Normativa

Superbonus e condomini. Si spera nel Decreto Semplificazioni

Il decreto preparato dal ministro Cingolani verrà discusso a maggio. All’articolo 2 propone importanti modifiche all’articolo 119 del decreto Rilancio che ha introdotto, assieme al 121, il Superbonus

Anche gli ultimi dati di Enea (vedi news) sull’efficacia del Superbonus sono desolanti. Molto bene le ville unifamiliari, malissimo i condomini che rappresentano meno del 10% degli interventi asseverati a metà aprile. Il che è esattamente il contrario di ciò che si attendevano il legislatore e lo stesso Enea che da anni predica gli interventi di efficienza energetica sui condomini. Il problema vero è la complessità degli aspetti burocratici e amministrativi su cui si scontrano condomini, amministratori e imprese. A questo stato di cose vuole porre rimedio il Decreto Semplificazioni redatto da Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica (MiTE) e che verrà discusso a maggio.

Un Decreto pro Superbonus

La prima bozza del decreto “Disposizioni urgenti in materia di transizione ecologica”, qui in allegato, affronta il problema della semplificazione del Superbonus all’articolo 2 “Misure di semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici”.

Ecco le modifiche proposte all’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:

Manutenzione ordinaria per gli interventi in facciata e copertura:

Scrive la bozza: b)  al comma 1, lettera a) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “. Gli interventi realizzati senza modifica delle facciate e delle coperture sono considerati opere di manutenzione ordinaria ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;”;

L’integrazione dell’articolo 119 è volta, scrive la relazione tecnica di accompagnamento, a promuovere la realizzazione di interventi di isolamento termico (il cosiddetto “cappotto termico”) in facciata e copertura.

Alberghi e pensioni: la bozza estende il Superbonus anche agli interventi effettuati su immobili con classe catastale D/2;

Abitazioni senza impianti termici fissi (una realtà in parecchie zone dell’Italia del Sud e insulare): ai fini dell’ammissione all’agevolazione, la bozza propone la seguente definizione di impianto termico: “per impianto termico si intende qualsiasi apparecchio, anche non fisso, finalizzato alla climatizzazione invernale degli ambienti”.

Stato legittimo e irregolarità urbanistiche: per agevolare gli interventi vengono proposte alcune modifiche al 119, che la Relazione tecnica della bozza illustra così:

“Ulteriori modifiche concernono lo “stato legittimo” richiesto per l’ammissione dei singoli interventi di riqualificazione energetica al Superbonus. Una delle principali difficoltà sottese alla realizzazione degli interventi di riqualificazione sembra doversi ricondurre, infatti, alla condizione degli edifici plurifamiliari che, non di rado, presentano situazioni di irregolarità urbanistica:

nell’attuale architettura dell’art. 119, è, di fatto, sufficiente che l’irregolarità insista su una singola unità immobiliare perché venga impedito, a tutte le altre, di acquisire la certificazione di “stato legittimo” dell’immobile e, quindi, di accedere all’agevolazione del Superbonus.

Si propone, pertanto, di modificare le disposizioni rilevanti dell’articolo, al fine che sia consentito il rilascio dello “stato legittimo” con riferimento alla singola unità abitativa, in modo che – ai fini dell’accesso all’incentivo – non vengano considerati eventuali abusi (interni o esterni) di unità abitative che compongono l’edificio plurifamiliare (e che, tuttavia, debbono mantenersi distinte da quella che non presenta irregolarità e su cui è realizzato l’intervento di riqualificazione).

L’integrazione proposta alla fine del comma 13-ter si innesta, del resto, sul medesimo solco dell’intervento di semplificazione riguardante gli interventi sulle “parti comuni” degli edifici, nel senso ossia che l’abuso pur compiuto da alcuni non potrebbe oltre misura penalizzare la correttezza di altri. E ciò nell’ulteriore considerazione che, nella specie, si tratterebbe di intervenire non in materia di edilizia ma in quella dell’efficienza energetica delle singole unità immobiliari.

Allo scopo di evitare che l’accesso al Superbonus venga impedito da “onerose questioni burocratiche”, si propone di aggiungere un nuovo comma (13-quater) all’art. 119, volto a disciplinare un procedimento per l’ammissione all’agevolazione di interventi su immobili in relazione ai quali siano rimaste inesitate domande di condono edilizio (si rammenta che il condono edilizio è necessario per l’asseverazione di “stato legittimo” dell’immobile e, dunque, per l’accesso al Superbonus)”.

Precisazione finale: si avverte doverosamente che si tratta pur sempre di una bozza di Decreto.

a cura di Ennio Braicovich

Documenti Allegati

Bozza-decreto-legge-semplificazioni-transizione-ecologica-28-aprile-2021