Economia

Super ecobonus 110% nel DL Rilancio in Gazzetta Ufficiale

Dopo la bollinatura della Ragioneria di Stato e la firma del Presidente Mattarella il decreto legge a favore di famiglie e imprese appare in Gazzetta ed entra subito in vigore.

ll Decreto legge Rilancio contenente il Super ecobonus 110% approda in Gazzetta Ufficiale. E’ stato pubblicato stanotte come DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 che entra subito in vigore. Il provvedimento contiene misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociale connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
ll Decreto legge consta di 266 articoli più alcune decine di pagine di tabelle a supporto, verrà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Tra gli articoli il tanto atteso e discusso super ecobonus 110% per la riqualificazione energetica in edilizia e accompagnato dal meccanismo di cedibilità del credito di imposta a banche e istituzioni finanziarie rispettivamente rinvenibili agli articoli 119 e 121 (vedi allegato tratto dal DL Rilancio bollinato).

L’articolo 119 porta il titolo  Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
L’art. 121: Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile

Obbiettivo del provvedimento, nelle intenzioni degli ideatori, in particolare il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Roberto Fraccaro, è imprimere una fortissima accelerazione all’attività edilizia indirizzandola verso la cosiddetta transizione energetica, creando posti di lavoro, realizzando edifici energeticamente più efficienti, risparmiosi, meno inquinanti e più comfortevoli. Un effetto non secondario è l’incremento di valore dell’immobile. Tra i target primari dell’operazione, in particolare emergono i condomini. Tra i soggetti le persone fisiche alias le famiglie. Accanto alla riqualificazione energetica vi è la riqualificazione antisismica degli edifici in buona parte del paese.

Le grandi riserve sul provvedimento sono incentrate soprattutto sulla capacità delle imprese di costruzione di far fronte ai notevoli impegni finanziari anche se vige la garanzia dello Stato.

Gli strumenti per far decollare l’operazione sono sostanzialmente due:
– Innalzamento delle agevolazioni dell’ecobonus e del sismabonus fino al 110% delle spese sostenute (finora erano al massimo rispettivamente 75%e 85%) con possibilità per le persone fisiche di detrarre tale 110% dalle proprie tasse in 5 anni di tempo (art. 119);
– Sconto in fattura ed eventuale cessione del credito di imposta all’impresa che ha eseguito i lavori e che potrà utilizzare tale credito per scontarlo dalle proprie tasse oppure per cederlo “ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari” (art. 121).

L’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto definisce “le modalità attuative delle disposizioni … comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica”.

I lavori coperti dal Super ecobonus 110%

L’agevolazione copre anzitutto “le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo”.

I lavori possono essere di tre tipologie:
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. Massimale di spesa: 60 mila euro “moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio”. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i CAM-criteri ambientali minimi;
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria. Massimale di spesa: 30 mila euro “ moltiplicato per il numero delle unità immobiliari”;
c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria. Massimale di spesa: 30 mila euro.

Tutti i lavori contemplati nei precedenti ecobonus – quindi serramenti, schermature solari… -vengono portati in detrazione al 110% se inseriti all’interno dell’intervento primario o complessivo (cappotto o caldaia).

Requisito indispensabile è che l’edificio faccia un salto di due classi energetiche testimoniato dall’Attestazione di Prestazione Energetica rilasciata da un tecnico abilitato “nella forma di dichiarazione asseverata”.

Sconto in fattura e credito d’imposta cedibile

In alternativa alla detrazione del 110% in 5 anni (utilizzo diretto), sempre per le spese effettuate tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, il contribuente può optare:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Attenzione: Queste due opzioni si estendono anche a chi ha effettuato spese relative agli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio (Bonus casa). Anche infissi, quindi
b) efficientamento energetico (Ecobonus). Anche infissi e schermature solari
c) adozione di misure antisismiche
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna
e) installazione di impianti fotovoltaici
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici

Attenzione a punti:
– Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione;
– La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.
Il direttore dell’Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, definisce le modalità attuative delle disposizioni di cui all’art. 121, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.

I beneficiari del super ecobonus 110%

Sono:
-persone fisiche
– Istituti autonomi case popolari (IACP) e simili;
– cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Attenzione perché le disposizioni “non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale”. Espressione arzigogolata per dire che il super ecobonus 110% non si estende alle seconde case unifamiliari (che però godono del sisma bonus 110%).

Quanto agli interventi di sostituzione dei serramenti e di installazione delle schermature solari essi scontano purtroppo la detrazione del 50% delle spese sostenute che verranno detratte in 10 anni. In sede di conversione in legge del decreto c’è spazio per riportare i 10 anni a 5 anni equiparando i due trattamenti.

a cura di Ennio Braicovich

Documenti Allegati

Articoli 119, 120 e 121 del DL Rilancio bollinato