A differenza di quanto richiesto da Regione Lombardia, basta una autodichiarazione di chi esegue i lavori che naturalmente dovrà rispettare i valori limite di trasmittanza termica fissati dalla Regione Emilia Romagna
La Relazione tecnica ex decreto ministeriale del 26 giugno e decreto regionale 6480 del 30 luglio 2015 che Regione Lombardia richiede anche nel caso di manutenzione ordinaria dei serramenti (vedi news) non è richiesta dalla Regione Emilia Romagna.
E’ quanto ci ha segnalato Marco, operatore del settore serramenti di Forlì che ha letto, giustamente preoccupato e stupito, della presa di posizione della Direzione Energia di Regione Lombardia: ”Nella nostra regione tutto ciò non succede. Nel caso di sostituzione dei vecchi infissi, insomma il tipico caso di manutenzione ordinaria, basta una autodichiarazione di chi effettua i lavori”.
Con il suo aiuto rintracciamo la legge regionale e l’articolo che fa al caso e che è l’art. 8 dell’ Allegato “Atto di Coordinamento Tecnico Regionale per la definizione dei Requisiti Minimi di Prestazione Energetica degli Edifici” che fa parte Deliberazione della Giunta Regionale 20 Luglio 2015, N. 967 “Approvazione dell'atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici (artt. 25 e 25 bis L.R. 26/2004 e s.m.) pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 24 luglio 2015 (qui sotto allegata).
Lo riprendiamo tale e quale nei punti essenziali dei commi 1, 9, 12 e 13
Art. 8 Documentazione tecnica, titoli abilitativi, accertamenti
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Atto, il rispetto dei requisiti minimi di cui all’Allegato 2 è obbligatorio, con la gradualità ivi indicata, per tutti gli interventi di cui all’art. 3, indipendentemente dal fatto che essi siano soggetti a titolo abilitativo ai sensi della Legge Regionale n. 15/2013, o siano riconducibili ai casi di cui all’art. 7 della medesima Legge Regionale 15/2013.
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9- Al termine dei lavori, nel caso di edifici di nuova costruzione di cui all’art. 3 comma 2 lett. a), di edifici esistenti soggetti a ristrutturazioni importanti di primo livello di cui all’art. 3 comma 2 lett. b) punto i, e di ampliamenti di cui all’art. 3 comma 3 punto i, deve essere predisposto e asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, l’Attestato di Qualificazione Energetica, senza alcun onere aggiuntivo per il committente.
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12. Nei casi di interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 3 comma 2 lett. c), nel caso in cui l’intervento preveda la mera sostituzione di elementi edilizi o di sistemi tecnici per l’edilizia funzionalmente autonomi e dotati di caratteristiche prestazionali certificate, la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto è attestata, dall’impresa esecutrice.
13. La documentazione di cui ai precedenti commi 9 e 12 è allegata alla richiesta di certificato di conformità edilizia e agibilità ovvero alla comunicazione di fine dei lavori per le opere soggette a CIL. Nel caso di intervento di attività edilizia libera non soggetto a CIL la stessa documentazione è conservata dal proprietario o da chi ne ha titolo.
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Qui riprendiamo l’art. 3 citato poco sopra per chiarezza e maggior comprensione.
Art. 3 Ambito di applicazione
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c) edifici esistenti sottoposti ad interventi di riqualificazione energetica: si intendono tali gli interventi sull’involucro edilizio o sugli impianti, in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) che ricadono in tipologie diverse da quelle indicate ai punti precedenti e che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio. Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore.
In Emilia-Romagna, quindi, nel caso di sostituzione dei vecchi infissi nell’ambito di una operazione di manutenzione ordinaria o straordinaria – mera sostituzione di elementi edilizi ovvero degli infissi – l’impresa esecutrice dei lavori redige una dichiarazione di conformità delle opere che va allegata alla richiesta di certificato di conformità edilizia e agibilità ovvero alla comunicazione di fine dei lavori per le opere soggette a CIL. Se si tratta di opere in edilizia libera, come la gran parte delle operazioni di sostituzione dei serramenti, la dichiarazione va consegnata al committente i lavori e da questi conservata.
Naturalmente si dovrà sempre e comunque rispettare, come afferma il comma 1 dell’art. 8, i valori dei requisiti minimi di trasmittanza termica di cui all’Allegato 2 della stessa legge regionale.
In conclusione: stesso decreto nazionale (26 giugno 2015), stessa operazione di manutenzione ordinaria di sostituzione dei serramenti ma due pesi e due misure. In Lombardia viene richiesta la Relazione tecnica di progetto firmata dal tecnico abilitato e depositata in Comune. In Emilia-Romagna viene richiesta una autodichiarazione al serramentista/rivenditore/installatore a seconda della figura che compie l’operazione.
Il lettore si domanderà il perché di tale disparità di trattamento. La risposta, secondo la nostra ricostruzione, sta nel Titolo V della Costituzione che attribuisce alle Regioni (ma ancora per poco perché è in via di revisione in Parlamento) dei poteri in ambito energetico. Questa prerogativa è richiamata all'inizio nel preambolo della Deliberazione regionale citata poco sopra. Avendo Regione Emilia Romagna legiferato in materia energetica edilizia prima della emanazione del dlgs 192/2005 e recependo quindi prima dello Stato italiano la Direttiva europea sull'efficienza energetica in edilizia, essa ha il potere di:
-definire il modello e i contenuti minimi della relazione tecnica e dell’attestato di qualificazione energetica, nonché le relative procedure di redazione;
– stabilire, in funzione delle diverse tipologie di lavori, gli adempimenti richiesti per garantire il rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica, tenendo conto delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 15 del 2013.
Che dire? brava la Regione Emilia-Romagna che ha semplificato una materia non facile agevolando gli operatori dell'edilizia e del serramento in particolare nell'ambito dei piccoli interventi edilizi che la mano pesante di Regione Lombardia vorrebbe irregimentare sotto le forche caudine di una Relazione tecnica molto costosa e sproporzionata, in genere, rispetto all'entità e al valore della stragrande maggioranza dei piccoli interventi.
Del resto, anche a livello nazionale nei decreti del 26 giugno 2015 gli installatori di impianti nel caso di sostituzione del generatore di una caldaia hanno ottenuto una deroga per la Relazione tecnica. E' contenuta al punto 1.4.2 dell'Allegato 1 del Decreto Requisiti minimi laddove si afferma:
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