Normativa

Serre e logge bioclimatiche non fanno volumetria in Lombardia se…

Un aggiornamento della disciplina regionale definisce meglio i criteri per il riconoscimento della funzione bioclimatica delle serre e delle logge, ai fini dell’equiparazione a volumi tecnici

Grazie alla Deliberazione X/1216 della Giunta Regionale potrebbero crearsi le condizioni per decollo delle serre e logge bioclimatiche in Lombardia. In effetti già una legge regionale di 10 anni fa, e precisamente la Legge Regionale 39/2004, all’art.4 comma 4, prevedeva che le serre bioclimatiche e le logge addossate o integrate all’edificio, opportunamente chiuse e trasformate per essere utilizzate come serre rientrassero nella casistica dei “volumi tecnici”. Tuttavia i criteri non erano precisi. Ora la Deliberazione X/1216 precisa meglio quando queste costruzioni non faranno volumetria.

D’ora in poi perché serre e verande bioclimatiche vengano considerate dei semplici volumi tecnici dovranno essere congiuntamente rispettati i seguenti criteri:
a) La superficie netta in pianta della serra bioclimatica o della porzione di serra deve essere inferiore o uguale al 15% della superficie utile di ciascun subalterno a cui è collegata; la possibilità di realizzare una serra bioclimatica o una loggia addossata o integrata all’edificio, di superficie maggiore a quella sopra indicata, è ammessa solo qualora l’ampliamento relativo alla superficie che eccede il suddetto limite sia consentito dallo strumento urbanistico locale, fatto salvo il versamento, per la sola parte eccedente, degli oneri di urbanizzazione e dei contributi previsti dalle norme edilizie vigenti;

b) La serra consenta una riduzione, documentata in una relazione tecnica (Allegato B della DGR VIII/5018 e s.m.i.), pari ad almeno il 10% del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale o il riscaldamento di ciascun subalterno a cui è collegata. La riduzione non è richiesta qualora la realizzazione della serra bioclimatica avvenga nell’ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia che coinvolga più del 25% della superficie disperdente dell’intero edificio a cui è addossata o integrata.

c) La serra sia provvista di opportune schermature e/o dispositivi mobili e rimovibili ed apposite aperture per evitarne il surriscaldamento estivo;

d) La serra non deve essere dotata di impianto di riscaldamento né di raffrescamento;

e) La superficie disperdente della serra sia costituita per almeno il 50 % da elementi trasparenti.

Sono criteri che a una prima lettura dovrebbero aiutare la diffusione di serre e logge bioclimatiche. L’art. 4 comma 4 della Legge regionale 39/2004 era ifatti al riguardo abbastanza vago recitando così:

“4.Le serre bioclimatiche e le logge addossate o integrate
all’edificio, opportunamente chiuse e trasformate per essere utilizzate come
serre per lo sfruttamento dell’energia solare passiva, sono considerate volumi
tecnici e quindi non computabili ai fini volumetrici a condizione che siano
progettate in modo da integrarsi nell’organismo edilizio nuovo o esistente e
che dimostrino, attraverso i necessari calcoli energetici, la loro funzione di
riduzione dei consumi di combustibile fossile per riscaldamento invernale,
attraverso lo sfruttamento passivo e attivo dell’energia solare o la funzione
di spazio intermedio”.

Con la stessa Deliberazione n. X/1216 “Aggiornamento della disciplina regionale per l’efficienza e la certificazione energetica degli edifici e criteri per il riconoscimento della funzione bioclimatica delle serre e delle logge, al fine di equipararle a volumi tecnici” la Regione Lombardia introduce delle nuove disposizioni che mirano a recepire le ultime novità introdotte dalla disciplina nazionale in materia energetica. (eb)

Foto: doc. Wicona