Economia

Superbonus snellito e allargato dal DL Semplificazioni

Approvato dal Governo il provvedimento di Governance del PNRR e di snellimento delle procedure. Manutenzione straordinaria per il Superbonus

Il Governo ha approvato il DL Semplificazioni recante la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure, tra cui quelle per il Superbonus. Verrà pubblicato nelle prossime ore in Gazzetta.

Superbonus semplificato ed esteso

Per favorire l’efficientamento energetico degli edifici sono semplificate le procedure per l’accesso al Superbonus. L’accesso alla misura è esteso agli interventi volti alla rimozione delle barriere architettoniche. Ed è esteso alle case di cura e agli ospedali, poliambulatori, caserme, collegi e convitti, ovvero per i proprietari di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4.

Per favorire l’efficientamento energetico degli edifici sono semplificate le procedure per l’accesso al Superbonus. L’accesso alla misura è esteso agli interventi volti alla rimozione delle barriere architettoniche. Ed è esteso alle case di cura e agli ospedali, poliambulatori, caserme, collegi e convitti, ovvero per i proprietari di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4. L’estensione è saltata invece per “gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2”, ovvero per la categoria in cui rientrano gli alberghi e pensioni (con fine di lucro).

Di notevole impatto sarà l’articolo riservato a (Misure di semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici) che modifica le regole per l’accesso al Superbonus. Per iniziare i lavori basterà quindi la comunicazione di inizio lavori (CILA), come per le ristrutturazioni straordinarie, e non servirà più la doppia conformità.

CILA per il Superbonus

Così si modifica profondamente l’articolo 119 del DL Rilancio e in particolare il comma 13-ter affermando:

il comma 13-ter è sostituito dal seguente: «13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1- bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto all’ art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: a) mancata presentazione della CILA; b) interventi realizzati in difformità dalla CILA; c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo; d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.»

Questo secondo l’ultima bozza entrata in Consiglio. Prudenza, quindi, in attesa della Gazzetta Ufficiale.

 

a cura di Ennio Braicovich