Normativa

Tende da sole motorizzate. Sono soggette al DM 37/ 2008 Impianti?

Una risposta del MISE alla CCIAA di Alessandria getta confusione nel settore delle tende da sole motorizzate ma anche in quello delle chiusure motorizzate (cancelli, portoni, serrande, tapparelle, porte, finestre, porte finestre, serramenti scorrevoli…)

L’ing. Giovanni Tisi ci segnala un parere espresso tempo addietro dal Ministero dello Sviluppo economico alla Camera di Commercio di Alessandria in merito all’assoggettabilità delle tende da sole motorizzate al DM 37/2008 che regola l’installazione degli impianti elettrici all’interno degli edifici.

Lo riportiamo tale quale pur non condividendolo. A quanto ci risulta le installazioni di chiusure, schermi, tende, infissi e serramenti motorizzati sono già soggette al Regolamento Prodotti da Costruzione n. 305/2011 e a tre direttive (Macchine, Bassa Tensione, Compatibilità elettromagnetica). In breve, se non c’è un intervento sull’impianto elettrico (quest’ultimo affidato all’impiantista elettrico) ma semplicemente un collegamento alla presa di corrente da parte dell’installatore della chiusura motorizzata, questi non risulta soggetto al DM 37/2008 e ai suoi obblighi.

Qui sotto il parere del MISE del 2012 alla domanda della Camera di Commercio di Alessandria. Riportiamo pure, a seguire, l’articolo 1 del DM 37/2008 che riguarda gli impianti elettrici citato nella risposta del MISE.
(eb)

Foto: Doc. Markilux


1.10 Parere a CCIAA di Alessandria del 28-5-2012 installazione di tende da sole motorizzate
È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se l’installazione di tende da sole motorizzate (talvolta anche provviste di sensori eolici), ricada o meno nel campo di applicazione del d.m. 37/2008 e, in caso favorevole, tra quale tipologia di impianti debbano essere considerate ricomprese, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 dell’art.1 del decreto in oggetto.
A parere del Mi.S.E. le tende da sole motorizzate potrebbero essere assimilate agli “impianti di automazione di porte, cancelli e barriere” che sono indicati nell’articolo 1, comma 2, lettera a), anche qualora l’attivazione della meccanismo avvenga per effetto di un sensore (o generatore) eolico. Ciò non dovrebbe pertanto comportare la necessità di includere l’impianto, avente tali caratteristiche, tra quelli previsti dalla lettera b), comma 2 dell’art.1, salvo che nel caso in cui il generatore eolico che produce l’energia necessaria all’invio del segnale ed il ricevitore siano concepiti come entità completamente distinte e separate, tanto da configurare un “impianto elettronico”, in tal caso rientrante tra quelli previsti alla lettera b). Tuttavia, se un cancello (equiparabile alle tende motorizzate) è azionabile a distanza con un telecomando, che produce un segnale con una potenza paragonabile a quella di un sensore o generatore eolico, il Mi.S.E. ha ritenuto opportuno di rappresentare che le tende motorizzate possano essere installate solo da imprese abilitate all’installazione degli “impianti di automazione di porte, cancelli e barriere” (voce inclusa nella lettera a).


Riportiamo a beneficio del lettore anche l’articolo 1 del DM 37/2008 che riguarda gli impianti elettrici.
Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37
Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici
(G.U. n. 61 del 12 marzo 2008)

Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.


Leggi in merito anche le considerazioni dell’esperto Roberto Franza che dissente dall’interpretazione del Ministero dello Sviluppo economico.

Leggi anche il Parere dell’ing. Vincenzo Correggia del Ministero dello Sviluppo economico in risposta a una domanda della redazione di Nuova Finestra

Documenti Allegati

Parere-MISE-a-CCIAA-Alessandria-28-05-2012.jpg