Sono assoggettate al regime IVA tutte le imprese che effettuano prestazioni o hanno la propria sede sul territorio svizzero e realizzano una cifra d’affari di almeno 100 000 franchi (85mila€ ca) in Svizzera e al mondo (sic!)
La Confederazione Elvetica ha introdotto il 1° gennaio di quest’anno nuove regole che riguardano il regime IVA per le imprese estere che operano in tutti i settori merceologici. Tutte le imprese che effettuano prestazioni o hanno la propria sede sul territorio svizzero e realizzano una cifra d’affari di almeno 100 000 franchi (ca. 85 mila€) proveniente da prestazioni imponibili e esenti dall’imposta sul territorio svizzero e all’estero, sono, a partire dall’inizio dell’anno, obbligatoriamente assoggettate all’IVA.
La ratio del provvedimento sta nel tentativo di eliminare o contenere le distorsioni della concorrenza dovute dall’IVA tra imprese svizzere ed imprese estere, specialmente nelle regioni di confine! Di fatto è una pesante manovra a protezione degli operatori locali. Fino a ora erano assoggettate all’IVA le imprese estere che realizzavano in Svizzera un fatturato di almeno 100 mila franchi.
Con un colpo di genio subalpino è stata introdotta la soglia di fatturato mondiale annuo di 100 mila franchi (85 mila€ )al di sopra della quale scatta l’obbligo IVA. Di fatto anche il più piccolo artigiano o professionista operante in Svizzera è soggetto da gennaio all’IVA.
Sono toccate anche le imprese che eseguono forniture su contratto d’appalto in territorio svizzero. Infatti l’impresa estera che esegue una fornitura su contratto d’appalto in territorio svizzero, a prescindere dal fatto che venga o no consegnato materiale, è assoggettata all’IVA se consegue la cifra d’affari annua mondiale determinante (almeno 100 000 franchi).
Viene introdotta la figura del rappresentante fiscale in territorio svizzero. Fintanto che svolge attività in territorio svizzero ed è assoggettata all’imposta, un’impresa estera è tenuta a farsi rappresentare da un rappresentante domiciliato in Svizzera. Viene riconosciuto come rappresentante fiscale una persona fisica o giuridica con domicilio o sede in Svizzera. In quanto tale non deve necessariamente essere un ufficio fiduciario, un avvocato o un appartenente a una determinata categoria professionale, bensì può essere anche una persona privata. Al momento dell’iscrizione online all’IVA, l’impresa estera dovrà indicare obbligatoriamente il rappresentante fiscale svizzero.
Dal 1° gennaio l’aliquota dell’IVA normale è del 7.7% (era dell’8% in precedenza).
Per ulteriori informazioni: Amministrazione confederale delle contribuzioni
(eb)
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