Economia

Solare, termico e fotovoltaico, più facile da realizzare

Il Decreto Legge 1° marzo 2022, n. 17 liberalizza l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, e in particolare di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica. Un provvedimento che interessa tutti gli imprenditori che utilizzano parecchia energia e hanno a disposizione aree, come i tetti dei capannoni, non altrimenti utilizzate.

Riuscirà il solare, termico e fotovoltaico, finalmente a decollare in Italia? La domanda è più che lecita nel Paese del Sole dove “si installa sei volte meno che in Germania, quattro volte meno che in Spagna, tre volte meno di Olanda e Polonia”. La denuncia è di Italia Solare e l’avevamo rilanciata qualche giorno fa. Tuttavia, il quadro potrebbe cambiare radicalmente non solo per il caro energia che da qualche mese attanaglia tutti, privati ed imprese, ma per l’arrivo di un provvedimento governativa che cambia radicalmente le regole del gioco. E’ il DECRETO-LEGGE 1 marzo 2022, n. 17 Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. Attualmente è all’esame del Parlamento per la conversione in legge entro il 30 aprile 2022.

Che cosa prevede il Decreto-Legge n. 17/2022

Per rispondere alla sfida della transizione energetica e della decarbonizzazione e ora al problema del rincaro dell’energia elettrica e del gas, il provvedimento prevede all’articolo 9 poderose misure di semplificazione.
Non a caso l’articolo 9 è intitolato (Semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili). L’obiettivo è semplificare e incentivare al massimo la realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare quelli solari, sia termici sia fotovoltaici.

Niente permessi per il solare

L’articolo 9 stabilisce che non occorrono permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati per l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici nonché la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica. Questi interventi sono considerati di manutenzione ordinaria.

Eccezione per immobili e aree di interesse pubblico

Fanno eccezione gli impianti che ricadono in aree o immobili dichiarati di notevole interesse pubblico. Quindi, immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lett. b) e c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Ovvero ville, giardini e parchi, che si distinguono per la loro non comune bellezza, complessi di cose immobili di valore estetico e tradizionale (come borghi e nuclei storici). A parte questo patrimonio sempre da salvaguardare, tutto il resto è manutenzione ordinaria.

Le installazioni cresceranno

Con queste modalità il provvedimento interessa i privati e più tutti gli imprenditori che utilizzano parecchia energia e hanno a disposizione aree, come i tetti dei capannoni, non altrimenti utilizzate. Non a caso dal settore ci giungono voci di installazioni che si stanno moltiplicando sempre più. Gli ultimi due casi riguardano un imprenditore dell’alluminio di Torino che installa un nuovo impianto fotovoltaico passando da 400 a 600 kW totali. E un imprenditore bolzanino che sta installando un impianto da 600 kW in quel di Verona. Si aggiungerà agli altri impianti da 2 MegaWatt già in funzione da tempo.

Foto: doc. GEAL

a cura di Ennio Braicovich