Il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio fissa nuove regole per gli edifici di civile abitazione
La sicurezza antincendio agli edifici di civile abitazione, sostanzialmente i condomini, è l’obiettivo del Decreto del Ministero dell’Interno, firmato Salvini, del 25 gennaio scorso. Il Decreto porta il titolo “Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione” ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.30 del 5 febbraio 2019. Entra in vigore il 6 maggio prossimo.
Vi sono parecchie novità rispetto alla precedente regolamentazione datata 1987. Importante da questo punto di vista l’art. 2 “Requisiti di sicurezza anticendio delle facciate negli edifici di civile abitazione”.
Obiettivi di sicurezza antincendio
Qui gli obiettivi dichiarati sono tre:
a) limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno di un edifici, a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità verticali della facciata, interstizi eventualmente presenti tra la testa del solaio e la facciata o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la facciata, con conseguente coinvolgimento di altri compartimenti sia che essi si sviluppino in senso orizzontale che verticale, all’interno della costruzione e inizialmente non interessati dall’incendio;
b) limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna
c) evitare o limitare, in caso di incendio, la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere l’esodo in sicurezza degli occupanti l’edificio e l’intervento delle squadre di soccorso.
Utile riferimento progettuale al proposito è la Guida tecnica “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili” allegata alla lettera circolare n. 5043 del 15 aprile 2013 della Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’Interno (vedi allegato) e che, così pare, viene citata per la prima volta in un decreto.
Altri punti salienti
Il Decreto introduce per la prima volta nei condomini la pianficazione dell’emergenza e commisura le misure di prevenzione e i livelli di prestazione antincendio in funzione dell’altezza degi edifici. Al riguardo le nuove disposizioni si applicano agli edifici di altezza antincendio pari o superiore a dodici metri.
I condomini di altezza antincendio inferiore a 24 metri sono soggetti a minori obblighi. La complessità cresce all’aumentare dell’altezza antincendio. Ora la norma individua quattro livelli di prestazione:
– L.P. 0 per gli edifici di altezza antincendi da 12 metri a 24 metri;
– L.P. 1 per gli edifici di altezza antincendi da 24 metri a 54 metri;
– L.P. 2 per gli edifici di altezza antincendi da oltre 54 metri fino a 80 metri;
– L.P. 3 per gli edifici di altezza antincendi oltre 80 metri.
Questo in grande sintesi. Certamente dietro il Decreto vi stanno molteplici considerazioni tra cui possiamo citare lo sviluppo degli edifici a torre a uso residenziale, l’adozione di relativamente nuove tecnologie di involucro, l’ampio impiego di strutture vetrate nonché alcuni fatti terribili di cronaca come il non dimenticato incendio della Grenfell Tower di Londra di meno di due anni fa e di cui riportiamo in copertina l’immagine della facciata.
Rimane il problema della messa in sicurezza antincendio dei tantissimi condomini che finora hanno trascurato il problema e che nel giro di un anno dovranno mettersi a norma. In ogni caso spazio sembra aprirsi per ulteriori applicazioni di porte sulle vie di fuga piuttosto che di porte tagliafuoco nell’edilizia residenziale. Tutti prodotti da realizzare sotto il Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 1, detto anche per brevità VVCP1 o sistema 1, come dovrebbe essere ben noto (vedi news).
(eb)
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