L'esperto Piero Mariotto, alle considerazioni di Samuele Broglio sulla dichiarazione di resistenza al vento replica, dopo un lungo ragionamento: "Esistono software di facile utilizzo che svolgono questa funzione senza scomodare i Tecnici per ogni verifica"
Alle considerazioni, in più parti, di Samuele Broglio sulla dichiarazione di resistenza al carico del vento dei serramenti e quindi sulla sicurezza in uso replica, dissentendo, Piero Mariotto, tecnico normatore, CTP e esaminatore certificazione posatori di infissi secondo UNI 11673-2. La foto in alto rappresenta una finestra colpita dal passaggio di un tornado a Salgoro, in provincia di Padova, dieci anni fa circa, e parte di una recente costruzione, vedi foto più in basso. Da notare la rottura dei vetri delle finestre a forma di pericolose lance alla faccia della UNI 7697, la distruzione delle tapparelle e delle porte e porte finestre al piano terra. Tornadi, trombe d’aria e turbini atmosferici sono più frequenti di quanto si pensi (clicca qui). I fenomeni appaiono accentuarsi da una ventina d’anni a causa, pare, dei cambiamenti climatici che accentuano sia il numero che l’intensità delle avversità. Infine, è da notare pure che queste immagini e le seguenti riguardano serramenti di dimensioni del tutto normali. (EB)
Resistenza al carico del vento e sicurezza dei consumatori
Ho letto attentamente le tre puntate pubblicate da GuidaFinestra, a firma di Samuele Broglio, relative a “Obblighi di legge per le vetrate panoramiche. A domanda risposta” e “Quale Marcatura CE per le vetrate panoramiche” e “Serramenti oversize e il calcolo del carico del vento“.
Soprattutto ho seguito con crescente interesse il dibattito che ne è scaturito tra l’Ing. Persano dell’Istituto Giordano, e Samuele Broglio, collega normatore con il quale ho condiviso per anni i tavoli normativi, compreso quello della revisione della UNI 11173: 2015.
Dagli scritti traspare chiaramente il tentativo di Broglio di difendere la posizione dei serramentisti, a suo dire in forte difficoltà nell’applicazione della Norma citata in precedenza. Una tesi inspiegabile a mio avviso rappresentando egli stesso una delle rare eccellenze aziendali in fatto di sicurezza nella proposta della sua produzione di serramenti in legno al mercato, utilizzando allo scopo specifici software e professionisti.
Ho percepito questa dicotomia proprio dal tenore molto tecnico della trattazione, ineccepibile ad una prima rapida lettura, ma molto discutibile in ambito processuale civilistico, che potrebbe sfociare anche nel Penale nella peggiore delle ipotesi: non possiamo infatti dimenticare che le Leggi e le Norme vengono interpretate dai giudici, che quando si parla di sicurezza sono piuttosto severi ed impermeabili alle schermaglie tecnico/amministrative/normative.
Tre pilastri per garantire la sicurezza in uso
Codice al Consumo, Marcatura CE, Normativa UNI: tutti e tre messi in discussione da Broglio, sono i tre elementi sui quali il sistema si basa per poter garantire la sicurezza in uso di un qualsiasi prodotto, anche quando non regolamentato da rigide Leggi per l’immissione sul mercato.
La funzione più importante, espletata dalla interconnessione di questi tre elementi, è quella di garantire il “consumatore finale” che si affida al sistema inconsapevolmente, dandone per scontata l’efficacia… nella realtà, purtroppo, se il sistema non funziona sarà proprio il consumatore finale a farne le spese.
La realtà dei fatti vede poche aziende perfettamente rispondenti ai criteri richiesti da Norme e Leggi, e tutte le restanti persuase di essere in regola ma gravemente deficitarie in merito. Manca ed è mancata in tal senso una decisa presa di posizione da parte di parecchie Associazioni di categoria per invertire la rotta di questa inarrestabile deriva.
Qualche cosa di importante è stato fatto come le norme UNI 11673 sulla posa e la UNI 11173.
La domanda sorge spontanea: ma se, come segnala Broglio, la norma “suggerisce” (dato che nessuna norma è impositiva a meno che non sia richiamata in una legge) determinate prestazioni ai progettisti e quindi può, secondo Broglio, non essere necessariamente presa in esame, ci si domanda perché fare le normative? Ovvero se questa norma serve per i progettisti, perché non dovrebbe essere applicata anche dai serramentisti? Anche perché relativamente alle prestazioni di Acqua, Aria e Vento, quindi per ben tre volte, la Norma cita testualmente: “…L’impiego di serramenti con prestazioni inferiori (alle prestazioni tabellari ndr)… deve essere concordato tra le parti con approvazione formale…” quindi il serramentista, nel nostro caso, è un attore il cui ruolo è ben definito.
Arriviamo, dunque, al gioco di prestigio di Samuele Broglio: la semplice sostituzione dei serramenti secondo il TUE rientra nell’ambito dell’edilizia libera. Ma questo che cosa significa? Forse che il serramentista possa vendere quello che vuole? Non proprio … e forse Broglio dimentica che il Codice al Consumo (Dlgs n. 206 2005, ndr) è stato realizzato proprio per situazioni di questo tipo, dove non esistendo prescrizioni specifiche si volessero evitare possibili fonti di rischio per il consumatore finale.
L’Art. 103 di detto Codice, per quanto riguarda la definizione “prodotto sicuro” cita:
“Ai fini del presente titolo si intende per: a) prodotto sicuro: qualsiasi prodotto, come definito all’articolo 3, comma 1. lettera e), che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l’installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l’impiego del prodotto e considerati accettabili nell’osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone”
Ritengo che l’art. 103 non possa essere più chiaro di così in quanto non essendoci standard nazionali da richiamare il consumatore finale può essere tutelato solo da una legge “ombrello”, il Codice al Consumo, che serve a responsabilizzare chi immette il prodotto nel mercato ed è qui che la Norma va a delimitare il perimetro entro il quale operare.
Il Regolamento Europeo 305/2011, d’altro canto, prevede come primo parametro da rispettare proprio Resistenza meccanica e stabilità…. e quindi la Resistenza al Carico del Vento, inserito in pole position anche nella norma UNI EN 14351-1. Tuttavia, guarda caso, vista la “complessità” della richiesta alla quale i serramentisti non sono in grado di rispondere, in Italia possiamo dichiarare che il valore di tale prestazione è NPD (Nessuna Prestazione Determinata)! Grazie a questa dichiarazione è stato lasciato campo libero alla vendita di prodotti purtroppo nel 40% dei casi non sicuri e non in linea con la UNI 11173, senza che il consumatore finale ne avesse la minima percezione né coscienza, nel totale silenzio e conseguente avallo da parte di parecchie Associazioni di categoria.
E ancora: la norma UNI 10818 Finestre, portefinestre e chiusure oscuranti – Ruoli, responsabilità e indicazioni contrattuali nel processo di posa in opera prevede testualmente, alle figure del Progettista e del Direttore dei lavori, che: “…se non è prevista la figura del Progettista e del Direttore dei Lavori, le parti devono individuare, valutare e attribuire in sede contrattuale le relative competenze e responsabilità…”.
Quindi nel caso della sola sostituzione dei serramenti, in ambito di applicazione dell’edilizia libera (TUE), chi si dovrebbe assumere il ruolo di Progettista e Direttore dei Lavori se non il serramentista, che a questo punto avrebbe l’incarico di definire anche la prestazione relativa alla Resistenza al carico del Vento?
O ci troviamo, e questa volta a ragion veduta, di fronte ad un caso di “legalità flessibile”, dove il serramentista può assumersi la responsabilità di scegliere il materiale dei serramenti più idoneo e definirne la Prestazione Termica mentre riguardo la verifica statica può montare quello che capita senza assumersene la responsabilità!!??
Non avendo risposte a tale interrogativo non mi resta che pormi la solita domanda: ma allora perché ci affanniamo così tanto a creare le norme quando, poi, non le possiamo applicare? O più semplicemente non le vogliamo applicare?
“Legalità flessibile”?
Solo in questo caso si può parlare di “legalità flessibile”, coniata e citata da Broglio, ovvero applichiamo le norme solo quando ci fanno comodo… quando risultano scomode le nascondiamo, come è successo con questa norma che io sto cercando di portare alla luce del sole da sempre, ma purtroppo con scarsissimi risultati se non nei casi di contenzioso in Tribunale, dove la sua applicazione si è dimostrata determinante per vincere le cause che ho seguito.
Le prestazioni dei serramenti cambiano in base a molti parametri definiti dalla norma UNI 11173:2005 Rev 2015, revisionata anche grazie al lavoro di Broglio, e finalmente definita dopo anni di appassionato lavoro da parte sua e degli altri normatori. Perciò mi sorprende come lui possa parlare di “flessibilità” quando abbiamo confermato all’unanimità che la pressione del vento cambia anche in base all’altezza del piano dell’immobile in cui vengono installati… a meno che Samuele non voglia rimangiarsi quanto detto e fatto a riguardo.
I serramenti non sono tutti uguali e non esiste un serramento in grado di garantire le prestazioni massime in tutti i possibili casi di installazione!! Non possiamo poi garantirne la sicurezza “in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili” perché il cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti e fenomeni estremi come tornado e trombe d’aria sono diventati tristemente noti su tutto il territorio nazionale. Il solo territorio di Padova negli ultimi 5 anni è stato teatro di ben 6 di questi episodi che lo hanno colpito, devastando tutto quello che hanno trovato, e dobbiamo solo al caso che non ci siano state vittime ma solo danni alle strutture, serramenti compresi.
Sono d’accordo anche io che la richiesta della Classe 2 per la resistenza al carico del vento, come proposto dall’ ing. Persano nel corso del dibattito epistolare con Samuele, sia una forzatura. Tuttavia, nel mio caso lo credo per motivi opposti a quelli di Broglio poiché la Classe 2 non può garantire la sicurezza tout court!!! Abbiamo una norma armonizzata di riferimento che prevede la possibilità di calcolare i valori del Carico del Vento: è la UNI EN 14351. Applichiamola!!!!
La sicurezza anzitutto
Per quanto riguarda la Marcatura CE, trattata nel secondo articolo comparso su Guida Finestra, è interessante la citazione dell’art. 37 del Regolamento Europeo 305/11 dove Broglio ammette la possibilità per le microimprese di calcolare la trasmittanza termica: perché quindi non potrebbero verificare anche la prestazione del Carico del Vento? Esistono software di facile utilizzo che svolgono questa funzione senza scomodare i Tecnici per ogni verifica! In questo modo si tutela il consumatore finale, che è da sempre il mio obiettivo perché consumatori soddisfatti e tutelati determinano un circolo virtuoso in cui i serramentisti preparati possono entrare, tutelando a loro volta la loro professione da possibili contenziosi ed il mercato dall’utilizzo di prodotti non conformi.
Mi sorprende ancora di più il fatto che Broglio pensi al serramento come un prodotto al quale non sia necessario richiedere “sicurezza” quando la UNI EN 14351 ne pretende i test ITT per definirne le caratteristiche, carico del vento incluso.
Non possiamo nasconderci dietro ad un dito per interessi di parte e chi non è in grado di adeguarsi purtroppo non può proseguire indisturbato senza conseguenze…
La sicurezza del consumatore finale deve essere messa davanti a tutto.
Piero Mariotto, Mariotto Consulting
a cura di EB
Condividi l'articolo
Scegli su quale Social Network vuoi condividere