Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in presenza di interventi plurimi e complessi in un condominio dove più agevolazioni si intrecciano. Quali i massimali di spesa per il condominio e per i singoli condomini?
Cappotto termico, infissi e persiane nell’Ecobonus 110%
Il Superbonus, provvedimento complesso ed articolato, quasi ogni giorno è oggetto di Risoluzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate a risposta delle richieste di precisazioni da parte di contribuenti e di aziende. La Risoluzione n. 60/E fa seguito all’interpello di un condominio dove si vogliono eseguire interventi plurimi che ricadono sotto il Superbonus, il Sisma Bonus e il Bonus Facciate. Una situazione che sarà molto frequente nell’applicazione del provvedimento.
Ad esempio si vorrebbe eseguire
– la posa in opera di un cappotto termico sull’involucro dell’edificio condominiale e la sostituzione delle finestre e dei portoni esterni con nuovi ad alta efficienza termica nonché la sostituzione delle soglie alle finestre e il riposizionamento in facciata delle cerniere e della ferramenta delle persiane, per compensare lo spessore del cappotto;
– il restauro della facciata con la sostituzione di grondaie e pluviali, restauro dei parapetti e delle persiane;
– la riduzione del rischio sismico e il recupero del patrimonio edilizio.
E poi altri interventi che riguardano pannelli solari, pannelli fotovoltaici, l’infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici e la sostituzione di impianti autonomi di climatizzazione delle singole unità immobiliari. In pratica ci si rifà l’intero condominio.
Il dubbio del condominio è come calcolare il limite di spesa ammissibile.
Le condizioni per ottenere il Superbonus
Andando al sodo della risposta dell’Agenzia, sempre che ci sia un intervento trainante (cappotto o sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria), nel caso di interventi realizzati su parti comuni di edifici in condominio, il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto. L’ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono.
Inoltre l’ articolo 119 del decreto Rilancio stabilisce, inoltre, che il Superbonus spetta anche per le spese sostenute per ulteriori interventi cosiddetti “trainati”, quali, tra gli altri, quelli di efficientamento energetico disciplinati dall’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, nei limiti di detrazione o di spesa previsti per ciascun intervento.
Superbonus 110% anche per infissi, cassonetti, scuri, portoni purché…
Quindi, la sostituzione delle finestre e delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore (ad esempio, scuri o persiane) o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto come, ad esempio, i cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso nonché dei portoni esterni che delimitino l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati. Per tali interventi, la detrazione massima spettante è pari a 60.000 euro per ciascun immobile”. Vedasi al proposito la circolare 8 luglio 2020, n. 19/E.
Tuttavia, sempre per ottenere la detrazione del 110%, gli interventi “trainati” devono essere effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti” ammessi al Superbonus. Quello che conta sarà la data della spesa. Infatti nella circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che tale condizione si considera soddisfatta se “le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti”.
Ciò implica che, ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi “trainanti” devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi “trainati” devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”.
Inoltre, nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Occorre però che le singole operazioni vengano distintamente contabilizzate e siano rispettati gli adempimenti specifici per ogni singola detrazione.
Venendo al caso specifico: “Nei predetti limiti, il Superbonus spetta anche per i costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dei suddetti interventi quali quelli indicati dall’Istante sostenuti per la sostituzione delle soglie alle finestre e il riposizionamento in facciata delle cerniere e della ferramenta delle persiane, necessarie a seguito della posa del cappotto termico”.
Concludendo, l’esecuzione sulle parti comuni dell’edificio in condominio di almeno un intervento “trainante” consente a ciascun condomino di fruire del Superbonus effettuando sulla singola unità immobiliare gli interventi “trainati” che rientrano nell’ecobonus, compresi quelli prospettati dal condominio di sostituzione degli infissi e del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione autonomo esistente.
Per i condomini, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati sulle proprie unità immobiliari a condizione, tuttavia, che, come già precisato, siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.
Tocco finale, per essere ancora più chiari: “Al predetto limite si aggiunge, come già precisato, quello riferito agli interventi realizzati sulle parti comuni dell’edificio in condominio”.
a cura di EB
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