa ultimata, che i serramenti o il sistema di posa non soddisfano i requisiti acustici richiesti, con conseguenti contestazioni da parte della direzione lavori, ritardi nei lavori e onerose spese per rimediare agli errori.
Credo fermamente che il costo delle prove in corso d’opera sia ampiamente giustificato da numerosi vantaggi, specialmente in un cantiere di grandi dimensioni. Tra questi vantaggi rientrano la riduzione dei costi per eventuali rimedi nelle fasi avanzate, la diminuzione di ritardi e penali contrattuali, nonché la mitigazione di possibili contenziosi sia in sede stragiudiziale che giudiziale.
- Collaudi acustici finali
Il collaudo acustico finale rappresenta una tutela fondamentale per il Serramentista, in quanto fornisce una verifica oggettiva e documentata della qualità del lavoro svolto, tutelandolo da potenziali contestazioni e responsabilità future.
Un altro suggerimento che vorrei dare ai Serramentisti è quello di affidarsi a Tecnici Competenti in Acustica specializzati nei temi dell’isolamento acustico degli edifici. La consulenza di un esperto può apportare numerosi vantaggi nelle diverse fasi del lavoro (progettazione, realizzazione e collaudo finale).
In qualità di Presidente della Commissione Acustica dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, ci può raccontare brevemente cosa è stato fatto e cosa si sta facendo per aumentare la sensibilità dei colleghi ingegneri sul tema acustico?
La Commissione, istituita sei anni fa, ha sempre perseguito l’obiettivo di diffondere informazioni sulla progettazione acustica, la corretta realizzazione degli interventi, i collaudi in opera, e altro, anche tra i colleghi di altre discipline ingegneristiche. Questo è stato fatto per sensibilizzare gli operatori del settore e orientare il mercato verso la “qualità acustica” degli edifici e dei relativi impianti.
Nel corso degli anni, la Commissione ha svolto numerose attività tecniche e di comunicazione, anche a supporto della Pubblica Amministrazione. Ha organizzato una serie di corsi tematici sulla normativa di settore, sulle certificazioni richieste per il benessere acustico, sul ruolo dei componenti di facciata nell’isolamento complessivo dell’involucro edilizio, e sulla corretta lettura e interpretazione dei rapporti di prova. Questi corsi hanno incluso anche tematiche sui serramenti, la loro interfaccia con diverse tipologie e stratigrafie di pareti, e la progettazione del sistema di installazione.
Inoltre, alcuni membri della Commissione partecipano attivamente ai tavoli normativi strategici in materia acustica, contribuendo a definire le regole del settore.
Oggi stiamo lavorando su diversi fronti. Ad esempio, stiamo sviluppando attività formative che includono ulteriori corsi per l’aggiornamento obbligatorio dei TCA e per sensibilizzare i colleghi sull’importanza dell’acustica nella progettazione e direzione lavori. Stiamo anche organizzando visite specifiche presso laboratori di prova e partecipando a sessioni pratiche in collaborazione con aziende del settore.
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