Gli esperti Eros Chemolli e Alessandro Brunelli evidenziano le contraddizioni dell'attuale normativa e suggeriscono vivamente a produttori e installatori di non assumersi anche la responsabilità di committente e di progettista, in particolare antincendio.
Spesso ci si chiede se nelle strutture ricettive si debbano impiegare, obbligatoriamente, serrature “antipanico” sulle porte delle camere.
Le regole sono queste: In relazione alle serrature, il D.M. 09/04/1994 nell’Allegato II (“Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere”), TITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ RICETTIVE CON CAPACITÀ SUPERIORE A 25 POSTI LETTO, dispone al Paragrafo 7.3 “Sistema di vie di uscita” che:
Le porte delle camere per ospiti devono essere dotate di serrature a sblocco manuale istantaneo delle mandate dall’interno, al fine di facilitare l’uscita in caso di pericolo.
Normalmente le “antipanico” per hotel sono quelle che premendo la maniglia dall’interno, sbloccano la mandata oltre che lo scrocco. Le virgolette perchè è una definizione più adatta ai maniglioni. La giusta definizione è “serrature a sblocco automatico delle mandate”.
Quindi le serrature “a sblocco automatico delle mandate” sono obbligatorie solo per più di 25 posti letto.
Anche il Codice di Prevenzione Incendi (DM 03/08/2015 e DM 09/08/2016) chiede lo sblocco automatico alle porte per:
S.3.5.2 Filtri
S.3.5.3 Filtri a prova di fumo
S.3.7.2 Compartimentazione in generale
S.4.5.6 dove specifica il tipo di accessorio per le porte lungo le vie di esodo:
Il Codice nasce come alternativa alle regole tecniche da applicare per alcune attività elencate nel campo di applicazione; il DM 12/04/2019 modifica questo aspetto eliminando il doppio binario per le attività riportate all’interno del codice.
Va ricordato che nel 2009 i costruttori di serrature hanno posto ai VVF il seguente quesito:
Le serrature destinate alle porte delle camere degli ospiti nelle attività ricettive turistico-alberghiere devono essere conformi alla norma UNI EN 179 “Dispositivi per le uscite di emergenza azionati da una maniglia o da una piastra a spinta”?
Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile DCPREV ha risposto al quesito con il documento: protocollo n 007308 del 02/07/2009. Il documento precisa quanto segue:
“Con riferimento alle disposizioni contenute nel testo coordinato del d.m. 9 aprile 1994 con il d.m. 6 ottobre 2003 (G.U. n. 239 del 14 ottobre 2003) si precisa che le porte delle camere degli ospiti nelle attività ricettive turistico-alberghiere non sono situate lungo il percorso di esodo che, sulla base di quanto esplicitato al punto 7.5 “Lunghezza delle vie di uscita” ha inizio dalla porta di ciascuna camera.
Si ritiene opportuno, altresì precisare che le porte suddette debbano essere sempre dotate di dispositivo di auto chiusura, siano esse resistenti al fuoco o meno (punto 6.5 “Corridoi””).
Per quanto riguarda il dispositivo di apertura delle suddette porte il punto 7.3 “Sistema di vie di uscita” prevede che le porte delle camere degli ospiti nelle attività ricettive turistico-alberghiere debbono essere dotate di serrature a sblocco manuale istantaneo delle mandate dall’interno, al fine di facilitare l’uscita in caso di pericolo”.
Il Codice di Prevenzione Incendi, documento DM 3 agosto 2015, stabilisce che in alternativa alle norme tecniche contenute nel decreto si possono usare le specifiche disposizioni di prevenzione incendi contenute in una lista di decreti che comprende fra l’altro i decreti DM 9 aprile 1994 ed il DM 6 ottobre 2003.
Conclusioni
Se si applicano i decreti DM 9 aprile 1994 e DM 6 ottobre 2003, le porte delle camere degli ospiti nelle attività ricettive turistico-alberghiere:
- non sono situate lungo il percorso di esodo, cioè non sono porte di esodo;
- devono essere dotate di un chiudiporta e di serrature a sblocco manuale istantaneo delle mandate (cioè non c’è l’obbligo che le serrature siano conformi alla norma UNI EN 179 per cui è sbagliato parlare di serrature di emergenza o peggio ancora antipanico)
Se si applicano le norme tecniche contenute nell’allegato 1 del decreto DM 3 agosto 2015 si ha quanto segue:
- il paragrafo G.1.9 – Esodo, al punto 13 definisce che il percorso d’esodo è il passaggio di comunicazione facente parte di via d’esodo orizzontale che conduce dall’uscita dei locali dedicati all’attività fino all’uscita di piano o all’uscita finale. Pertanto, le porte delle camere degli ospiti nelle attività turistico-commerciali non sono porte sulle vie di esodo;
- la tabella S.4.3 – Caratteristiche delle porte lungo le vie di esodo, non si applica alle porte delle camere degli ospiti nelle attività turistico- alberghiere perché queste porte non sono porte sulle vie di esodo;
- il paragrafo S.3.7.2 – Selezione delle prestazioni degli elementi, al paragrafo 2 stabilisce che “Tutte le chiusure dei varchi di comunicazione tra compartimenti devono possedere analoga classe di resistenza al fuoco ed essere munite di dispositivo di autochiusura (es porte) o essere mantenute permanentemente chiuse (es sportelli);
Il ruolo del progettista in tutto ciò quale sarebbe? Evidentemente, fare da trait d’union tra la regola tecnica e la (buona) pratica. Il produttore di porte non può assumere anche la responsabilità di committente e di progettista, in particolare antincendio.
Non è dato sapere al produttore delle porte se il committente ha l’obbligo o meno di determinate provvisioni: in linea teorica sarebbe anche possibile ordinare porte per 4 alberghi diversi. Comunque nulla vieta una bella email al cliente, dicendo, “non è che hai l’obbligo di serrature a sblocco automatico delle mandate?”
Eros Chemolli e Alessandro Brunelli
Immagine in alto: serratura Opera iControl di AGB
a cura di EB
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