Valida per tutti i titolari di reddito d’impresa e i lavoratori autonomi che svolgano arti o professioni anche in forma associata, illustrata nella circolare n.23/E, pubblicata ieri dall’AdE
Ieri l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n.23/E che fornisce preziose indicazioni per usufruire del superammortamento del 140% per beni aziendali nuovi acquistati nel periodo dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.
Possono usufruire del super ammortamento tutti i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, e i lavoratori autonomi che svolgano arti o professioni anche in forma associata. Agevolazione aperta anche ai contribuenti minimi e a coloro che rientrano nel “regime di vantaggio” per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti e gli enti non commerciali per quanto riguarda l’attività commerciale eventualmente esercitata. Non possono godere dell’agevolazione, invece, le persone fisiche che svolgono attività d’impresa, arti o professioni usufruendo del regime forfetario.
Rientrano nell’agevolazione tutti gli acquisti di beni materiali nuovi che siano strumentali all’attività d’impresa o professionale. La circolare n.23/E illustra, anche tramite esempi, le modalità di calcolo del maggiore ammortamento deducibile e chiarisce alcuni casi particolari, ad esempio come trattare i beni acquisiti con contratto di leasing e quelli realizzati in economia. La maggiorazione del 40% riguarda anche i veicoli a motore: sia i mezzi esclusivamente strumentali o adibiti ad uso pubblico, sia quelli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, sia, infine, quelli utilizzati per scopi diversi (con deducibilità limitata e limite massimo alla rilevanza del costo di acquisizione).
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