Attualità

Tagliafuoco. Quando scatta la marcatura CE?

Alla domanda risponde il normatore arch. Mario Sanvito, responsabile della normativa di ACMI

Tagliafuoco…sotto il fuoco di fila delle domande e dei dubbi degli operatori. Lo si è visto a inizio ottobre all’incontro Closing Acmi organizzato presso la redazione di Nuova Finestra (vedi news). Se ne è avuta conferma al Forum Tagliafuoco organizzato dallo studio di consulenza Chemolli Fire assieme a ift Roseheim tenutosi venerdì scorso a Bardolino (vedi news).
Come noto, le porte tagliafuoco esterne – soggette alla EN 14351-1 – e le porte industriali, commerciali e da garage, esterne e interne, resistenti al fuoco e/o a tenuta di fumi – soggette alla EN 13241 – a partire dal 2 novembre devono portare obbligatoriamente la marcatura CE, come segnaliamo da mesi e ha ribadito l’associazione delle Chiusure Tecniche ACMI solo qualche giorno fa (vedi news). Con quel che ne precede: prove di tipo, controllo di produzione nella fabbrica, controlli e ispezioni da parte di ente notificato ecc. sotto sistema AVCP 1 (ex SAC 1).

Le domande e i dubbi sono tanti. Una delle domande più frequenti degli operatori è sulla differenza tra porte interne e porte esterne dove le prime non soggiacciono alla marcatura CE e alla complessa regolamentazione europea mentre le seconde, quelle esterne sì. È assolutamente importante distinguerle. Ma su questo punto ritorneremo.

Mario Sanvito
Mario Sanvito, padre della UNI 11473

L’altra domanda frequente che ci pongono gli uomini del tagliafuoco è sul momento di applicazione della marcatura CE intendendo con questo non solo l’atto dell’applicazione della marcatura ma anche la stesura della DoP, dichiarazione di prestazione, che poi sono i frutti terminali di tutto un complesso processo che li precede e li prepara. Abbiamo girato il quesito all’arch. Mario Sanvito, normatore di lunga data (è il padre della UNI 11473) e responsabile della normativa di ACMI.

Così risponde l’arch. Mario Sanvito:
“Quando si deve applicare la marcatura CE?

La risposta è contenuta nel Regolamento Prodotti da Costruzione n. 305/2011, al
CAPO II
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE E MARCATURA CE
Articolo 4
Qui si afferma che la DoP-dichiarazione di prestazione (e la marcatura CE) sono fornite all’atto della immissione del prodotto sul mercato. Questi concetti sono chiariti meglio all’ Articolo 2, dove si spiega ai commi
16) «messa a disposizione sul mercato», la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto da costruzione perché sia distribuito o usato sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale;
17) «immissione sul mercato», la prima messa a disposizione di un prodotto da costruzione sul mercato dell’Unione.

In generale il concetto è ribadito all’ Articolo 8 Principi generali e uso della marcatura CE
1. I principi generali di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applicano alla marcatura CE.
2. La marcatura CE è apposta solo sui prodotti da costruzione per i quali il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione conformemente agli articoli 4 e 6.

E’ utile citare al proposito anche l’ Articolo 11 Obblighi dei fabbricanti
1. I fabbricanti redigono una dichiarazione di prestazione conformemente agli articoli 4 e 6 e appongono la marcatura CE conformemente agli articoli 8 e 9.
….
3. I fabbricanti assicurano che siano poste in essere procedure per garantire che la produzione in serie conservi la prestazione dichiarata.

Con riferimento alla entrata in vigore dal 2 novembre 2019 della marcatura CE obbligatoria e ad eventuali prodotti giacenti a magazzino senza marcatura CE, in mancanza di altre indicazioni in Italia si deve considerare il Decreto Legislativo 106 del 16 giugno 2017 (a chi si lamenta si deve ricordare che il periodo transitorio della EN 16034 è durato 3 anni, dal 2 novembre 2016).

Due sono gli articoli di merito: il 19 e il 20, riportati a seguire, a fine articolo.

In conclusione:

Dal 2 novembre 2019 ( in quanto il 1° novembre è la data di scadenza della coesistenza per la EN 16034) i prodotti senza DoP e marcatura CE o sono già posati (od almeno accettati in cantiere o presso un rivenditore in modo documentato, ad es. con bolla di consegna e accompagnata dai documenti di legge richiesti  per la marcatura CE).

Diversamente si contravviene al DL 106/2017 e comunque si deve avere la Omologazione ministeriale per i prodotti forniti prima del 2 novembre. Le omologazioni in vigore per porte pedonali esterne e portoni tagliafuoco che rispondono rispettivamente alla EN 14351-1 e alla EN 13241  decadono automaticamente a partire dal 2 novembre 2019. 

In ogni caso, è facoltà del direttore lavori rifiutare i prodotti non marcati CE anche se omologati prima del 2 novembre.

Foto: Test di porta tagliafuoco, Doc. Istituto Gordano


Art. 19. Violazione degli obblighi di dichiarazione di prestazione e marcatura CE da parte del fabbricante
1. Il fabbricante che viola l’obbligo di redigere la dichiarazione di prestazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, quando si tratta di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio, il fabbricante che viola l’obbligo di cui al primo periodo o l’obbligo di dichiarare la prestazione del prodotto conformemente alle norme tecniche o alle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 5, è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.

Art. 20. Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione
1. Il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore che, nell’ambito delle specifiche competenze, utilizzi prodotti non conformi
agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e all’articolo 5, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
2. Il progettista dell’opera che prescrive prodotti non conformi a quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, del presente decreto o in violazione di una delle disposizioni
in materia di dichiarazione di prestazione e marcatura CE di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a tre mesi e con l’ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

 

a cura di Ennio Braicovich