Pubblicato il fondamentale Decreto Asseverazioni
Anche il Decreto Asseverazioni, fondamentale per l’applicazione del Superbonus 110%, è stato pubblicato nella Gazzetta del 5 ottobre al pari del Decreto Requisiti Ecobonus. Il provvedimento porta il titolo “Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus“.
Il Decreto Asseverazioni è essenziale per l’applicazione del Superbonus 110%, ma non solo. Esso disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti per gli interventi contemplati all’articolo 119 del Decreto Rilancio, e le modalità di verifica ed accertamento delle asseverazioni, attestazioni e certificazioni infedeli al fine dell’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.
Esso è importante per giustificare i costi delle opere da Superbonus 110%. Tuttavia il Decreto Asseverazioni potrebbe essere rilevante anche per le opere speciali come i serramenti e le schermature che si discostano dalla situazione standard e che comunque ricadono sotto l’Ecobonus 50%. Infatti, in tal caso il cliente finale può ricorrere all’istituto dell’asseverazione e quindi alla figura dell’asseveratore in caso di lavori che esulano dall’ordinario e quindi superino il massimale di costo di cui all’Allegato I, Tab. 1.
Decreto Asseverazioni a braccetto con il Decreto Requisiti Ecobonus
Quanto ai prezzi delle opere del Superbonus, all’Allegato A, 13 Limiti delle Agevolazioni, del Decreto Requisiti Ecobonus sono bene illustrati i riferimenti da adottare nelle Asseverazioni quando si scrive che:
“Per gli interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio, nonché per gli altri interventi che, ai sensi del presente allegato prevedano la redazione dell’asseverazione ai sensi del presente allegato A da parte del tecnico abilitato, il tecnico abilitato stesso che la sottoscrive allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile;
b) nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. In tali casi, il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati all’Allegato I. La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all’asseverazione ….”
Quindi massima attenzione ai prezzari regionali o DEI che propongono prezzi per i serramenti che sono fuori mercato (vedi news) ma che saranno d’ora in poi di riferimento per gli asseveratori.
Al Serramentour di Roma di domani 7 ottobre (clicca qui) si parlerà ampiamente del Decreto asseverazioni come pure del Decreto Requisiti Ecobonus
a cura di Ennio Braicovich
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