Per la legge, una tapparellina motorizzata e un impianto tessile, devono assolutamente presentare le stesse garanzie di funzionamento sicuro per l’utilizzatore. Analizziamo le differenti responsabilità di chi installa una tapparella motorizzata e di chi la mette in servizio
La marcatura CE delle tapparelle motorizzate è un argomento di cui si parla poco… perché scomodo. Sia ai produttori di automatismi che agli installatori di tapparelle e tende, serramentisti, elettricisti, rivenditori di porte e finestre. Parlo di marcatura CE secondo la Direttiva Macchine dando per scontato che le tapparelle, con o senza motorizzazione, anzitutto portino la marcatura CE secondo UNI EN 13659.
Anche se spesso sono componenti dal peso leggero, le tapparelle motorizzate sono soggette anch’esse alla Direttiva Macchine, come dimostra nell’articolo a seguire l’ing. Antonio Abbiati di RGA Project. Il quale affronta il tema spinoso di chi debba marcare CE.
Ringraziamo l’esperto di marcatura CE e di certificazione di prodotto e di azienda, per un contributo che punta i riflettori su un ambito rimasto nell’ombra come pure rimane nell’ombra il tema della marcatura CE per i serramenti motorizzati e le tende motorizzate. Ma questi saranno argomenti oggetto di una prossima puntata. (Ennio Braicovich)
Tapparelle motorizzate? Obbligo applicazione Direttiva Macchine
Chi fornisce parti di una “macchina”, in questo caso Tapparelle complete di Motore, ma senza procedere alla “immissione sul mercato” e senza “metterle in servizio”, ha l’obbligo di Marcarle CE così come dettato dal D.Lgs. 17/2010 ovvero dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE ?
È quello che cercheremo di illustrare in questo articolo.
Per rispondere a questa domanda è necessario fare alcune considerazione analizzando e valutando alcune fondamentali prescrizioni del Decreto.
Il Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010, n. 17 pubblicato sul Supplemento ordinario alla G.U. 41 del 19 febbraio 2010-Serie generale, è entrato in vigore il 6 Marzo 2010 per attuare la Direttiva Macchine 2006/42/CE. *)
Si riportano di seguito alcuni articoli del Decreto, utili per le considerazioni poste dalla domanda iniziale.
(Art. 1) Il campo di applicazione delle norme indicate dal Decreto è riferito a:
a) macchine;
b) attrezzature intercambiabili;
c) componenti di sicurezza;
d) accessori di sollevamento;
e) catene, funi e cinghie;
f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
g) quasi-macchine.
(Art. 2) Definizioni
a)“macchina” propriamente detta;
“… insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata …”
Secondo questa definizione una Tapparella Motorizzata, vale a dire azionata da un motore elettrico e non dalla forza umana o animale diretta, è senza dubbio una macchina.
g) “quasi-macchine”:
“ ….insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva …”
Un esempio di quasi-macchina è il motore elettrico da utilizzare per motorizzare una Tapparella. Il motore elettrico sarà sicuramente immesso sul mercato perché un installatore lo possa acquistare e sarà Marcato CE dal Costruttore, in accordo alle norme tecniche di pertinenza e secondo i dettami della Direttiva Macchine 2006/42/CE. Il Costruttore, fornirà anche una Dichiarazione di Incorporazione così come previsto al punto B dell’Allegato II della Direttiva stessa.
h) “immissione sul mercato”
“… prima messa a disposizione, all’interno della Comunità, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di una quasi-macchina a fini di distribuzione o di utilizzazione … ”
La fornitura a un utilizzatore finale di un prodotto completo (in questo caso una Tapparella Motorizzata), installata e funzionante, è definita “immissione sul mercato” e “messa in servizio” (vedi punto successivo). Fino a quando un prodotto rimane in uno Show Room, anche se è finito e funzionante risulta, per altre definizioni, “messo a disposizione del mercato” in quanto, di fatto, non ha un utilizzatore finale verso il quale è avvenuto un passaggio di proprietà, ma è solo destinato ad esibire e dare evidenza delle proprie caratteristiche funzionali e/o prestazionali ai potenziali clienti. Un prodotto in queste condizioni sarà “immesso sul mercato” solo dopo essere stato venduto, installato e “messo in servizio”, sotto la responsabilità di un “fabbricante” (vedi punto successivo).
i) “fabbricante”
“… persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasi-macchina oggetto del presente decreto, ed è responsabile della conformità della macchina o della quasi-macchina con il presente decreto ai fini dell’immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso personale; in mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi-macchina oggetto del presente decreto legislativo … “
l) “mandatario”
“… qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita all’interno della Comunità che abbia ricevuto mandato scritto dal fabbricante per eseguire a suo nome, in tutto o in parte, gli obblighi e le formalità connesse con il presente decreto legislativo;
m) “messa in servizio”
“… primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all’interno della Comunità, di una macchina oggetto del presente decreto legislativo … ”
(Art. 3) Immissione sul mercato e messa in servizio
“… 1. Possono essere immesse sul mercato ovvero messe in servizio unicamente le macchine che soddisfano le pertinenti disposizioni del presente decreto legislativo e non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone e, all’occorrenza, degli animali domestici o dei beni, quando sono debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili.
“… 2. (Omissis)
“…. 3. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato ovvero mettere in servizio una macchina:
a) si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nell’allegato I;
b) si accerta che il fascicolo tecnico di cui all’allegato VII, parte A, sia disponibile;
c) fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni;
d) espleta le appropriate procedure di valutazione della conformità ai sensi dell’articolo 9;
e) redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell’allegato II, parte 1, sezione A, e si accerta che la stessa accompagni la macchina;
f) appone la marcatura ‘CE’ ai sensi dell’articolo 12.
g) inserisce nel Fascicolo Tecnico le Dichiarazioni di Incorporazione delle quasi-macchine che ha utilizzato per la fabbricazione della Macchina (Motori Elettrici)
“…. 4. (Omissis)
“… 5. Il fabbricante o il suo mandatario, ai fini delle procedure di cui all’articolo 9, dispone o può usufruire dei mezzi necessari ad accertare la conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato I.
(Può ad esempio eseguire l’Analisi dei Rischi in conformità alla norma UNI EN ISO 12100:2010 e secondo le prescrizioni di sicurezza previsti dalla norma EN 13659:2004+A1:2008).
“… 6. Qualora le macchine siano disciplinate anche da altri provvedimenti di recepimento di direttive comunitarie relative ad aspetti diversi e che prevedono l’apposizione della marcatura ‘CE’, questa marcatura indica ugualmente che le macchine sono conformi alle disposizioni di questi provvedimenti.
(Nel caso delle Tapparelle Motorizzate, gli altri riferimenti sono quelli della Marcatura CE secondo il Regolamento 305/2011 – CPR e secondo la Norma EN 13659:2004+A1:2008)
Tuttavia, nel caso in cui uno o più di detti provvedimenti lascino al fabbricante o al suo mandatario la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura ‘CE’ indica la conformità soltanto alle direttive applicate dal fabbricante o dal suo mandatario.
(Nel caso delle Tapparelle Motorizzate, il riferimento è pertinente alla nuova Norma EN 13659:2015 che è in regime transitorio, e quindi facoltativa perché, pur essendo stata emessa da UNI, alla data del presente articolo non è ancora stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale)
I riferimenti degli atti normativi applicati devono essere indicati, conformemente a come riportato nell’allegato II, parte 1, sezione A, punto 4, nella dichiarazione CE di conformità.
“… 7. (Omissis)
Conclusioni
Senza entrare in ulteriori dettagli del Decreto è evidente che, per tutto quanto sopra, chi fornisce parti di una Macchina senza procedere alla “immissione sul mercato” e senza “metterla in servizio” non ha l’obbligo di Marcarla CE secondo gli obblighi imposti dal D.Lgs. 17/2010 ?
Quest’obbligo spetta unicamente a chi immette la macchina sul mercato mettendola in servizio.
Questo significa che, il soggetto che realizza il sistema di automazione di una Tapparella Motorizzata mettendola in servizio, anche senza aver acquistato direttamente i materiali necessari a realizzarlo, si deve anche prendere la responsabilità di:
- ottemperare a tutti gli obblighi di legge previsti dal D.Lgs. 17/2010, come minimo, quelli sopra indicati.
- garantire il funzionamento sicuro della “macchina” che ha realizzato;
Per esempio, eseguire le prove di impatto della Tapparella in discesa per verificare il corretto funzionamento, sia dei collegamenti elettrici che ha fisicamente realizzato, sia delle sicurezze attive previste nella logica di controllo del sistema di automazione.
Le sanzioni previste per chi non osserva le prescrizioni del D.Lgs. 17/2010, sono indicate nell’Art. 15 dello stesso.
Una considerazione importante
Ignorare completamente l’obbligo di applicazione della Direttiva Macchina può avere un impatto molto rilevante, sia in termini economici, sia in termini di sostanziale modifica della propria qualità di vita.
Essere stati la causa di un incidente per la propria negligenza di non aver applicato la Direttiva Macchine, è qualcosa che rimane sulla coscienza e che cambia la vita.
Anche una Tapparellina motorizzata di pochi chili di peso che durante la discesa non arresta la propria corsa, può causare danni inimmaginabili.
Per questo, pensare di non avere responsabilità per aver “solo collegati i fili come era indicato nello schema allegato alla confezione”, non è sufficiente per chiamarsi fuori dai guai in caso di incidente.
Chi “collega i fili” (vedi precisazione) e “mette in servizio” la “Macchina Tapparellina”, dovrebbe innanzitutto avere tutti i requisiti professionali previsti dal D.M. 37/08 del 22 Gennaio 2008 e, non secondario, assumersi la piena responsabilità di applicare correttamente il D.Lgs. 17/2010 che recepisce la Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Nel contesto della Direttiva Macchine, più di ogni altro, la PREVENZIONE è l’UNICA STRADA PERCORRIBILE anche se, vedendo quello che succede tutti i giorni, questa sembra essere UN’ALTRA STORIA.
Dopo tutti i gravi incidenti di cui abbiamo, purtroppo, ricorrenti notizie (ricordo l’incidente nell’azienda tessile in provincia di Prato dello scorso mese di Maggio), non credo più che si tratti solo di mancanza di controlli ma credo che si tratti di profonda, conclamata e totale “IGNORANZA” rispetto alla cultura della sicurezza.
Per la legge, una Tapparellina motorizzata e un impianto Tessile, devono assolutamente avere le stesse GARANZIE DI FUNZIONAMENTO SICURO per l’utilizzatore finale … SOLO QUESTO CONTA!
Una precisazione sul concetto di “collega i fili”
Per evitare qualsiasi dubbia interpretazione, precisiamo che l’OBBLIGO di avere le competenze professionale per saper “collegare i fili” è relativo agli impianti elettrici abitativi, industriali e non ai collegamenti interni delle macchine che sono definiti nella Direttiva Macchine 2006/42/CE che ha incorporato la Direttiva Bassa Tensione.
Detto questo e nello spirito di diffondere la cultura della sicurezza, cosa che mi auguro vogliano fare tutti coloro che offrono la loro esperienza professionale ai lettori di questa rivista, auspicarsi che la preparazione e la competenza professionale di chi esegue collegamenti elettrici anche apparentemente banali sia di profilo adeguato, è il requisito minimo richiesto a cui si possa tendere.
Come di mia abitudine, farò un esempio pratico a sostegno di questo mio orientamento tecnico in ottica di promuovere la continua ricerca della massima sicurezza possibile.
La semplicità con cui è possibile motorizzare una Tapparella acquistando liberamente i componenti dal mercato senza verifica preventiva delle competenze professionali previste dal sopra citato D.M. 37/08 del 22 Gennaio 2008, è oltre modo un “invito” anche al pericolosissimo FAI DA TE.
Supponiamo che il Sig. Rossi decida di Motorizzare la sua Tapparella, il suo Cancello o la sua Persiana, e per questo si reca presso uno dei tantissimi store in cui è facilmente possibile acquistare tutto ciò che serve allo scopo.
Il Sig. Rossi è un Ragioniere e, senza nulla togliere a questi professionisti, non sa nulla di impianti elettrici ma, grazie alle istruzioni e alla effettiva semplicità dei collegamenti da eseguire riesce ad installare il sistema di automazione creando così, a sua incolpevole insaputa, una macchina.
La presa disponibile per l’energia elettrica è posta, da anni, all’esterno dell’abitazione ed è pure semplice da raggiungere per inserire la spina di alimentazione della macchina che è stata creata.
L’impianto elettrico del Sig. Rossi è, o per lo meno era a norma, 10 anni fa quando è stato realizzato e, siccome non c’è nessun obbligo per le abitazioni private di verificare l’efficienza della linea di messa a terra secondo il D.Lgs 462/01, dopo un arco temporale di questo tipo non c’è modo di sapere, salvo verificarlo, se la presa esterna esposta a tutte le possibili intemperie, sia o non sia efficiente in modo particolare rispetto alla linea di messa a terra.
Chiaramente il Sig. Rossi, così come chiunque non addetto ai lavori, non immagina lontanamente che questo potrebbe essere un problema e, senza indugiare, inserisce la spina mettendo in funzione la macchina che ha creato.
Sfortuna vuole che, per qualche ragione (se ne potrebbero citare parecchie) il sistema non ha l’isolamento elettrico che dovrebbe avere così che la Tapparella, magari di Alluminio, o la Persiana, magari di alluminio o addirittura in ferro perché installata come antieffrazione o, peggio ancora Il Cancello, quasi sicuramente in ferro, diventano conduttori elettrici esponendo a rischio di elettrocuzione il Sig. Rossi e tutti quelli che circolano in zona.
Di più, l’Interruttore differenziale non funziona.
Il Sig. Rossi non lo ha mai controllato perché, non solo non è obbligatorio per le abitazioni private anche se lui non lo sa (è solo buona norma controllarlo periodicamente) ma anche perché intanto “non scatta mai salvo quando ci sono i temporali”.
Tutto questa apparente complessità di eventi è vicina alla realtà più di quanto si possa immaginare. Gran parte degli incidenti domestici avviene proprio per cause di natura elettrica.
Se il Sig. Rossi avesse avuto anche una minima parte delle competenze professionali previste dal D.M. 37/08 oppure se si fosse rivolto ad una figura professionale in possesso di queste competenze, anche per “collegare i fili della macchina” avrebbe potuto evitare di esporsi e di esporre altri soggetti al rischio di elettrocuzione.
Il principio cardine della Direttiva Macchine è la sicurezza per l’utilizzatore finale.
Pertanto, suggerire che anche chi “collega i fili” all’interno della macchina debba avere le competenze richieste dal D.M. 37/08 a da altre norme o indicazioni di livello equivalente e configurabili come la possibilità di operare secondo le “Regole dell’arte”, è la ragione per cui ho, con assoluta convinzione, dato questa indicazione.
Ing. Antonio Abbiati, RGA Project
Immagine in alto: doc. Somfy
a cura di Ennio Braicovich
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